Aerodromi: aspetti generali
Gli aerodromi sono impianti destinati all’atterraggio e al decollo di aeromobili, al loro stazionamento e alla loro manutenzione, al movimento di passeggeri e al trasbordo di merci. Si distingue tra aeroporti e campi d’aviazione. L’organizzazione e l’esercizio degli aerodromi sono disciplinati in un regolamento d’esercizio.

Definizioni
Agli aeroporti viene rilasciata una concessione d’esercizio. Il concessionario ha il diritto di gestire l’aerodromo a titolo professionale e di riscuotere tasse. È inoltre obbligato a rendere l’aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili (obbligo di ammettere utenti). Sono fatte salve le limitazioni previste dal regolamento d’esercizio o quelle imposte dall’infrastruttura dell’aerodromo. Gli aeroporti si suddividono in nazionali e regionali. I primi sono destinati principalmente al traffico aereo pubblico e garantiscono il collegamento della Svizzera al traffico aereo internazionale. I secondi sono infrastrutture di importanza regionale, riservate in primo luogo al traffico aereo di interesse pubblico.
I campi d’aviazione sono aerodromi privati per i quali è stata rilasciata un’autorizzazione d’esercizio. Essi comprendono anche gli eliporti, che per la loro infrastruttura sono riservati al traffico di elicotteri. I campi d’aviazione invernali vengono utilizzati solo stagionalmente e non hanno infrastrutture permanenti.
Gli aerodromi militari possono essere utilizzati anche a scopi civili. Se questa coutenza è frequente, l’esercizio civile deve essere disciplinato tramite apposito regolamento. La conversione di ex aerodromi militari in campi di aviazione civili richiede una procedura di cambiamento d’uso, disciplinata dalla legge sulla navigazione aerea.
Stato attuale
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Aerodromi dalla A alla Z
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Aerodromi dalla A alla Z
Basi legali, direttive, documenti di supporto - Aerodromi
Le basi giuridiche e le direttive concernenti i aerodromi e i capi d’aerodromo poggiano, da un lato, su norma-tive svizzere, dall’altro, su normative e accordi internazionali.
Approvazione dei piani e dei regolamenti di esercizio
La costruzione di infrastrutture aeronautiche e l’esercizio degli aerodromi rientrano tra le competenze della Confederazione e sono soggetti ad autorizzazione.
Piano delle zone di sicurezza / Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli

Catasto dei rumori
Conformemente alla legislazione svizzera in materia di ambiente, gli aeroporti che inducono inquinamento fonico devono rappresentare e dichiarare le proprie curve del rumore. I previsti catasti dei rumori servono a contenere gli effetti del rumore causato dal traffico aereo.
Catasto dei siti inquinati negli aerodromi civili (CSI UFAC)
L’UFAC tiene il catasto dei siti inquinati negli aerodromi conformemente all’ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680).
