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Geodati specifici

Oltre ai cosiddetti geodati di base, vi sono geodati specifici e tecnici che l'UFAC mette a disposizione su Internet sotto rubriche separate attraverso un visualizzatore cartografico della Confederazione.

Zone geografiche UAS

Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione relativo alle «norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio» (UE 2019/947) dell'Unione europea (UE), gli Stati membri sono tenuti a designare «zone geografiche UAS» e a pubblicarle in un formato digitale uniforme.

Zone di calma nel paesaggio

Secondo il “Concetto delle zone di calma nell’ambito aeronautico” del 2011, le zone di calma nel paesaggio sono grandi comparti paesaggistici poveri di fonti di rumore antropico. In tali zone di quiete, l’obiettivo di protezione perseguito è la salvaguardia dei suoni naturali e il silenzio per il ristoro umano. La delimitazione delle zone di quiete avviene sulla base degli inventari esistenti e degli oggetti protetti secondo la legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP). All’interno di queste aree, i sorvoli con aeromobili a motore devono, per quanto possibile, essere evitati oppure eseguiti ad altitudini significativamente superiori alle quote minime previste e lungo il percorso più breve possibile.

SORA rischio al suolo

Ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento di esecuzione dell’UE sulle «Norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio» (UE 2019/947), è richiesta una valutazione del rischio secondo la metodologia SORA (Specific Operational Risk Assessment) per gli aeromobili della categoria specifica di aeromobili senza occupanti (UAS).Il processo SORA comprende la stima del rischio per le persone non coinvolte a terra (rischio intrinseco a terra), e la mappa seguente serve come base per i calcoli. Essa si basa sulla combinazione dei dataset della Commissione Europea Global Human Settlement Layer (GHSL) GHS-POP e dell’Ufficio federale di statistica (UST) con le statistiche sulla popolazione e le famiglie (STATPOP) e sui lavoratori (STATENT).

Zone residenziali secondo l'ordinanza sugli atterraggi esterni

Le aree residenziali definite nell’ordinanza sugli atterraggi esterni (OAEs) indicano un insediamento o un gruppo di almeno dieci edifici abitati, compreso il terreno circostante entro un raggio di 100 m. Gli atterraggi in aree residenziali sono vietati per il trasporto di persone a scopi turistici o sportivi, per voli non commerciali e per voli di addestramento. Gli atterraggi esterni a scopo lavorativo in aree residenziali devono essere concordati preventivamente con l’autorità competente secondo il diritto cantonale.

Superfici riflettenti in prossimità degli aerodromi

Gli effetti di abbagliamento dovuti a superfici riflettenti (ad es. impianti solari o facciate specchiate) possono, a seconda dell’angolo di incidenza della luce solare, costituire una fonte di disturbo per i piloti. Questo dataset comprende la delimitazione delle aree in cui l’eventuale abbagliamento, che potrebbe compromettere la sicurezza del volo, deve essere esaminato e, se possibile, mitigato. Secondo il capitolo 5.3.1.3 dell’Annesso 14 Vol.1 dell’OACI, si tratta di aree in cui la superficie degli impianti è da un lato superiore a 100 m² e dall’altro superiore alla distanza tra il progetto e il punto più vicino di una pista di decollo o atterraggio di un aerodromo (ad es. impianto di oltre 300 m² a una distanza di 300 m dal punto più vicino di una pista).

Zone edificate nel diritto aeronautico svizzero

Le aree edificate secondo la normativa aeronautica svizzera costituiscono una definizione quantitativa, applicabile in base a criteri aeronautici, delle superfici menzionate negli articoli 63 e 65a dell’ordinanza del 23 novembre 1994 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA). È richiesta un’autorizzazione per gli ostacoli alla navigazione aerea situati in aree edificate o non edificate per oggetti con un’altezza di 100 m o più (linee elettriche ad alta tensione, aerogeneratori e slackline già da 60 m in su), nonché per le intersezioni con le CSLO o zone di sicurezza. L’obbligo di registrazione si applica agli oggetti con un’altezza di 60 m o più in area edificata e di 25 m o più in area non edificata (o, nel caso di gru mobili, a partire da 40 m).

Ulteriori informazioni

Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC

Servizio spezializzato SIG