I piloti delle compagnie aeree si sottopongono annualmente a un controllo da parte di un medico di fiducia (esaminatore aeromedico; Aviation Medical Examiner; AME), cioè un medico che ha seguito un’apposita formazione ed è stato nominato dall’autorità competente. A ogni controllo, i piloti devono compilare un modulo dettagliato in base al quale si svolge il successivo colloquio col medico di fiducia. Le domande sono volte a ottenere informazioni su visite mediche, assunzione di farmaci, presenza di malattie, disturbi del sonno, sintomi depressivi, ansia, consumo di alcol, ecc. nel periodo successivo all’ultima visita medica. Nel corso del successivo esame fisico, l’AME osserva anche la personalità, l’umore, il modo di parlare, la concentrazione ecc. del pilota e approfondisce eventuali osservazioni. In caso di dubbi, l’AME può richiedere in qualsiasi momento una visita specialistica di carattere psichiatrico che sarà svolta da un esperto in psichiatria nominato dall’UFAC. Sia un precedente disturbo psichiatrico che un disturbo acuto o cronico suscettibile di compromettere la sicurezza comportano la non idoneità al volo temporanea o permanente.
In tutti gli Stati membri dell’AESA, Svizzera compresa, si applicano criteri di valutazione secondo norme europee armonizzate. Queste norme dell’AESA (pubblicate nel regolamento (UE) n. 1178/2011 PARTE MEDICA) adempiono le prescrizioni OACI e in certi punti vanno addirittura oltre.
È importante sottolineare anche l’obbligo del pilota di dichiararsi non ”idoneo” in caso di problemi di salute che potrebbero compromettere l’esercizio sicuro del suo lavoro. Inoltre, il pilota sottostà all’obbligo di notifica, ossia è tenuto a informare l’AME circa eventuali problemi di salute. Le circostanze (ad es. assunzione di un farmaco) devono essere riportate sul certificato medico d‘idoneità.

I droni sono apparecchi volanti telecomandati, generalmente di piccole dimensioni. In termini giuridici sono equiparati agli aeromodelli. In linea di principio se il loro peso è inferiore ai 30 kg possono essere utilizzati senza alcuna autorizzazione. La condizione essenziale è tuttavia che il "pilota" mantenga costantemente il contatto visivo con il drone. I droni non possono inoltre sorvolare assembramenti di persone.
Tutte le risposte, tra cui un opuscolo con i «sì» e i «no» e altre informazioni sul tema droni, si trovano al seguente indirizzo dove sono disponibili anche i link ai formulari per la richiesta di autorizzazione.
I diritti dei passeggeri secondo il regolamento (CE) n. 261/2004 si applicano a tutti i voli in partenza da uno Stato dell'UE, dalla Svizzera, dalla Norvegia e dall'Islanda, indipendentemente dalla compagnia aerea.
Se i voli sono operati da una compagnia aerea svizzera, norvegese, islandese o di uno Stato dell'UE, si applicano i diritti dei passeggeri dell'UE anche ai voli a destinazione di uno Stato dell'UE, della Svizzera, della Norvegia o dell'Islanda che decollano da uno Stato diverso da questi menzionati.
L'UFAC è l'organismo responsabile del rispetto dei diritti dei passeggeri in Svizzera (secondo il regolamento (CE) n. 261/2004).