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Registrazione come operatore di droni

In questa pagina troverete tutte le informazioni rilevanti per gli operatori di droni.

Cosa si intende con operatore di droni?

Gli operatori di droni devono garantire l’esercizio sicuro dei propri droni e sono responsabili dei danni causati dal loro impiego, in modo analogo alla responsabilità del detentore di un veicolo. Di regola, i privati sono sia piloti remoti che operatori di droni. Le organizzazioni (imprese, associazioni, ecc.) possono invece essere solo operatori di droni. I loro impiegati o membri sono piloti remoti quando effettuano voli per conto dell’organizzazione. Maggiori informazioni sui piloti remoti sono disponibili alla sezione Formazione e certificati per piloti remoti.

Account e registrazione

È importante distinguere tra le seguenti espressioni:

  • creare un account: ogni privato può creare un account sulla piattaforma dLIS e diventare così titolare dell’account. Le organizzazioni, invece, non possono creare un account in dLIS. I privati hanno accesso alle seguenti funzioni:
    • registrazione della propria persona;
    • registrazione di un’organizzazione (azienda, associazione, ecc.);
    • certificazione come pilota remoto.
  • Registrazione: una volta effettuata la registrazione, l’operatore riceve un numero di operatore UAS. Il numero di operatore è necessario per poter utilizzare un drone in qualità di operatore. Questa procedura può essere eseguita solo tramite un account privato esistente. I droni non vengono registrati.

Obbligo di registrazione

I privati e le organizzazioni (imprese, associazioni, ecc.) che desiderano impiegare un drone in Svizzera devono registrarsi.

Eccezione: le persone sono esonerate dall’obbligo di registrazione se il drone impiegato soddisfa contemporaneamente i due seguenti requisiti:

  • il drone pesa meno di 250 g; e
  • il drone non è dotato di dispositivi o sensori per la raccolta di dati personali (p. es. fotocamera, microfono, ecc.).

Esempio: se utilizzate un drone DJI Mini, dovrete registrarvi, poiché questo modello, pur pesando meno di 250 grammi, è dotato di una fotocamera.

La registrazione deve essere effettuata nello Stato membro dell’AESA in cui il privato è residente o in cui l’organizzazione ha sede. Gli Stati membri dell’AESA comprendono tutti gli Stati membri dell’UE, nonché Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda. La registrazione in uno Stato membro dell’AESA è valida anche in tutti gli altri Stati membri dell’AESA. Un privato o un’organizzazione non può quindi essere registrato contemporaneamente in due Stati membri dell’AESA.

Le persone residenti al di fuori degli Stati membri dell’AESA che desiderano utilizzare il loro drone in Svizzera devono registrarsi anche in Svizzera, a meno che non siano già registrate in un altro Stato membro dell’AESA. La stessa prescrizione vale per le organizzazioni.

Età minima: 12 anni (i minori di 16 anni devono indicare un rappresentante legale).

Costi: la registrazione costa CHF 10.

Validità: la registrazione è valida a tempo indeterminato in tutti gli Stati membri dell’AESA.

Istruzioni per la registrazione di privati

Le seguenti istruzioni sono rivolte alle persone che sono tenute a registrarsi come operatori di droni.

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Istruzioni per la registrazioni di organizzazioni

Le organizzazioni (imprese, associazioni, ecc.) possono essere registrate solo tramite un account privato esistente. Pertanto, è necessario che un privato crei prima un account privato in dLIS. Per la fase 1 riportata di seguito, è necessario quindi utilizzare un indirizzo e-mail privato e inserire l’indirizzo e-mail della propria organizzazione (ad es. «info@organisation.ch») solo nella fase 2.

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Maggiori informazioni

Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC

Sistemi di aeromobili senza occupanti UAS