Diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta
Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta che desiderano viaggiare in aereo non devono essere svantaggiate rispetto agli altri viaggiatori. Il regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo è entrato in vigore in Svizzera il 1. novembre 2009.
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica in Svizzera, in tutti i paesi della Comunità europea e in Norvegia e in Islanda a
- gli aeroporti di tali paesi, e
- tutte le compagnie aeree in partenza da questi paesi
Le disposizioni relative al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta così come all'assistenza a terra (articoli 3, 4 e 10 del regolamento UE) si applicano anche alle compagnie aeree della Svizzera, di un paese dell'UE, della Norvegia e dell'Islanda che sono partiti al di fuori di questi paesi ma che hanno come destinazione uno di questi paesi.
