Gli aerodromi sono impianti destinati all’atterraggio e al decollo di aeromobili, al loro stazionamento e alla loro manutenzione, al movimento di passeggeri e al trasbordo di merci. Si distingue tra aeroporti e campi d’aviazione. L’organizzazione e l’esercizio degli aerodromi sono disciplinati in un regolamento d’esercizio.
Agli aeroporti viene rilasciata una concessione d’esercizio. Il concessionario ha il diritto di gestire l’aerodromo a titolo professionale e di riscuotere tasse. È inoltre obbligato a rendere l’aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili (obbligo di ammettere utenti). Sono fatte salve le limitazioni previste dal regolamento d’esercizio o quelle imposte dall’infrastruttura dell’aerodromo. Gli aeroporti si suddividono in nazionali e regionali. I primi sono destinati principalmente al traffico aereo pubblico e garantiscono il collegamento della Svizzera al traffico aereo internazionale. I secondi sono infrastrutture di importanza regionale, riservate in primo luogo al traffico aereo di interesse pubblico.
I campi d’aviazione sono aerodromi privati per i quali è stata rilasciata un’autorizzazione d’esercizio. Essi comprendono anche gli eliporti, che per la loro infrastruttura sono riservati al traffico di elicotteri. I campi d’aviazione invernali vengono utilizzati solo stagionalmente e non hanno infrastrutture permanenti.
Gli aerodromi militari possono essere utilizzati anche a scopi civili. Se questa coutenza è frequente, l’esercizio civile deve essere disciplinato tramite apposito regolamento. La conversione di ex aerodromi militari in campi di aviazione civili richiede una procedura di cambiamento d’uso, disciplinata dalla legge sulla navigazione aerea.