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Imprese di trasporto aereo di Stati membri UE/AELS

Le imprese di trasporto aereo con sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) non necessitano di alcuna autorizzazione per effettuare voli tra lo Spazio economico europeo (SEE) e la Svizzera (regolamento CE n. 1008/2008).

 Non sono più necessarie richieste di autorizzazione o notifiche di volo.

Informazione importante:

  • Nel caso di voli charter nell'ambito della quinta e della settima libertà tra la Svizzera e uno degli Stati non membri dello SEE, si applicano le condizioni fissate per le imprese di trasporto aero di Stati non membri UE/AELS. È quindi necessaria un'autorizzazione specifica!
  • I voli di cabotaggio in territorio svizzero non rientrano nell'accordo bilaterale sul trasporto aereo e possono essere effettuati solo con un'autorizzazione.

Ulteriori informazioni

Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC

Diritti di traffico

Le domande presentate al di fuori degli orari d'ufficio non potranno essere prese in considerazione.