Passare al contenuto principale

Spray con droni (SPRAY)

L'irrorazione di liquidi da un velivolo senza pilota è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'UFAC. I requisiti specifici per la presentazione di una richiesta di autorizzazione dipendono principalmente dal tipo di sostanza liquida da spruzzare e dal caso d'uso previsto.

Generalità

Durante il volo è permesso lanciare oggetti o spargere liquidi solo con l’autorizzazione dell’UFAC (art. 9 cpv. 1 dell’Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11)). A seconda della natura del liquido e del suo utilizzo, si applicano requisiti specifici.

Le domande devono essere presentate almeno 2 mesi prima del volo previsto.

Per facilitare la comprensione e aiutare i richiedenti a individuare la procedura corretta, l’UFAC mette a disposizione qui di seguito un diagramma decisionale. Si prega inoltre di consultare i link e i documenti disponibili in fondo a questa pagina.

Irrorazione di prodotti fitosanitari (PFS) e fertilizzanti

L'uso dei droni nel settore agricolo riguarda principalmente la dispersione di prodotti fitosanitari (PPP) e fertilizzanti. La richiesta di autorizzazione operativa si basa generalmente sul PDRA-S01.

Requisiti supplementari regionali

Dal 15.04.2026 si applicano requisiti supplementari alle operazioni svolte nei Cantoni del Vallese, di Vaud e di Ginevra. Si prega di consultare il menu a tendina «Requisiti supplementari nei Cantoni VS, VD e GE» qui sotto.

Irrorazione di sostanze e/o preparati chimici

Chiunque rilasci una sostanza o un preparato nell’ambiente deve garantire che la salute umana non sia messa in pericolo e che l’ambiente non venga danneggiato. Tale obbligo si applica anche alle operazioni di irrorazione con droni. Devono essere adottate misure adeguate per evitare qualsiasi esposizione delle persone e dell’ambiente ai prodotti chimici nel perimetro di irrorazione.

Le sostanze e i preparati chimici devono essere dichiarati, indipendentemente dalla loro quantità. Inoltre, le nuove sostanze (ossia quelle non completamente registrate nell’UE ai sensi del regolamento REACH) devono essere oggetto di una notifica supplementare prima della loro immissione sul mercato se la loro quantità supera una tonnellata all’anno (vedi la pagina dell’Organo comune di notifica per prodotti chimici).

Irrorazione di biocidi

L'utilizzo/irrorazione di biocidi con i droni richiede il coordinamento tra l'UFAC (per gli aspetti aeronautici) e gli altri uffici competenti (UFSP, UFAG, SECO e UFAM, per gli aspetti relativi ai biocidi).

Irrorazione di organismi

Dal punto di vista della regolamentazione delle sostanze, l'irrorazione di organismi non richiede un'approvazione specifica. Tuttavia, dal punto di vista aeronautico, l'operazione richiede comunque un'autorizzazione dell'UFAC

Irrorazione di acqua

Dal punto di vista della regolamentazione delle sostanze, l'irrorazione di acqua non richiede un'approvazione specifica. Tuttavia, dal punto di vista aeronautico, l'operazione richiede comunque un'autorizzazione dell'UFAC. L’irrorazione di acqua non è consentita nell’ambito degli scenari STS-01 o STS-02. Gli operatori che intendono effettuare operazioni di irrorazione di acqua devono presentare una domanda nell’ambito di una procedura PDRA o SORA. Si raccomanda di richiedere l’autorizzazione secondo il PDRA-S01 o il PDRA-S02, che rispecchiano rispettivamente le condizioni operative degli scenari STS-01 e STS-02.

Responsabilità degli operatori UAS e dei piloti remoti

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, gli operatori UAS rimangono responsabili della conformità delle proprie operazioni ai requisiti normativi applicabili nonché alle condizioni e limitazioni associate alla loro autorizzazione operativa. Tale responsabilità si applica per l'intera durata di validità dell'autorizzazione.

Un'autorizzazione operativa non è trasferibile (UAS.SPEC.070). L'operatore rimane responsabile delle operazioni effettuate nell'ambito della propria autorizzazione e deve mantenere in ogni momento il controllo organizzativo della propria attività nonché il controllo operativo delle operazioni UAS svolte sotto la propria responsabilità, indipendentemente dai rapporti contrattuali, economici o di altra natura esistenti con i piloti remoti interessati.

Sorveglianza esercitata dall'UFAC

Conformemente all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, l'UFAC esercita la sorveglianza sugli operatori UAS che svolgono operazioni nella categoria Specifica al fine di verificare il mantenimento della conformità. Per aiutare gli operatori a comprendere meglio le attività di sorveglianza e le relative aspettative, l'UFAC mette a disposizione il seguente materiale di orientamento:

Ulteriori informazioni

Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC

Sistemi di aeromobili senza occupanti UAS