Imprese di trasporto aereo di Stati membri UE/AELS
Le imprese di trasporto aereo con sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) non necessitano di alcuna autorizzazione per effettuare voli tra lo Spazio economico europeo (SEE) e la Svizzera (regolamento CE n. 1008/2008).
Non sono più necessarie richieste di autorizzazione o notifiche di volo.
Informazione importante:
- Nel caso di voli charter nell'ambito della quinta e della settima libertà tra la Svizzera e uno degli Stati non membri dello SEE, si applicano le condizioni fissate per le imprese di trasporto aero di Stati non membri UE/AELS. È quindi necessaria un'autorizzazione specifica!
- I voli di cabotaggio in territorio svizzero non rientrano nell'accordo bilaterale sul trasporto aereo e possono essere effettuati solo con un'autorizzazione.
Ulteriori informazioni
Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC
Diritti di traffico
Le domande presentate al di fuori degli orari d'ufficio non potranno essere prese in considerazione.