In ragione dell’epidemia Covid-19, la Svizzera ha proclamato la “situazione particolare”. L’Ufficio federale dell’aviazione civile deve prendere e comunicare rapidamente delle decisioni che concernono i professionisti in svariati ambiti dell'aviazione. L'UFAC informerà esclusivamente attraverso questa pagina che sarà regolarmente aggiornata.
Informazioni generali
Persons who transport persons or goods across borders in the course of their professional activities are exempt from the testing and quarantine obligation based on the current COVID Ordinance, Art. 8, Para. 1,
Letter b.
The exception to the testing and quarantine obligation does not apply to passengers. These are subject to a basic testing obligation (cf. Covid-19: Information for passengers).
The following applies to pilots:
• As long as flying is done in a professional context (pilot, flight instructor), it is not necessary to present a negative test result. This, regardless of whether passengers are being carried.
• In accordance with the Federal Office of Public Health, student pilots are not considered passengers and therefore do not have to be tested.
• The exemption from the testing and quarantine requirements also applies to pilots of private jets who transport passengers (or the aircraft itself) on a professional basis.
However:
• A pilot who enters Switzerland not as a passenger but also not in the context of his professional activity (for example, with his private aircraft) is not exempted from the testing and quarantine obligation by the current regulation according to Art. 8, para. 1, letter b. (Unless another exemption reason according to Art. 8 would apply to him).
Requirements for the test (acc. to: admin.ch, «Entering Switzerland»):
Do you have to show a negative test result on entry? Then your Corona test must meet the following requirements:
- The test was a molecular biological analysis for the new coronavirus, for example a PCR test.
- The test must not be older than 72 hours at the time of entry.
- The result of the test is negative.
From 22 February 2021, a rapid immunological test conducted less than 24 hours ago will also be permitted for the boarding control.
I certificati di revisione dell’aeronavigabilità (ARC) sono regolati dal punto M.A.901 (a) dell’Allegato I (parte-M) del regolamento EU 1321/2014 o se applicabile dal punto ML.A.901 (a) dell’Allegato Vb (parte-ML) del regolamento UE 1321/2014. Il certificato ha validità di un anno e può essere rinnovato di un anno per due volte, se l’aeromobile si trova in un ambiente controllato (“controlled environment”).
A causa delle misure per combattere il Covid-19, per gli operatori è a volte impossibile rispettare i termini stabiliti dalla legge per le effettuare le revisioni. In collaborazione con gli altri Stati AESA, la Svizzera ha richiesto una disposizione eccezionale che permetta un ulteriore rinnovo dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità per gli aeromobili in un ambiente controllato.
Secondo tale disposizione eccezionale, la validità dell’ARC di un aeromobile registrato in Svizzera è rinnovato di ulteriori sei mesi a condizione che:
- Sussistano circostanze imprevedibili causate dal Covid-19
- L’aeromobile si trova in un ambiente controllato secondo M.A.901(b) e ML.A.901(c)
- L’ARC è già stato rinnovato due volte
- La validità dell’ARC scade prima del 27 settembre 2021
- Il rinnovo di validità è possibile unicamente per gli aeromobili per cui non esistono indicazioni o evidenze della non navigabilità (M.A.901 (j) o ML.A.901 (c) del regolamento UE 1321/2014). Inoltre dev’essere effettuato con successo e documentato integralmente un esame secondo M.A.901 (k) o secondo ML.A.903 (a) del regolamento UE 1321/2014.
L’organzzazione (CAMO o CAO) che effettua il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile deve notificare all’UFAC il ricorso alla disposizione eccezionale e l’esistenza delle condizioni citate prima della scadenza della validità dell’ARC. La dichiarazione può essere fatta sotto forma di una e-mail o di una lettera che accompagna il ARC e, come di consueto con la copia del ARC, può essere depositata presso il Registro svizzero degli aeromobili aircraftregistry@bazl.admin.ch.
Se la situazione si normalizzerà a tal punto da permettere i rinnovi ordinari, le procedure valide sinora saranno nuovamente applicabili.
Attualmente le restrizioni vengono adeguate a intervalli brevi dalla Confederazione e dai Cantoni. È quindi essenziale che le imprese di trasporto aereo e le scuole di volo si informino costantemente sulle diverse restrizioni.
Per le disposizioni vigenti a livello federale occorre fare riferimento all'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di Covid-19 nella situazione particolare (RS 818.101.26).
Ulteriori informazioni e istruzioni sono disponibili sul sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dei servizi competenti dei Cantoni:
- Provvedimenti e ordinanze a livello federale
- Troverete una raccolta di link sulle informazioni pubblicate dai Cantoni sul sito www.ch.ch
In caso di dubbi, le imprese sono pregate di contattare le autorità cantonali.
A causa delle misure di contenimento del Covid-19, fino al 7 giugno 2020 non hanno avuto luogo gli esami teorici, di radiotelefonia e linguistici nei nostri centri d'esame.
Pertanto i 18 mesi a disposizione per sostenere gli esami teorici secondo FCL.025(b)(2) sono automaticamente prorogati di tre mesi, a condizione che il candidato abbia iniziato tali esami prima del 20 marzo 2020.
1. A causa dell'attuale situazione relativa alla Covid-19 e sulla base del regolamento 1139/2018 (UE) art. 71 sulle Disposizioni di Flessibilità e della relativa notifica all'EASA, si applicano condizioni più flessibili per le licenze dei controllori del traffico aereo e dei servizi di informazione di volo
2. Si applicano 4 mesi supplementari per soddisfare le condizioni di rilascio delle licenze.
3. Le seguenti aree del Regolamento (UE) 2015/340 sono particolarmente interessate dalla scadenza menzionata al punto 2:
- Unit Endorsements, secondo ATCO.B.020
- OJTI Endorsement, secondo ATCO.C.020
- STDI Endorsement, secondo ATCO.C.040
- Assessor Endorsement, secondo ATCO.C.060
- Language Proficiency, secondo ATCO.B.035
4. Le domande per il rilascio di una licenza vanno presentate secondo i canali abituali. Se è necessario avvalersi delle disposizioni di flessibilità menzionate ai punti 1 e 2 esse devono essere elencate separatamente per ogni voce di licenza interessata e presentate insieme alla domanda.
5. L'UFAC continua a rilasciare le licenze secondo i metodi standard e noti. L'UFAC indicherà su ogni singola licenza le aree per le quali sono state applicate le disposizioni di flessibilità secondo il punto 3.
6. L'organizzazione formatrice garantisce che i titolari di licenza che si sono avvalsi della scadenza in conformità al punto 2 soddisfino le condizioni entro tale scadenza.
7. Fintanto che perdura la necessità di lavoro ridotto per ATCO/FISO in ragione della bassa richiesta di voli, ma al più tardi fino al 30.11.2020, si applica anche una riduzione temporanea del 50% delle disposizioni di “currency” attualmente in vigore, nonché una flessibilizzazione del metodo di formazione per i corsi già svolti e approvati e per i corsi di aggiornamento e riqualificazione.
8. Dopo la scadenza dei termini menzionati al punto 2 e la modifica delle disposizioni secondo il punto 7, devono essere nuovamente osservate le normali procedure.
Le licenze ai sensi della Parte 66 AESA hanno una validità di 5 anni dal rilascio o dall’ultima modifica. Per rinnovarle, i titolari devono provare all’UFAC che le informazioni contenute nella licenza corrispondano a quelle delle autorità competenti secondo il punto 66.B.120 della Parte 66 del regolamento EU 1321/2014. In ragione delle misure per combattere il Covid-19, per gli operatori dell’aviazione è in parte impossibile soddisfare per tempo le condizioni previste per il rinnovo della licenza. In collaborazione con gli altri Stati AESA, la Svizzera ha richiesto una disposizione eccezionale che permetta ai titolari di una licenza di manutenzione degli aeromobili di estendere temporaneamente la durata della propria licenza in deroga alla procedura ordinaria.
La validità delle licenze ai sensi della Parte 66 per la manutenzione di aeromobili sono prorogate di 4 mesi (al più tardi fino al 19 novembre 2020). Per ottenere la proroga, i titolari devono notificare l’esistenza di circostanze imprevedibili in ragione del Covid-19 e richiedere all’UFAC l’applicazione della deroga. Il modulo di notifica 19 (Form 19) deve essere compilato e inviato a aml@bazl.admin.ch prima della scadenza della licenza.
A seconda dell’evoluzione dell’epidemia, l’UFAC può estendere ulteriormente i termini.
Se la situazione si normalizzerà a tal punto da permettere i rinnovi ordinari, le procedure valide sinora saranno nuovamente applicabili.
Se attraversate dei problemi di liquidità, da ora è possibile richiedere un differimento o un piano di pagamento rateale per le fatture dell’UFAC aperte.
I dettagli, contatti e il formulario sono disponibili alla pagina Fatture e modalità di pagamento.
Con le modifiche della «ordinanza Covid-19» (SR 818.101.26) il Consiglio federale rilascia nuove restrizioni per combattere la pandemia Covid-19. Queste riguardano anche gli istituti di formazione.
Secondo l’ordinanza sui provvedimenti nella situazione particolare per combattere l’epidemia di Covid-19 (SR 818.101.26) le attività didattiche, che sono una parte necessaria di un corso di formazione e per la cui realizzazione è richiesta, una presenza locale è ancora ammessa. In questo quadro, la presenza in piccoli gruppi è ancora possibile.
Naturalmente i piani di protezione devono essere rispettati rigorosamente. Per maggiori informazioni o in caso di poca chiarezza si prega di rivolgersi alle autorità cantonali competenti.
Dall’8 giugno, gli esami teorici, di radiotelefonia e linguistici nei nostri centri d’esame saranno nuovamente possibili. Vogliate consultare il calendario degli esami sul nostro sito web. In caso di necessità saranno aggiunte nuove date.
Ai candidati che hanno iniziato gli esami teorici prima del 20 marzo 2020, i 18 mesi a disposizione per presentarsi agli esami teorici secondo FCL.025(b)(2) sono prolungati di tre mesi.
Il periodo per presentarsi all’esame pratico a partire dal superamento dell’esame teorico secondo FCL.025(c)(1) come anche le raccomandazioni d’esame per l’esame teorico secondo FCL.025(a)(3) sono prolungati fino al 19 novembre 2020. Non è prevista un'ulteriore proroga dell' "Exemption".
Le iscrizioni riguardanti le competenze linguistiche sono prolungate fino al 19 novembre 2020. Si pregano i titolari di licenze la cui iscrizione riguardante le competenze linguistiche scade prima del 19 novembre 2020, di stampare e recare con sé insieme, alla licenza, anche l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates - GA» o l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates - Part-ORO» (considerato che per questa estensione non è previsto alcun briefing o formazione, non è necessario portare con sé l’allegato I).
Dall’11 maggio le scuole di volo hanno potuto organizzare e svolgere attività presenziali (corsi teorici e istruzioni di volo) con un massimo di 5 persone (insegnanti inclusi).
Dall’8 giugno è stata levata la restrizione riguardante il numero massimo di 5 persone. Dalla stessa data sono nuovamente possibili i corsi presenziali nei centri di formazione, a condizione che sia applicato un piano di protezione che garantisca la riduzione dei rischi di trasmissione per i partecipanti e il personale. In relazione alla presenza dei partecipanti, il corso dev’essere strutturato in modo flessibile in funzione degli spazi a disposizione, in modo che continui ad essere possibile l’insegnamento a distanza (vedi EASA Guidance for Virtual Classroom).
I piani di protezione non sono approvati né dalla Confederazione né dai cantoni. Il loro rispetto è però sorvegliato dai cantoni (delle differenze fra i cantoni sussistono).
In generale devono essere rispettate le disposizioni dell’UFSP e dei singoli cantoni.
Nei tre documenti seguenti sono disponibili ulteriori informazioni.
Il periodo di 6 mesi per superare il test di abilitazione per classe, a partire dall’inizio del corso di addestramento, come anche il periodo di 6 mesi fra il test e la richiesta di rilascio dell’abilitazione, sono prolungati fino al 19 novembre 2020. Questo a patto che il periodo scadesse originariamente fra il 13 marzo e il 19 novembre 2020.
Se originariamente in scadenza fra il 13 marzo e il 19 novembre 2020, il termine per ultimare con successo le formazioni seguenti è prolungato fino al 19 novembre 2020
- MCC(A) / MCC(H)
- Abilitazione al volo notturno (A) und (H)
- Abilitazione al volo in montagna
- Abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR)
- Corso modulare ATP(H) teorico secondo
Appendice 3, H. 1.
Validità dell'addestramento alle merci pericolose per tutte le categorie di personale
Conformemente alla comunicazione UFAC del 18 marzo 2020, tutti i certificati di addestramento alle merci pericolose sono stati prorogati fino alla fine di luglio 2020.
Nel frattempo (il 21 marzo 2020) l’UFAC ha esteso di 4 mesi (ma non oltre il 19 novembre 2020) tutti i termini per assolvere l’addestramento secondo (UE) n. 965/2012 Part-ORO e Part-SPA per il personale delle compagnie aeree e dei loro fornitori di servizi. Non è prevista un'ulteriore proroga dell' "Exemption".
Questa estensione di validità si applica anche per tutte le categorie di personale in conformità con i regolamenti tecnici ICAO, parte 1,
capitolo 4.
Sono applicabili le seguenti condizioni:
1. Tutti i certificati di addestramento per merci pericolose (categorie di personale da 1 a 17 e categorie A, B e C per "Operatori postali designati") sono stati prorogati di 4 mesi a partire dal 21 marzo 2020 (ma non oltre il 19 novembre 2020).
Il rinnovo dei certificati deve essere calcolato sulla base della data di scadenza dell'ultimo certificato.
2. Misure di mitigazione dei rischi: il datore di lavoro verifica che i dipendenti dispongano delle conoscenze necessarie per svolgere il proprio lavoro durante il periodo di proroga.
A questo scopo è possibile utilizzare ad esempio, «briefing / opuscoli / bollettini / strumenti online».
3. Nell’applicare questa estensione straordinaria, il punto 1 (ad es. con una nota nel certificato di addestramento) e il punto 2 (ad es. con "read and sign") dovrebbero essere documentati e presentati nell’ambito delle attività di sorveglianza.
4. Qualora la situazione e le raccomandazioni del Consiglio federale si normalizzassero, occorrerebbe nuovamente seguire le procedure valide sinora.
5. Questi periodi di proroga possono essere adattati dall’UFAC a seconda dell'andamento della situazione pandemica.
Dangerous goods training according Annex 18, ICAO TIs, Part 1,
Chapter 4:
In considerazione della rapida diffusione del coronavirus e delle restrizioni imposte dal Consiglio federale, alcuni corsi di formazione non possono svolgersi nei tempi previsti.
In tali circostanze, l'UFAC ha adottato la seguente decisione relativa alla data di scadenza dei certificati di formazione per il trasporto aereo di merci pericolose:
- Tutti i certificati di formazione con scadenza il 1 ° marzo 2020 o più tardi restano validi fino al 31 luglio 2020
- La validità del nuovo certificato di formazione deve essere calcolata a partire dalla data di scadenza del certificato precedente.
Esempio: un certificato scade il 31 marzo 2020.
La formazione periodica, o meglio il prossimo esame, si svolgerà il 20 giugno 2020.
Conseguentemente il nuovo certificato sarà valido fino al 31 marzo 2022. - Per i corsi di base, al momento non si applicano misure speciali.
- Anche le condizioni applicabili alla formazione online (corsi di formazione basati su computer) rimangono invariate.
Informazioni per il personale aeronautico «secondo Part-ORO»
Queste informazioni si rivolgono al personale (piloti, medici aeronautici, assistenti di volo, esaminatori e candidati in formazione), attivo in un’impresa dotata di un sistema di gestione conformemente al Part-ORO dell’ordinanza 965/2012.
Le imprese e i titolari di licenze devono svolgere gli addestramenti e gli esami prescritti per quanto possibile entro le normali scadenze.
Dal 19 novembre 2020 l'UFAC non può più concedere deroghe ed eccezioni generali.
Se, nonostante gli sforzi, l'addestramento, l'esame o la «recency» richiesti non possono essere svolti regolarmente, spetta al titolare della licenza o all'organismo di formazione presentare una domanda per un'eccezione individuale.
Se, per motivi di disponibilità o accessibilità di un simulatore, è necessario effettuare un addestramento, un controllo o un test sull'aeromobile invece che nel simulatore, si prega di fare riferimento alla relativa istruzione a fine pagina.
Al fine di uniformare la domanda e quindi semplificare il suo trattamento da parte delle autorità nazionali e degli organismi europei, l'AESA ha pubblicato diverse istruzioni:
- EASA Guidelines for Exemptions - Aircrew-BPL-SPL - according BR 71(1) and BR 71(2) - extended duration 19nov2020
- EASA Guidelines for Exemptions - CAT - according BR 71(1) and BR 71(2) - extended duration 19nov2020
- EASA Guidelines for Exemptions in regard of Flight Crew Recency
L'UFAC chiede a tutti gli interessati di seguire quest'istruzione al momento della presentazione della domanda e alle aziende di contattare tempestivamente l'ispettore incaricato (assigned inspector).
Due to the current Covid-19 pandemic, several flight simulators, which would normally be used for training, checks, and tests, are not available or cannot be reached due to restrictive entry regulations. EASA legislation allows a change from simulator to aircraft if the availability or accessibility of a simulator is not given.
In the current situation (Covid-19 crisis), when assessing if a simulator is considered available or accessible according to the legal requirements, possible travel restrictions are also taken into account by FOCA (e.g. quarantine regulations for the outward or return journey).
When training, checks or tests need to be performed in the aircraft instead of in a simulator, the following procedure applies:
Applicable to all training, checks, and tests:
1. For all training, checks, and tests taking place in an aircraft instead of in a simulator an explicit permission of the authorities must be applied for.
2. The lack of availability or accessibility of a simulator must be justified in detail. Possible travel restrictions must be explained.
3. When required and therefore "mandatory" licence-relevant or operationally relevant items cannot be trained or examined, FOCA must notify this fact to EASA as an exception. The programme, the risk-assessment, and the mitigation measures must be submitted in writing.
Applicable to licence-relevant examinations (EU 1178/2011 (Aircrew)) (e.g. LPC, combined LPC/OPC):
4. The examiner must submit an application to carry out the examination in the aircraft at the latest 14 days before the examination date.
This application must be submitted to the competent inspector (pel-inspector@bazl.admin.ch).
The examination may not be carried out before the inspector has given his express permission.
The examiner must include the planned check or test programme in the application.
The test programme must be based on a risk-assessment, and on the evaluation of the mitigation measures to be taken.
5. The examiners must comply with the contents of the FOCA Examination Guide and all additionally relevant FOCA documents.
For all operations-relevant training and checks (based on EU 965/2012 (Air Ops) ORO.FC.2xx) (e.g. OPC, combined LPC/OPC), the following applies:
6. The AOC operators must ensure that the planned programme for training and checks has been approved by the competent authority (FOCA, SBOC or SBHE) (cf. ORO.FC.145 (c)).
In addition, the explicit approval of FOCA is required for each individual training or examination activity.
For "OPC only" this approval is issued by the FOCA sections SBOC or SBHE. For all other examinations (LPC and combined LPC/OPC), the authorisation is granted according to point 4 mentioned above.
7. For training and examinations within the context of EU 965/2012 ORO.FC.2xx, all requirements according to the operating manuals must be observed.
Deferment of the use of aeroplane flight simulation training devices (FSTDs) qualified against ‘CS-FSTD(A) — Issue 2’ in air operator upset prevention and recovery training (UPRT) in relation to the COVID-19 pandemic until 31 March 2021
More information on the EASA website.
Gli aeromobili per il trasporto commerciale di passeggeri devono ora essere completamente disinfettati almeno ogni 24 ore utilizzando un agente idoneo al trasporto aereo. Un intervallo di disinfezione più frequente può essere indicato sulla base di una valutazione del rischio che deve essere creata dall'operatore aereo. Gli aeromobili devono anche essere disinfettati prima di ogni volo a lungo raggio e prima di un volo a seguito di un volo a lungo raggio.
A questo proposito, la FOCA ha emesso una decisione a tutti i titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (COA).
L'ordine «COVID-19: disinfezione di aeromobili nel trasporto commerciale di passeggeri così come i servizi di salvataggio nazionali che partono da un'area ad alto rischio di infezione» dal 25 marzo 2020 saranno cancellati.
Le iscrizioni riguardanti le competenze linguistiche sono estese fino al 19 novembre 2020. Non è prevista un'ulteriore proroga dell' "Exemption".
I titolari di licenze le cui competenze linguistiche scadono prima di tale data sono pregati di stampare e recare con sé, insieme alla licenza, l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates – Part ORO» (considerato che per questa estensione non è previsto alcun briefing o formazione, non è necessario portare con sé l’allegato I).
Privileges of language assessors are not covered by the exemption. Assessors whose privileges have expired must complete the ELP Refresher Course to regain their assessor privileges.
In ragione della limitata disponibilità dei simulatori, potrebbe essere difficile effettuare i «recurrent trainings» e «checkings».
Perciò l’UFAC ha notificato all’EASA una «Exemption» alle regole in vigore:
Tutte le abilitazioni di classe, di tipo e di volo strumentale dei piloti che collaborano con un’impresa dotata di un sistema di gestione conformemente al Part-ORO dell’ordinanza 965/2012, nonché le attestazioni delle competenze linguistiche (language proficiency), sono prorogate da subito di 4 mesi (al più tardi fino al 19.11.2020).
Ogni esigenza di addestramento conformemente al Part-ORO e al Part-SPA è prorogata da subito di 4 mesi (al più tardi fino al 19.11.2020). Non è prevista un'ulteriore proroga dell' "Exemption".
I piloti interessati devono frequentare un corso di aggiornamento (refresher training) messo a disposizione dall’operatore aereo. Il documento «Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED Certificates - Part-ORO» descrive i contenuti FCL e OPS e la forma di tali corsi. L’operatore certifica l’assolvimento del corso da parte del pilota tramite la conferma (allegato I dell’”Attachment”) oppure in un documento analogo.
Per ulteriori dettagli si consulti l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates - Part-ORO».
Si pregano i titolari di licenze di stampare e recare con sé insieme alla licenza l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates - Part-ORO» e la relativa conferma di assolvimento del refresher training.
Quando la situazione si normalizzerà a tal punto da permettere formazioni e esami, i titolari dovranno rinnovare la propria licenza prima della scadenza della proroga e secondo le procedure valide sinora. In tal caso, oltre alla documentazione d’esame, bisognerà inviare all’UFAC anche la conferma d’assolvimento del corso. Le richieste di riduzione della validità del Proficiency check (volto ad evitare un accumulo di scadenze identiche negli anni successivi) devono essere presentate personalmente dal titolare ed essere firmate.
Le disposizioni sull’attività di volo recente (Part-FCL.060 del regolamento 1178/2011) restano valide e devono essere completate prima di una corrispondente attività con passeggeri. La possibilità prevista dalla Part-FCL.060 (c) (1) di assolvere l’attività recente tramite un volo di linea con un istruttore o esaminatore nell’ambito di un’operazione CAT è estesa da 120 a 180 giorni. Questa facilitazione è stata aggiunta in un secondo tempo, perciò la base si trova nella «FOCA CH - Exemption Covid-19 - GA - Art 71(1) new BR – 27.03.2020», anche se si rivolge esclusivamente ai piloti aziendali.
Ci sono altre possibilità di deroga, a certe condizioni, per le operazioni in "multi-pilot-concept" (vedi "21.04.2020 - Difficoltà con l'attività recente necessaria in base al FCL.060 - nuove informazioni per le operazioni in "multi-pilot-operations").
Because of the coronavirus crisis, the number of operated flights was drastically reduced. It can therefore be assumed that there will be difficulties for some operators to meet the requirements of FCL.060 of EU Regulation 1178/2011. For pilots of commercial flight operations, there is already the possibility of an initial alleviation from the currently valid regulations under FCL.060. The corresponding exemption «FOCA CH - Exemption Covid-19 – GA – Art.71(1) new BR – 27.03.2020 (1)», point (e) was submitted from Switzerland to EASA. (The possibility described in Part-FCL.060 (c) (1) to obtain recency within a CAT operation via a cross-country flight with an instructor or an examiner will be extended from 120 days to 180 days)
Under certain conditions, further facilitations for multi-pilot operations should be enabled. These further facilitations are very different for the various operators due to the miscellaneous needs, possibilities and initial situations. Therefore, FOCA will not apply for a general exemption. Instead, the affected operators must prepare one and submit their request for an exemption to FOCA as follows:
a) For all pilots employed by a flight operator with a Swiss AOC or for pilots employed by a flight operator, which is declared in Switzerland with a Management System (MS) in accordance with Part-ORO of Regulation 965/2012, the corresponding operator can apply for an exemption. It will be valid for all licence holders with an EASA licence (according to Part-FCL) of the corresponding operator, i.e. also for those licence holders with a licence not issued by Switzerland.
b) Pilots with a licence issued by FOCA, and who are employed by a flight operator with other than a Swiss AOC may apply for an exemption via their employer (AOC holder) and its competent national authority
c) Pilots with a licence issued by FOCA, and who are employed by a flight operator not declared in an EASA Member State may apply for an exemption via the FOCA section “Flight Personnel”.
EASA has produced an information document stating the possibilities of a deviation viewed as being reasonable if certain mitigation measures are observed, in order to meet the requirements for an exemption according to the EU Basic Regulation (EU 1139/2018, Art. 71(1)): «». We recommend using these guidelines as a sample for preparing an exemption.
In contrast to the EASA document (sections 1 and 2), FOCA considers it possible to make use of the means of an exemption for all operators who have a MS according to Part-ORO of Regulation 965/2012 (e.g. declared NCC operators) operating aircraft in "multi-pilot concept".
For each application, it must be shown in particular that:
- The circumstances or requirements cannot be adequately taken into account in compliance with the applicable requirements.
- The safety and the compliance with the applicable basic requirements are ensured (risk assessment). The required mitigation measures for this purpose must be specified.
- Any risk of distortion of market conditions resulting from the granting of the exemption is reduced as much as possible.
- The scope and duration of the exemption are limited to the necessary extent.
The applications must be submitted as follows:
For cases under a):
- for flight operators with fixed-wing aircraft please send to sboc@bazl.admin.ch
- for flight operators with helicopters please send to heli@bazl.admin.ch
For cases under c), please send to pel-inspector@bazl.admin.ch
In un primo tempo, le licenze, abilitazioni e certificati medici possono essere prorogati di 4 mesi, secondo le condizioni specificate nell’Attachment.
Se tale proroga di 4 mesi non bastasse per un rinnovo ordinario, per il personale aeronautico secondo Part-ORO l’UFAC prevede un ulteriore proroga fino al più tardi al 19 novembre 2020. Non è prevista un'ulteriore proroga dell' "Exemption".
Bisogna seguire le specifiche dell’Attachment aggiornato il 3 aprile e fornire le relative prove.
Delle possibilità di simile proroghe esistono per gli addestramenti specifici secondo Part ORO e Part SPA.
I dettagli sono disponibili nell’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED Certificates – Part-ORO». (Art.: 1)a)(3), 1)a)(4), 1)b)(2), 1)b)(5), 2)a), 2)b)(d), 3), 5) und Annex I).
I certificati medici («Medical») con validità fino ad almeno il 13 marzo 2020 sono prorogati da subito di 4 mesi (al più tardi fino al 19.11.2020) sulla base della Exemption dell’UFAC. Non è prevista un'ulteriore proroga dell' "Exemption". I titolari di certificati medici sono pregati di stampare e recare con sé, insieme al certificato medico attuale, l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED Certificates - GA» oppure l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates - Part-ORO» (considerato che per questa estensione non è previsto alcun briefing o formazione, non è necessario portare con sé l’allegato I).
IMPORTANTE: la deroga presuppone un certificato medico in corso di validità che non preveda altre condizioni oltre a OPL, VNL, VML. La deroga non è ottenibile per i certificati che comportano altre condizioni.
Qualora la situazione si normalizzasse, prima della scadenza della proroga occorrerebbe sottoporsi a visita medica secondo le procedure valide sinora.
Tutte le abilitazioni d'istruttore di volo e d'esaminatore riguardanti il personale elencato sotto «Piloti e licenze» sono prorogate fino al 19.11.2020. Non è prevista un'ulteriore proroga dell' "Exemption". Tale misura è considerata valida anche per i medici di fiducia (AME).
Si pregano gli istruttori di volo e gli esaminatori di stampare e recare con sé insieme alla licenza l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates - Part-ORO» (considerato che per questa estensione non è previsto alcun briefing o formazione, non è necessario portare con sé l’allegato I).
Informazioni per il personale aeronautico dell’aviazione generale – (esclusi NCC)
Queste informazioni si rivolgono ai piloti non attivi in un’impresa dotata di un sistema di gestione conformemente al Part-ORO dell’ordinanza 965/2012.
Si tratta in particolare di piloti dell’aviazione generale, ad eccezioni di quelli di velivoli NCC dichiarati in Svizzera. Questi operano nell’ambito di un sistema di gestione conformemente al Part-ORO e si attengono alle istruzioni del paragrafo su questa pagina che li concerne.
Le imprese e i titolari di licenze devono svolgere gli addestramenti e gli esami prescritti per quanto possibile entro le normali scadenze.
Dal 19 novembre 2020 l'UFAC non può più concedere deroghe ed eccezioni generali.
Se, nonostante gli sforzi, l'addestramento, l'esame o la «recency» richiesti non possono essere svolti regolarmente, spetta al titolare della licenza o all'organismo di formazione presentare una domanda per un'eccezione individuale.
Se, per motivi di disponibilità o accessibilità di un simulatore, è necessario effettuare un addestramento, un controllo o un test sull'aeromobile invece che nel simulatore, si prega di fare riferimento alla relativa istruzione a fine pagina.
Al fine di uniformare la domanda e quindi semplificare il suo trattamento da parte delle autorità nazionali e degli organismi europei, l'AESA ha pubblicato diverse istruzioni:
- EASA Guidelines for Exemptions - Aircrew-BPL-SPL - according BR 71(1) and BR 71(2) - extended duration 19nov2020
- EASA Guidelines for Exemptions - CAT - according BR 71(1) and BR 71(2) - extended duration 19nov2020
- EASA Guidelines for Exemptions in regard of Flight Crew Recency
L'UFAC chiede a tutti gli interessati di seguire quest'istruzione al momento della presentazione della domanda e alle aziende di contattare tempestivamente l'ispettore incaricato (assigned inspector).
Due to the current Covid-19 pandemic, several flight simulators, which would normally be used for training, checks, and tests, are not available or cannot be reached due to restrictive entry regulations. EASA legislation allows a change from simulator to aircraft if the availability or accessibility of a simulator is not given.
In the current situation (Covid-19 crisis), when assessing if a simulator is considered available or accessible according to the legal requirements, possible travel restrictions are also taken into account by FOCA (e.g. quarantine regulations for the outward or return journey).
When training, checks or tests need to be performed in the aircraft instead of in a simulator, the following procedure applies:
Applicable to all training, checks, and tests:
1. For all training, checks, and tests taking place in an aircraft instead of in a simulator an explicit permission of the authorities must be applied for.
2. The lack of availability or accessibility of a simulator must be justified in detail. Possible travel restrictions must be explained.
3. When required and therefore "mandatory" licence-relevant or operationally relevant items cannot be trained or examined, FOCA must notify this fact to EASA as an exception. The programme, the risk-assessment, and the mitigation measures must be submitted in writing.
Applicable to licence-relevant examinations (EU 1178/2011 (Aircrew)) (e.g. LPC, combined LPC/OPC):
4. The examiner must submit an application to carry out the examination in the aircraft at the latest 14 days before the examination date.
This application must be submitted to the competent inspector (pel-inspector@bazl.admin.ch).
The examination may not be carried out before the inspector has given his express permission.
The examiner must include the planned check or test programme in the application.
The test programme must be based on a risk-assessment, and on the evaluation of the mitigation measures to be taken.
5. The examiners must comply with the contents of the FOCA Examination Guide and all additionally relevant FOCA documents.
For all operations-relevant training and checks (based on EU 965/2012 (Air Ops) ORO.FC.2xx) (e.g. OPC, combined LPC/OPC), the following applies:
6. The AOC operators must ensure that the planned programme for training and checks has been approved by the competent authority (FOCA, SBOC or SBHE) (cf. ORO.FC.145 (c)).
In addition, the explicit approval of FOCA is required for each individual training or examination activity.
For "OPC only" this approval is issued by the FOCA sections SBOC or SBHE. For all other examinations (LPC and combined LPC/OPC), the authorisation is granted according to point 4 mentioned above.
7. For training and examinations within the context of EU 965/2012 ORO.FC.2xx, all requirements according to the operating manuals must be observed.
Le iscrizioni riguardanti le competenze linguistiche sono estese fino al 19 novembre 2020. Non è prevista un'ulteriore proroga dell' "Exemption".
I titolari di licenze le cui competenze linguistiche scadono prima di tale data sono pregati di stampare e recare con sé insieme alla licenza l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates - GA» (considerato che per questa estensione non è previsto alcun briefing o formazione, non è necessario portare con sé l’allegato I).
Privileges of language assessors are not covered by the exemption. Assessors whose privileges have expired must complete the ELP Refresher Course to regain their assessor privileges.
In ragione della limitata disponibilità dei simulatori, potrebbe essere difficile effettuare i «recurrent trainings» e «checkings».
Perciò l’UFAC ha notificato all’EASA una «Exemption» alle regole in vigore:
Tutte le abilitazioni di classe, di tipo e al volo strumentale e di montagna dei piloti non attivi in un’impresa dotata di un sistema di gestione conformemente al Part-ORO dell’ordinanza 965/2012, sono prorogate da subito di 4 mesi (al più tardi fino al 19.11.2020). Non è prevista un'ulteriore proroga dell' "Exemption".
I piloti interessati devono frequentare un briefing dispensato da un istruttore. Il documento «Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED Certificates - Part-ORO» descrive i contenuti del briefing che può essere effettuato anche telefonicamente, in collegamento video, sotto forma di CBT (insegnamento basato sul computer) oppure sotto forma di opuscolo. L’istruttore conferma l’assolvimento del briefing del pilota sull’allegato I dell’”Attachment”, in un documento analogo oppure via E-mail.
Per ulteriori dettagli si consulti l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates - GA».
Si pregano i titolari di licenze di stampare e recare con sé, insieme alla licenza, anche l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates - GA» e la relativa conferma di assolvimento del briefing.
Quando la situazione si normalizzerà a tal punto da permettere formazioni e esami, i titolari dovranno rinnovare la propria licenza prima della scadenza della proroga e secondo le procedure valide sinora. In tal caso, oltre alla documentazione d’esame, bisognerà inviare all’UFAC anche la conferma d’assolvimento del briefing.
Le disposizioni sull’attività di volo recente (Part-FCL.060 del regolamento 1178/2011) restano valide e devono essere completate prima di una corrispondente attività con passeggeri. Eccezione: le attività recenti per piloti di palloni liberi secondo FCL.060 (a) devono essere effettuate negli ultimi 300 giorni (invece dei 180 previsti).
Il periodo per mantenere i privilegi secondo le disposizioni riguardanti le attività recenti (dall’8 aprile 2020 analoghe per Part-SFCL e Part-BFCL) sono estesi come segue:
- LAPL(A): Estensione da 24 a 32 mesi per le attività recenti LAPL secondo FCL.140.A (a)
- LAPL(H): Estensione da 12 a 20 mesi per le attività recenti LAPL secondo FCL.140.H (a)
- LAPL(S) e SPL: Estensione da 24 a 32 mesi per:
-attività recenti LAPL e SPL secondo FCL.140.S (a), (b) e FCL.230.S
-attività recenti per metodi di lancio secondo FCL.130.S (c) & FCL.220.S
-attività recenti per cloud flying secondo FCL.830 (d) - LAPL(B) e BPL: Estensione da 24 a 32 mesi per:
-attività recenti per LAPL e BPL secondo FCL.140.B (a) e FCL.230.B (a)
-attività recenti per voli frenati secondo FCL.130.B (c) e FCL.220.B - Abilitazione al traino di alianti: Estensione da 24 a 32 mesi per le attività recenti secondo FCL.805 (e)
I piloti interessati devono frequentare un briefing dispensato da un istruttore. Il documento «Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED Certificates - Part-GA» descrive i contenuti del briefing che può essere effettuato anche telefonicamente, in collegamento video, sotto forma di CBT (insegnamento basato sul computer) oppure sotto forma di opuscolo. L’istruttore certifica il briefing del pilota sull’allegato I dell’”Attachment”, in un documento analogo oppure via E-mail.
Si pregano i titolari di licenze di stampare e recare con sé insieme, alla licenza, anche l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates - GA» e la relativa conferma di assolvimento del briefing.
In un primo tempo i certificati medici possono essere prorogati di 4 mesi, secondo le condizioni specificate nell’Attachment.
Appare chiaro che verso la fine di questa proroga i medici aeronautici traverseranno dei problemi di risorse in relazione ai rinnovi ordinari. Si decide quindi una modifica del regolamento.
Se verso la fine della prima proroga dovesse essere chiaro che un rinnovo ordinario non è possibile e ciò è confermato dal medico aeronautico, la proroga può essere estesa fino al 19 novembre 2020. Non è prevista un'ulteriore proroga dell' "Exemption". Per gli AEM è a disposizione un modello in EMPIC-MED.
Bisogna seguire le specifiche dell’Attachment aggiornato il 3 aprile e fornire le relative prove.
I dettagli sono disponibili nell’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED Certificates – GA». (Art.: 1)(b), 2)(6), 3), und 4)).
I certificati medici («Medical») con validità fino ad almeno il 13 marzo 2020 sono prorogati da subito di 4 mesi (al più tardi fino al 19.11.2020) sulla base della Exemption dell’UFAC. Non è prevista un'ulteriore proroga dell' "Exemption". I titolari di certificati medici sono pregati di stampare e recare con sé, insieme al certificato medico attuale, l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED Certificates - GA» oppure l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates - Part-ORO» (considerato che per questa estensione non è previsto alcun briefing o formazione, non è necessario portare con sé l’allegato I).
IMPORTANTE: la deroga presuppone un certificato medico in corso di validità che non preveda altre condizioni oltre a OPL, VNL, VML. La deroga non è ottenibile per i certificati che comportano altre condizioni.
Qualora la situazione si normalizzasse, prima della scadenza della proroga occorrerebbe sottoporsi a visita medica secondo le procedure valide sinora.
Tutte le abilitazioni d'istruttore di volo e d'esaminatore sono prorogate fino al 19.11.2020. Tale misura è considerata valida anche per i medici di fiducia (AME).
Si pregano gli istruttori di volo e gli esaminatori di stampare e recare con sé insieme alla licenza l’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates - GA» (considerato che per questa estensione non è previsto alcun briefing o formazione, non è necessario portare con sé l’allegato I).
In ambito di aviazione generale, gli istruttori sono invitati a impartire un briefing secondo quanto stabilito dalla «FOCA CH - Exemption Covid-19 - GA - Art 71(1) new BR – 27.03.2020» ai titolari di licenza che lo richiedono. Il briefing è volto a rinfrescare il livello di conoscenze teoriche, in modo tale da garantire che la relativa classe o tipo siano operati in modo sicuro e che le manovre e procedure siano svolte in piena sicurezza. Il briefing includerà le procedure anormali e d’emergenza specifiche al tipo o classe.
Il briefing può essere effettuato telefonicamente, in collegamento video, sotto forma di CBT (insegnamento basato sul computer) oppure sotto forma di opuscolo. L’istruttore certifica il briefing del pilota sull’allegato I dell’«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates - GA», in un documento analogo o via E-mail. La relativa fatturazione al titolare della licenza è a discrezione dell'istruttore.
Ultima modifica 23.12.2020