Ritardi prolungati (Delay)
Se il volo, a seconda della distanza, ritarda 2, 3 o 4 ore, i passeggeri hanno diritto a determinate forme di assistenza.
Un ritardo rientra nel campo di applicazione del regolamento se soddisfa i seguenti criteri:
- 2 ore per voli di distanza fino a 1 500 km
- 3 ore per voli di distanza tra 1 500 km e 3 500 km
- 4 ore per voli di distanza superiore a 3 500 km
In caso di ritardi prolungati la compagnia aerea deve provvedere a pasti e bevande, adeguati ai tempi di attesa. Se il volo è rimandato al giorno successivo (cambio di data) occorre, se necessario, organizzare una sistemazione in albergo (compresi i trasferimenti). Devono inoltre essere offerti servizi di telecomunicazione.
Se il ritardo è pari o superiore a 5 ore e il passeggero decide di rinunciare all’imbarco o al proseguimento del volo, la compagnia aerea deve rimborsare anche il prezzo del biglietto.
Risarcimento
Il testo del regolamento (CE) n. 261/2004 non prevede risarcimenti in caso di ritardo. Alcune sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) giudicano tuttavia che a partire da 3 ore di ritardo sull’arrivo a destinazione in taluni casi sussiste il diritto a un risarcimento (ulteriori informazioni: Question and Answers). Se il ritardo è da ricondurre a un evento eccezionale, decade il diritto a un risarcimento. In assenza di una base legale, in caso di non risarcimento di un ritardo l’UFAC non può sanzionare la compagnia aerea.