Il trasporto di merci pericolose è disciplinato dall’Allegato 18 OACI (incl. le Technical Instructions) e dagli articoli 16 e 16a OTrA.
Certification Leaflet Dangerous Goods (complex operations-aeroplanes)
Il documento illustra i requisiti specifici delle prescrizioni per il trasporto di merci pericolose e, per gli esercenti di aerei civili complessi, rappresenta una guida per l’integrazione dei principali processi lavorativi nei manuali A e D.
FOCA GM/INFO - CL Dangerous Goods Complex Aeroplanes (PDF, 1 MB, 21.06.2022)Describes the specific requirements of the dangerous goods regulations and provides guidance material on how to implement relevant operations matters into the operations manuals A and D
Guidance Material Dangerous Goods (helicopters)
Il documento illustra i requisiti specifici delle prescrizioni per il trasporto di merci pericolose e rappresenta una guida per l’integrazione dei principali processi lavorativi nei manuali A e D.
FOCA GM/INFO - CL Dangerous Goods Helicopters (PDF, 1 MB, 15.02.2023)Operators policy in relation to the transport of Dangerous Goods in the operations manuals A and D (in format of a CL)
Dichiarazione speditori merci pericolose
A partire dal 1° aprile 2023, le entità che sono elencate come speditori sul documento di trasporto di merci pericolose in conformità alla Parte 5, Capitolo 4 delle Istruzioni Tecniche (TI) dell’ICAO Annesso 18 sono tenute a presentare una dichiarazione all'UFAC prima di inviare la loro prima spedizione di merci pericolose al punto di accettazione merci. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare la pagina “Dichiarazione speditori merci pericolose”.
Deroghe
(secondo OACI TI, parte 1, capitolo 1.1.3)
Determinate merci pericolose possono essere trasportate solo previo rilascio di una deroga. La relativa richiesta deve essere inoltrata almeno tre giorni lavorativi prima del previsto trasporto.
Conformemente all'ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (OEm-UFAC), art. 40 3, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato per l’elaborazione delle deroghe e d’approvazioni.
Trasporto aereo di partite di celle e/o batterie al litio soggetto ad approvazione
(secondo OACI TI, parte 1, capitolo 1.1.2)
Per l'approvazione della Svizzera come Stato di origine, la domanda deve essere presentata all'UFAC almeno quattro settimane in anticipo con il seguente modulo di richiesta.
Vi preghiamo di mandare la vostra richiesta firmato digitalmente o a mano a:
gefahrgut@bazl.admin.ch
Ulteriori informazioni
Contatto
Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC
Sezione operazioni di volo aerei complessi SBOC
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Operatori di aerei complessi
“Altre entità non operatori aerei” della Svizzera occidentale & Vallese
Tel. +41 58 466 30 02
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Operatori d’elicotteri e
“Altre entità non operatori aerei“ della Svizzera orientale & Ticino
Tel. +41 58 468 77 75
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