La costruzione di infrastrutture aeronautiche e l’esercizio di aerodromi rientrano nella sfera di competenze della Confederazione e sono soggetti ad autorizzazione. Le relative procedure competono all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).
Edifici o impianti che servono esclusivamente o per lo più all'esercizio di un aerodromo possono essere costruiti, installati o modificati soltanto se i piani relativi al progetto sono stati previamente autorizzati dall'autorità competente. Gli aerodromi soggetti a una concessione d'esercizio sono sotto la responsabilità del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), mentre tutti gli altri sono di competenza dell'UFAC. La precedura di approvazione dei piani è regolata negli artt. 37 - 37t della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0).
Secondo l'articolo 36c LNA, ogni gerente d'aerodromo deve adottare un regolamento d'esercizio e sottoporlo all'UFAC per approvazione. Il regolamento d'esercizio definisce in modo concreto le condizioni quadro prescritte dal Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), dalla concessione e dall'autorizzazione d'esercizio. Il regolamento d'esercizio illustra in particolare l'organizzazione dell'aerodromo, le procedure di avvicinamento e di decollo come anche le prescrizioni speciali in materia di utilizzazione dell'aerodromo.
Ciò significa concretamente che il gerente di un aerodromo (titolare o meno di una concessione) deve inoltrare per ogni nuovo progetto una domanda di approvazione dei piani e di autorizzazione del regolamento d'esercizio (gli interlocutori presso l'UFAC figurano nella colonna a destra).
Ulteriori informazioni
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Approvazione dei piani
Attenzione: non tutti i documenti sono disponibili in italiano
leitfaden_erdbeben.pdf (PDF, 753 kB, 28.07.2020)disponibile in francese o tedesco
Regolamento d'esercizio
Contatto
Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC
Sezione Piano settoriale e impianti
3003 Bern
Raffaella Di Iorio
Tel: +41 58 467 38 46