Aree d'atterraggio in montagna
Le aree d’atterraggio in montagna sono terreni d’atterraggio ubicati a un’altitudine superiore a 1100 metri s.l.m. al di fuori degli aerodromi e privi di infrastrutture. Sono destinate alla formazione, all’esercitazione e a scopi sportivi, ma anche al trasporto di persone a scopo turistico.
Sebbene le aree d’atterraggio in montagna siano anch’esse aree d’atterraggio esterne e non dispongano delle infrastrutture previste nella legge sulla navigazione aerea, non rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza sugli atterraggi esterni. Queste aree d’atterraggio sono infatti disciplinate dalla legge sulla navigazione aerea e dall’OSIA (art. 8 LNA; art. 54 OSIA) nonché dal Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica.
Le restrizioni di utilizzazione si applicano in generale soltanto alle aree d’atterraggio in montagna. È determinante a riguardo il Manual VFR AGA 3-3-1. Utilizzazione delle aree d’atterraggio in montagna (GLP) mediante aerei: Unicamente se le stesse sono confacenti. Utilizzazione delle aree d’atterraggio in montagna mediante elicotteri: Il luogo d’atterraggio può essere scelto entro un raggio ragionevole che può arrivare fino ai 400 m dal punto determinato con le coordinate secondo la descrizione topografica (decisione del Consiglio federale del 7 maggio 1980).