Obbligo di dichiarazione da parte degli speditori di merci pericolose
L'UFAC ha preso la recente revisione parziale dell'Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA, RS 748.411) come un'opportunità per adattare la struttura della sorveglianza nel settore delle merci pericolose alle circostanze attuali e in particolare, per ridefinire la sorveglianza delle imprese che figurano come speditori, nel documento di trasporto delle merci pericolose.
Le entità che sono elencate come speditori sul documento di trasporto di merci pericolose in conformità alla Parte 5, Capitolo 4 delle Istruzioni Tecniche (TI) dell’ICAO Annesso 18 sono tenute, a partire dal 1° Aprile 2023, a presentare una dichiarazione all'UFAC prima di inviare la loro prima spedizione di merci pericolose al punto di accettazione merci.
Con questa dichiarazione, l'azienda soggetta all'obbligo di dichiarazione conferma all'UFAC di essere conforme a tutte le normative sulle merci pericolose applicabili a livello nazionale e internazionale.
Ulteriori informazioni
Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC
Operatori di aerei complessi o «Altre entità non operatori aerei» della Svizzera occidentale & Vallese: Tel. +41 58 466 30 02
Operatori d’elicotteri o «Altre entità non operatori aerei» della Svizzera orientale & Ticino: Tel. +41 58 468 77 75