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Finanziamento all'istruzione aeronautica

Comunicazione

A causa dell'elevato numero di domande, attualmente si prevede un tempo di elaborazione di 6 mesi.

Secondo la legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) la Confederazione può utilizzare una parte dei ricavi per l’imposta sugli oli minerali per sostenere la formazione e il perfezionamento professionale nell’ambito aeronautico.

Con questa misura si vuole contrastare la carenza di personale qualificato nell'aviazione svizzera. I contributi finanziari sono erogati solo a richiedenti che possono dimostrare di lavorare in un'impresa aeronautica svizzera (definizione a pagina 4 delle Spiegazioni sulla revisione totale dell’ordinanza sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica). Beneficiano di un aiuto finanziario coloro che offrono le migliori garanzie di concludere con successo l'istruzione e di fornire buone prestazioni lavorative.

L'ordinanza sugli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica (OAFA) disciplina le formazioni da sostenere (all’interno dei gruppi professionali: pilota professionista, istruttore/trice di volo e personale di manutenzione di aeromobili), i relativi contributi rispettivamente le aliquote massime per i contributi nonché i requisiti che devono soddisfare le/i richiedenti e i centri di formazione. L’OAFA viene completata con le Spiegazioni sulla revisione totale dell’ordinanza sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica.

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Aiuti finanziari per l'istruzione di pilota professionista

L'aiuto finanziario può essere accordato sia a richiedenti "principianti", sia a chi è già titolare di una licenza di pilota privato; tale sostegno è quindi valido per cicli di formazione integrati o modulari.

Aiuti finanziari per l'istruzione di istruttore/trice di volo

Gli aiuti finanziari vengono accordati a richiedenti che soddisfano i requisiti per la frequenza di un'istruzione per istruttori/trici di volo, in conformità con la Parte FCL , sottoparte J, sezione 2 (sezione 6 nel caso di corsi per istruttori/trici di voli strumentali, sezione 10 per istruttori/trici di volo in montagna) dell'AESA. Non saranno finanziati le istruzioni e i moduli di training già considerati come prerequisiti (ad es. teoria CPL).

Aiuti finanziari per l'istruzione del personale di manutenzione di aeromobili

Gli aiuti finanziari vengono accordati per le categorie di licenza A e B secondo l’allegato III (Parte 66), Punto 66.A.3 del regolamento (UE) n. 1321/2014 così come per la licenza di specialista secondo l’ordinanza del DATEC del 25 agosto 2000 (OPMA) concernente il personale di manutenzione d’aeromobili.

Domande frequenti (FAQ)

La valutazione di una richiesta di aiuto finanziario può richiedere fino a tre mesi. Nel caso in cui sia necessario sostenere lo screening OAFA e la/il richiedente non lo assolve entro un periodo di tempo ragionevole, la valutazione della richiesta di aiuto finanziario potrebbe richiedere più tempo. La valutazione di una richiesta di aiuto finanziario può richiedere più di tre mesi anche nel caso in cui l’UFAC richiede ulteriori documenti e/o informazioni necessarie alla valutazione della richiesta e la/il richiedente non li trasmette entro un periodo di tempo ragionevole.

Ulteriori informazioni

Formulario di contatto finanziamento all'istruzione aeronautica

Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC

Strategia e politica aeronautica
Finanziamento all'istruzione
3003 Bern