Zone protette della pubblicazione civile degli ostacoli alla navigazione aerea
- ID OGI: 5
- Formato dei dati: Vettoriale
- Estensione spaziale: Svizzera e Liechtenstein
- Frequenza di attualizzazione: Quando necessario
- Fornito da: UFAM/Liechtenstein
Secondo l’ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (OAEs) e le disposizioni della legge federale sulla navigazione aerea (LNA), gli atterraggi esterni di aeromobili civili con occupanti sono di regola vietati nelle zone protette. Sono considerati atterraggi esterni i decolli o gli atterraggi fuori degli aerodromi, nonché l’imbarco o lo sbarco di persone o cose fuori degli aerodromi quando l’aeromobile non ha contatto con il suolo e gli esercizi d’atterraggio d’emergenza. Tra le zone protette rientrano, secondo l’OAEs, parchi nazionali, torbiere alte e torbiere di transizione, paludi, riserve d’uccelli acquatici e migratori, zone golenali, bandite federali, nonché zone palustri di importanza nazionale.
Gli atterraggi esterni (intesi come decolli o atterraggi, carico o scarico di persone o cose al di fuori di un aerodromo nonché gli esercizi d’atterraggio d’emergenza) effettuati con aeromobili civili con occupanti sono di regola vietati nelle zone protette.
Nelle pubblicazioni aeronautiche si distinguono quattro categorie sulla base di restrizioni e oneri specifici legati agli atterraggi esterni:
- Bandite federali: Gli atterraggi esterni e le esercitazioni di atterraggio di emergenza sono vietati nelle bandite di caccia, salvo quanto previsto dagli art. 19, cpv. 3, art. 28 e art. 46, cpv. 4 dell’OAEs. Sono previste eccezioni per i voli destinati all’agricoltura e alla silvicoltura, alla protezione dai rischi naturali, al rifornimento di rifugi accessibili al pubblico, nonché per la costruzione e manutenzione di opere e impianti di interesse pubblico o per voli incaricati dalle autorità. Per altri voli di lavoro, il divieto si applica solo dal 1° novembre al 31 luglio.
Nelle bandite federali, gli atterraggi esterni e i voli stazionari sono inoltre autorizzati nell’ambito di voli d’istruzione. - Zone palustri: Conformemente all’art. 32 lett. h dell’OAEs, gli atterraggi esterni e le esercitazioni di atterraggio di emergenza non sono consentiti per voli non commerciali nelle zone palustri.
- Zone golenali: Gli atterraggi esterni e le esercitazioni di atterraggio di emergenza sono vietati nelle zone golenali, salvo quanto previsto dall’art. 19, cpv. 3 e art. 28 dell’OAEs. Il divieto non si applica ai voli destinati alla prevenione dei rischi naturali, alla costruzione o manutenzione di opere e impianti di interesse pubblico o ai voli incaricati dalle autorità.
- Altre zone protette (Torbiere alte e di transizione, torbiere basse, riserve per uccelli acquatici e migratori, parchi nazionali): Gli atterraggi fuori dagli aeroporti e le esercitazioni di atterraggio di emergenza sono vietati in queste zone protette, salvo quanto previsto dall’art. 19, cpv. 3 e art. 28 dell’OAEs
Ogni categoria di zona protetta è suddivisa in due livelli di generalizzazione: nelle immagini in piccola scala, ai fini di una migliore leggibilità le zone protette sono rappresentate in una forma generalizzata e inversamente proporzionale alla superficie con una zona tampone da 1 m a 80 m. Nelle immagini in grande scala, i perimetri delle zone protette sono rappresentate secondo la loro dimensione legale.