Passare al contenuto principale

Aree d'atterraggio in montagna

Le aree d’atterraggio in montagna sono terreni d’atterraggio ubicati a un’altitudine superiore a 1100 metri s.l.m. al di fuori degli aerodromi e privi di infrastrutture. Sono destinate alla formazione, all’esercitazione e a scopi sportivi, ma anche al trasporto di persone a scopo turistico.

Sebbene le aree d’atterraggio in montagna siano anch’esse aree d’atterraggio esterne e non dispongano delle infrastrutture previste nella legge sulla navigazione aerea, non rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza sugli atterraggi esterni. Queste aree d’atterraggio sono infatti disciplinate dalla legge sulla navigazione aerea e dall’OSIA (art. 8 LNA; art. 54 OSIA) nonché dal Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica.

L'articolo 54 capoverso 3 OSIA fissa a 40 il loro numero massimo. Le aree d’atterraggio in montagna fungono da base per i voli d’istruzione e di allenamento volti al rilascio dell'autorizzazione ai piloti per gli atterraggi in montagna. Esse permettono i voli di salvataggio e di intervento e il lavoro aereo in montagna. Tali aree sono inoltre idonee per l’aviazione turistica (elisci) e per i voli non commerciali con elicotteri e velivoli ad ala fissa. Grazie alla buona distribuzione geografica e alle molteplici possibilità di utilizzo di queste aree d'atterraggio, l'attuale rete si è dimostrata adeguata allo scopo. Non si ravvede alcuna necessità di intervento.

Al fine di proteggere i mammiferi e gli uccelli selvatici, i Cantoni possono designare delle zone di tranquillità per la selvaggina conformemente all'articolo 4ter dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

Nel quadro dell'utilizzazione delle aree d'atterraggio in montagna occorre tenere conto degli interessi turistici globali. L'utilizzazione delle aree d'atterraggio in montagna per l'elisci presuppone, a monte, l'esistenza di un comprovato interesse turistico generale, formulato ad esempio in una strategia turistica regionale o cantonale.

Le restrizioni di utilizzazione si applicano in generale soltanto alle aree d’atterraggio in montagna. È determinante a riguardo il Manual VFR AGA 3-3-1. Utilizzazione delle aree d’atterraggio in montagna (GLP) mediante aerei: Unicamente se le stesse sono confacenti. Utilizzazione delle aree d’atterraggio in montagna mediante elicotteri: Il luogo d’atterraggio può essere scelto entro un raggio ragionevole che può arrivare fino ai 400 m dal punto determinato con le coordinate secondo la descrizione topografica (decisione del Consiglio federale del 7 maggio 1980).