L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) ha definito due scenari standard (STS-01, STS-02) che sono in vigore in tutti gli Stati membri. Nel caso dell’UE-STS, il richiedente può, mediante un apposito modulo, confermare all’autorità nazionale (UFAC) di soddisfare le condizioni previste. La procedura di autorizzazione secondo l'UE-STS entrerà in vigore a fine 2023.
I contenuti di questo sito si riferiscono a basi giuridiche che non sono in vigore. |
EU STS-01 |
Contatto visivo | Si |
Zona sorvolata | Sotto il controllo dell'operatore del drone, può essere popolata |
Spazio aereo | controllato o non controllato |
Altezza massima di volo | 120m |
Caratteristiche operative del drone | Dimensione caratteristica massima fino a 3 m e/o 34kJ |
Etichetta di identificazione della classe | C5* |
Conoscenze del pilota | Licenza di pilota remoto secondo la categoria aperta A2 e l'addestramento pratico presso un'entità riconosciuta (vedasi la scheda informativa qui sotto). |
EU STS-02 |
Contatto visivo | Sì, possibile con osservatore dello spazio aereo (EVLOS) |
Zona sorvolata | Sotto il controllo dell'operatore del drone, scarsamente popolata |
Spazio aereo | controllato o non controllato |
Altezza massima di volo | 120m |
Caratteristiche operative del drone | Dimensione caratteristica massima fino a 3 m e/o 34kJ |
Etichetta di identificazione della classe | C6* |
Conoscenze del pilota | Licenza di pilota remoto secondo la categoria aperta A2 e l'addestramento pratico presso un'entità riconosciuta (vedasi la scheda informativa qui sotto). |
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'UFAC.
Ultima modifica 08.04.2022