Il 25 agosto 2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni (Regolamento UE n. 965/2012 della Commissione) per gli operatori di trasporti aerei non commerciali e di trasporti con aeromobili a motore non complessi (qui di seguito operatori NCO), con sede o domicilio in Svizzera oppure in un altro Stato membro dell’AESA. Per soddisfare le disposizioni in vigore, tutti gli operatori NCO devono rispettare i regolamenti (Part/Annex) e le relative Subpart nonché Acceptable Means of Compliance (AMC), la Certification Specification (CS) e il Guidance Material (GM):
EASA Air Operations
- Annex VII Part-NCO, integralmente
- Annex V Part-SPA, se è disponibile o richiesta un’autorizzazione per l’esercizio specifica
EASA Part Air Crew nell’Annex, ove pertinente
Cliccare sul link qui di seguito per scaricare le informazioni dell’UFAC GM/INFO destinate agli operatori NCO. Il sito GM/Info fornisce sostegno agli operatori nell’ambito dell’attuazione dei Regolamenti EASA applicabili.
Ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 4bis lettera c del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione alcune attività lucrative specifiche possono essere condotte secondo le disposizioni della Part-NCO:
(c) introductory flights, parachute dropping, sailplane towing or aerobatic flights performed either by a training organisation having its principal place of business in a Member State and approved in accordance with Regulation (EU) No 1178/2011, or by an organisation created with the aim of promoting aerial sport or leisure aviation, on the condition that the aircraft is operated by the organisation on the basis of ownership or dry lease, that the flight does not generate profits distributed outside of the organisation, and that whenever non-members of the organisation are involved, such flights represent only a marginal activity of the organisation.
L’entrata in vigore della parte NCO modifica le prescrizioni specifiche relative all’equipaggiamento per le varie operazioni di volo (VFR, VFR notte, IFR).
Le operazioni possibili non dipendono più dal tipo di impiego dell’aeromobile (scope of utilization of the aircraft), come precedentemente stabilito dall’UFAC, ma sono ora definite direttamente nelle disposizioni IDE della parte NCO (nuova base giuridica in materia) e dai TCDS/AFM/AFMS (cfr. Guidance Material).
Invitiamo quindi gli esercenti di aeromobili a rinviare il documento relativo al tipo di impiego dell’aeromobile alla Matricola svizzera degli aeromobili.
Mille grazie!