COVID-19: informazioni per i passeggeri
Le conseguenze dell'epidemia Covid-19 sui passeggeri e sulle compagnie aeree possono essere di vario tipo. L'UFAC formula le seguenti raccomandazioni.
COVID-19: informazioni per i passeggeri
Le conseguenze dell'epidemia Covid-19 sui passeggeri e sulle compagnie aeree possono essere di vario tipo. L'UFAC formula le seguenti raccomandazioni.
Per arginare la pandemia, le autorità marocchine hanno deciso di sospendere dal 22 febbraio 2021 fino a nuovo avviso tutti i voli a destinazione e in arrivo dalla Svizzera. Questa misura concerne anche i passeggeri che dalla Svizzera intendono raggiungere il Marocco attraverso un altro paese.
Rispettando alcune condizioni, i cittadini elvetici o i titolari di un permesso di soggiorno bloccati in Marocco potranno rientrare in Svizzera passando da un paese terzo (ad esempio Italia o Francia). Delle informazioni supplementari sono disponibili sulla pagina web dell'ambasciata di Svizzera in Marocco. Tali passeggeri sono invitati a contattare la propria agenzia di viaggi o la propria compagnia aerea per verificare le opzioni di rientro.
I passeggeri toccati dall'annullamento di un volo, sono invitati a consultare le indicazioni e i consigli sotto "23.3.2020 - Cancellazione del volo da parte della compagnia aerea" più in basso su questa stessa pagina.
Test negativo
A seguito delle decisioni del Consiglio federale, le condizioni d'entrata in Svizzera sono state leggermente modificate. L'obbligo di presentare alla compagnia aerea il risultato negativo di test per SARS-CoV-2 è mantenuto per i viaggiatori aerei che volano in direzione della Svizzera.
In alternativa ai risultati negativi di un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 (test PCR) effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza, le compagnie aerei accettano ora anche i risultati negativi di un test rapido immunologico per il SARS-CoV-2 effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza. Le eccezioni a quest'obbligo sono spiegate nelle domande frequenti qui sotto.
No. Solo i passeggeri che presentano un test negativo sono autorizzati dalla compagnia aerea a imbarcare sull’aereo. Le eccezioni a questo principio sono delineate nelle seguenti domande e risposte.
Si prega di notare che, a seconda della compagnia aerea, possono essere applicati diversi regolamenti, ad esempio alcune compagnie aeree permettono di salire sul volo solo alle persone con un risultato negativo del test, senza applicare le eccezioni descritte di seguito. In ogni caso, controllate con la vostra compagnia aerea prima del volo.
All'imbarco, i passeggeri devono mostrare il risultato negativo di un test PCR (analisi biologica molecolare Sars CoV-2) eseguito meno di 72 ore prima della partenza o un risultato negativo di un test rapido (test immunologico rapido SARS-CoV-2) eseguito meno di 24 ore prima della partenza.
All’entrata in Svizzera, le persone che non possono presentare un test PCR con risultato negativo effettuato nelle ultime 72 ore devono, immediatamente dopo l’entrata in Svizzera e d’intesa con l’autorità cantonale competente, sottoporsi a test a proprie spese (test PCR o test rapido).
È essenziale che siano presenti almeno le seguenti informazioni:
a. il cognome, il nome e la data di nascita della persona sottoposta al test;
b. la data e l'ora del prelievo dei campioni;
c. il tipo di test (analisi biologica molecolare o test immunologico rapido);
d. il risultato del test.
I bambini sotto i 12 anni non necessitano di un test negativo.
Le persone che possono provare mediante un attestato medico di aver bisogno di essere trasportate urgentemente in Svizzera per ragioni mediche non devono presentare un test negativo.
Le persone che che possono provare mediante un attestato medico che nei tre mesi precedenti l’entrata in Svizzera hanno contratto la SARS-CoV-2 e sono considerate guarite, sono autorizzate ad imbarcarsi senza un test negativo.
Un'eccezione è prevista per le persone e hanno la cittadinanza svizzera o un titolo di soggiorno rilasciato dalla Svizzera che non possono sottoporsi al test per la SARS-CoV-2 in tempo utile o senza sforzi sproporzionati: queste persone devono compilare un’autodichiarazione che confermi tale impossibilità.
Questa eccezione si applica solo se il test non può essere organizzato entro un termine utile o a spese ragionevoli. Questo è il caso, per esempio, se è necessario un viaggio di diverse ore per effettuare il test o se l'istituto richiede diversi giorni per consegnare i risultati, così che non sarebbe nemmeno possibile presentare alla compagnia aerea i risultati di un test effettuato entro il tempo richiesto.
Immediatamente dopo l’entrata in Svizzera e d’intesa con l’autorità cantonale competente, queste persone dovranno sottoporsi a proprie spese a un’analisi di biologia molecolare o a un test rapido per il SARS-CoV-2.
I "titoli di soggiorno rilasciati dalla Svizzera" comprendono i permessi di dimora con attività lucrativa, i permessi di dimora, i permessi per dimoranti temporanei, i permessi per frontaliere e le carte di legittimazione rilasciate dal DFAE.
I passeggeri che transitano in un aeroporto svizzero e non lasciano la zona di transito prima di continuare il loro viaggio non devono presentare un risultato negativo a un test.
Gli individui che possono provare mediante un attestato medico che, per motivi medici, non possono sottoporsi allo striscio nasofaringeo necessario per il test per il SARS-CoV-2 possono essere trasportati senza test.
L’ordinanza è in vigore fino a nuovo avviso per i voli a partire dal 22.02.2021. Il periodo di validità non è limitato.
Registrazione dei dati di contatto
Prima di entrare in Svizzera, i viaggiatori dovranno inoltre fornire i propri dati di contatto compilando il modulo di entrata elettronico messa a disposizione dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o sulle schede di contatto fornite dall'UFSP.
Possibilità di quarantena ridotta
I viaggiatori in provenienza da uno Stato o regione con rischio elevato di contagio dovranno sottoporsi a una quarantena di 10 giorni. A partire dal settimo giorno la quarantena può essere interrotta anticipatamente presentando all'autorità cantonale il risultato negativo di un test rapido per il SARS-CoV-2 o di un test PCR.
A causa della situazione pandemica in costante evoluzione, è indispnesabile assicurarsi di conoscere le disposizioni in vigore prima di intraprendere un viaggio. Si prega di osservare le informazioni e le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP.
Le disposizioni in vigore negli aeroporti nazionali possono differire in merito alle misure da rispettare: i siti web degli aeroporti forniscono ulteriori informazioni in merito.
Situazione all’estero e raccomandazioni
Si prega di prendere nota dei consigli di viaggio aggiornati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE):
A causa della diffusione del coronavirus (COVID-19), in molti Paesi colpiti sono state imposte speciali precauzioni e restrizioni. Le restrizioni possono includere ad esempio un periodo di quarantena o l’obbligo di presentare un certificato di salute. Le misure possono essere dei controlli sanitari negli aeroporti con misurazioni della temperatura per i passeggeri in partenza o in arrivo oppure l’obbligo di indossare una mascherina negli aeroporti o negli aerei. Queste misure potrebbero subire modifiche in ogni momento.
L’associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) ha elaborato e messo a disposizione sul proprio sito web una carta interattiva che rappresenta per ogni Paese le restrizioni correlate al Covid-19.
L’agenzia europea per la sicurezza aerea AESA ha preparato un poster "Plan your journey" (PDF, 386 kB, 08.06.2020) con diverse raccomandazioni per i passeggeri europei. In linea di principio, questi consigli sono validi anche in Svizzera.
Attualmente non esiste alcuna regolamentazione obbligatoria per tutte le compagnie aeree riguardante la prevenzione della trasmissione del COVID-19. L’agenzia europea per la sicurezza aerea AESA, in collaborazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ECDC, ha finalizzato il proprio protocollo di sicurezza aerea COVID-19, che contiene le «Guidelines for the Management of airline passengers». Si tratta di linee direttrici che non hanno forza giuridica vincolante.
Vogliate informarvi prima del vostro volo presso la vostra compagnia aerea. In ragione delle nuove disposizioni, si consiglia di recarsi all’aeroporto con sufficiente anticipo.
In caso di volo annullato, il regolamento CE 261/2004 dà al passeggero la possibilità di esigere il rimborso del costo del biglietto. In ragione della situazione straordinaria creatasi a causa del Covid-19, le compagnie aeree offrono anche l’opzione di ricevere un buono. Vogliate contattare in primo luogo la vostra compagnia aerea per verificare le opzioni che vengono offerte. In questa fase particolare, le compagnie aeree ricevono un numero eccezionale di richieste, ragion per cui i tempi di trattamento delle stesse possono essere più lunghi del solito. Se non trovate soddisfacenti le opzioni offerte dalla compagnia aerea oppure se non vi risponde entro due mesi, vogliate compilare l'apposito formulario dell’UFAC.
Se si decide volontariamente di rinunciare al volo prenotato, l'UFAC consiglia di contattare la propria agenzia di viaggi o la compagnia aerea. L'UFAC non è responsabile nel caso in cui il passeggero decida di propria iniziativa di rinunciare al suo volo. In questo caso si applicano le condizioni generali di contratto della compagnia aerea in questione. Normalmente è esclusa la possibilità che il biglietto venga rimborsato (ad eccezione delle tasse aeroportuali). A causa della situazione eccezionale, tuttavia, alcune compagnie aeree cercano di venire incontro ai loro clienti offrendo la possibilità di modificare gratuitamente la prenotazione o rimborsando il biglietto.
In caso di cancellazione del volo da parte della compagnia aerea, di ritardi prolungati o di negato imbarco, l'UFAC è l'organismo responsabile del rispetto dei diritti dei passeggeri in ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004.
In caso di cancellazione di un volo, le compagnie aeree sono obbligate a offrire ai passeggeri quanto segue.
A scelta del passeggero:
Le compagnie aeree devono inoltre fornire assistenza ai passeggeri interessati in proporzione al tempo d’attesa. Se necessario, questo può includere anche una sistemazione in albergo. L’assistenza non è fornita, se i passeggeri accettano il rimborso completo del costo del biglietto. Questo vale anche nel caso in cui i passeggeri optano volontariamente per un volo sostitutivo in un secondo momento.
I passeggeri che sono stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto non hanno diritto a una compensazione pecuniaria. Il diritto a tale compensazione non sussiste anche qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare.
La commissione europea ha pubblicato degli Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell’evolversi della situazione connessa al Covid-19. Questa comunicazione contiene anche delle dichiarazioni sulla valutazione degli eventi attuali in relazione alle richieste di risarcimento. Le informazioni possono essere al link seguente
Se ritenete che la compagnia aerea vi abbia negato uno di questi diritti, potete compilare il modulo sul nostro sito web:
Ultima modifica 25.02.2021