Esami completivi di aeromobili
Gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili sono sottoposti ogni anno (aeromobili AESA) o ogni due anni (aeromobili Non-AESA) a un esame della navigabilità.
- Gli aeromobili che rientrano nel campo d'applicazione del cosiddetto "Regolamento di base dell'AESA", ovvero il Regolamento (CE)
n° 2018/1139, (aeromobili AESA) per principio vengono sottoposti ogni anno a un esame della navigabilità, ottenendo quindi un certificato di revisione della navigabilità valido un anno (ARC AESA Form 15). La navigabilità può essere attestata da personale/organizzazioni abilitati (CAMO/ICAO) o dall'UFAC.
- Per gli aeromobili che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento di base dell'AESA e che sono elencati nell' Non-AESA di tale Regolamento (aeromobili dell'allegato I) si applica l'ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA; RS 748.215.1). Questi aeromobili sono esaminati esclusivamente dall'UFAC. La conferma dell'avvenuto controllo era valido per due anni fino alla fine del 2025. Dal 2026, la conferma dell'avvenuto controllo avrà una validità di 1-3 anni (determinata in base al rischio rappresentato dall'aeromobile interessato e all'esperienza).
Modifica dell’intervallo tra gli esami per aeromobili non AESA a partire dal 2026
Dal 1°aprile 2025 è in vigore l’ordinanza riveduta del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA; RS 748.215.1). Per gli aeromobili non AESA si applicano ora condizioni agevolate, in particolare nel settore della manutenzione. Tali condizioni sono state armonizzate con quelle dell’AESA sulla base delle agevolazioni introdotte dalla Parte ML per gli aeromobili AESA corrispondenti. In senso lato, il principio della parità di trattamento ha reso necessario un adeguamento dell’intervallo tra gli esami per gli aeromobili non AESA (attualmente la dichiarazione dell’avvenuto esame per gli aeromobili non AESA è valida 24 mesi, mentre il certificato di revisione della navigabilità [«ARC»] per gli aeromobili AESA ha una validità di soli 12 mesi).
A tale proposito, l’ordinanza dell’UFAC concernente l’esame degli aeromobili (RS 748.215.2), che stabilisce tra l’altro anche l’intervallo tra gli esami per gli aeromobili non AESA, è stata adeguata con effetto dal 1° luglio 2025. Tuttavia l’intervallo non dovrà essere accorciato in maniera sistematica, bensì andrà definito sulla base di ulteriori principi introdotti dall’AESA. A partire dal 1° gennaio 2026, l’intervallo tra gli esami sarà fissato tra 12 e 36 mesi per ciascun aeromobile, in base ai principi di «rischio e performance». L’intervallo dipenderà da un lato dal rischio intrinseco dell’aeromobile e, dall’altro, da eventi e dati empirici («performance»). Questi ultimi comprendono in particolare criteri influenzabili dall’esercente dell’aeromobile, quali le deroghe alle raccomandazioni del costruttore (ad es. TBO), il numero di irregolarità riscontrate in occasione dell’esame completivo e la disponibilità a risolvere queste ultime. In questo modo, se il potenziale di rischio lo consente, l’intervallo potrà essere parzialmente influenzato dall’esercente dell’aeromobile, consentendo anche un risparmio sui costi. Per l’UFAC, tale prassi permette una vigilanza più mirata.
Esempi pratici:
- un aliante presenta un rischio piuttosto basso, data la massa ridotta, il numero limitato di passeggeri e l’assenza di carburante. In questo caso, l’intervallo tenderà ad essere di 36 mesi piuttosto che di 12. Tuttavia, se il livello di manutenzione dell’aeromobile soddisfa solo lo standard minimo e vengono riscontrate molte irregolarità durante l’esame completivo, sarà possibile applicare, come in precedenza, un intervallo di 24 mesi;
- un aeromobile storico relativamente pesante (eventualmente dotato addirittura di motore a turbina), invece, sarà tendenzialmente sottoposto a un esame completivo ogni 12 mesi. Tuttavia, se la sua manutenzione rispetta ampiamente tutte le raccomandazioni dei costruttori e se durante l’esame completivo non vengono riscontrate irregolarità, sarà possibile continuare ad applicare un intervallo di 24 mesi.
All'avvicinarsi della data di scadenza del certificato di revisione dell'aeronavigabilità o della conferma dell'avvenuto controllo di un aeromobile, nel caso ideale 90 giorni prima di tale data, può essere effettuato un esame completivo. Gli aeromobili sprovvisti di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità o di una conferma dell'avvenuto controllo validi devono restare a terra. Il mancato rispetto di questa disposizione può comportare conseguenze penali.
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