L'irrorazione di liquidi da un velivolo senza pilota è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'UFAC. I requisiti specifici per la presentazione di una richiesta di autorizzazione dipendono principalmente dal tipo di sostanza liquida da spruzzare e dal caso d'uso previsto.
Durante il volo è permesso lanciare oggetti o spargere liquidi solo con l’autorizzazione dell’UFAC (art. 9 cpv. 1 dell’Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11)). A seconda della natura del liquido e del suo utilizzo, si applicano requisiti specifici.
Le domande devono essere presentate almeno 2 mesi prima del volo previsto.
Per facilitare la comprensione e aiutare i richiedenti a individuare la procedura corretta, l’UFAC mette a disposizione qui di seguito un diagramma decisionale. Si prega inoltre di consultare i link e i documenti disponibili in fondo a questa pagina.
Irrorazione di prodotti fitosanitari (PFS) e fertilizzanti
L'uso dei droni nel settore agricolo riguarda principalmente la dispersione di prodotti fitosanitari (PPP) e fertilizzanti. La richiesta di autorizzazione operativa si basa generalmente sul PDRA-S01.
Requisiti supplementari regionali
Dal 15.04.2026 si applicano requisiti supplementari alle operazioni svolte nei Cantoni del Vallese, di Vaud e di Ginevra. Si prega di consultare il menu a tendina «Requisiti supplementari nei Cantoni VS, VD e GE» qui sotto.
Il modello di drone utilizzato deve essere approvato da AGROSCOPE.
Ogni drone (cioè, per numero di serie) deve essere sottoposto a test tecnici da parte di un organismo di controllo approvato dall'Ufficio federale dell'agricoltura prima di essere messo in servizio e successivamente ogni tre anni.
L'operatore del UAS deve impiegare almeno una persona in possesso di un'autorizzazione all'uso di prodotti fitosanitari (OASAOG; RS 814.812.34). Ulteriori informazioni sui diplomi/permessi accettabili sono disponibili sul sito web dell'UFAM.
L’operatore deve rispettare condizioni operative specifiche, indipendentemente dal tipo di autorizzazione richiesta (altezza e velocità massime di volo, condizioni meteorologiche, distanze minime dalle persone, ecc.). Tali condizioni sono descritte nel formulario FOCA-UAS-APP-AGRI (vedi «Documenti richiesti» qui sotto).
A causa dell’elevata presenza di elicotteri che effettuano operazioni di irrorazione aerea nei Cantoni del Vallese, di Vaud e di Ginevra, sono stati introdotti requisiti specifici. Questi mirano a garantire una coesistenza sicura e un buon coordinamento tra gli utenti dello spazio aereo.
Per gli operatori e i piloti remoti di droni, ciò comporta in particolare l’utilizzo di uno strumento cartografico online (SafetySpray) nonché il ricorso alla radiotelefonia. Il documento seguente descrive in dettaglio tali requisiti (presto disponibile in italiano). La carta interattiva consente di visualizzare le zone interessate (in rosso) e di determinare se un’operazione è soggetta a tali requisiti. La sezione UAS dell’UFAC è a disposizione per rispondere a eventuali domande su questo tema.
Come per qualsiasi operazione con droni nella categoria Specifica, è necessaria un’autorizzazione dell’UFAC. Per le operazioni di irrorazione di prodotti fitosanitari e fertilizzanti, la domanda è generalmente presentata sulla base del PDRA-S01 (vedi formulario qui sotto), le cui condizioni si applicano ai tipi di operazione e ai droni utilizzati. È inoltre possibile presentare una domanda sulla base di un altro PDRA o di una SORA. In tal caso, si raccomanda di contattare preventivamente l’UFAC.
Inoltre, devono essere presentati i seguenti documenti, accompagnati dai giustificativi richiesti (ad es. manuale operativo, copia dell’autorizzazione per l’impiego di prodotti fitosanitari, ecc.):
Le distanze di sicurezza, volte a ridurre i rischi legati alla deriva durante i trattamenti con i droni, sono state adeguate all'inizio del 2026, tenendo conto dei nuovi dati. Si prega di fare riferimento alla tabella seguente (condizione n. K del modulo FOCA-UAS-APP-AGRI):
Chiunque rilasci una sostanza o un preparato nell’ambiente deve garantire che la salute umana non sia messa in pericolo e che l’ambiente non venga danneggiato. Tale obbligo si applica anche alle operazioni di irrorazione con droni. Devono essere adottate misure adeguate per evitare qualsiasi esposizione delle persone e dell’ambiente ai prodotti chimici nel perimetro di irrorazione.
Le sostanze e i preparati chimici devono essere dichiarati, indipendentemente dalla loro quantità. Inoltre, le nuove sostanze (ossia quelle non completamente registrate nell’UE ai sensi del regolamento REACH) devono essere oggetto di una notifica supplementare prima della loro immissione sul mercato se la loro quantità supera una tonnellata all’anno (vedi la pagina dell’Organo comune di notifica per prodotti chimici).
I richiedenti devono preliminarmente consultare i documenti informativi disponibili qui sotto.
Inoltre, conformemente al principio dell’autocontrollo, i richiedenti devono consultare l’Organo comune di notifica per prodotti chimici dell'UFAM - UFSP - SECO (link) nonché il Registro dei Prodotti Chimici (RPC), al fine di verificare eventuali divieti e restrizioni applicabili ai prodotti chimici destinati a essere irrorati. Una panoramica delle prescrizioni è disponibile sul sito Internet dell’UFAM.
Come per qualsiasi operazione con droni nella categoria Specifica, è necessaria un’autorizzazione dell’UFAC. La domanda è generalmente presentata sulla base del PDRA-S01 (vedi formulario qui sotto), le cui condizioni si applicano ai tipi di operazione e ai droni utilizzati. È inoltre possibile presentare una domanda sulla base di un altro PDRA o di una SORA. In tal caso, si raccomanda di contattare preventivamente l’UFAC.
Inoltre, il formulario seguente deve essere presentato e accompagnato dai giustificativi richiesti (ad es. manuale operativo, scheda di dati di sicurezza, ecc.).
L'utilizzo/irrorazione di biocidi con i droni richiede il coordinamento tra l'UFAC (per gli aspetti aeronautici) e gli altri uffici competenti (UFSP, UFAG, SECO e UFAM, per gli aspetti relativi ai biocidi).
I richiedenti devono preliminarmente consultare la pagina Biocidi dell’Organo comune di notifica per prodotti chimici al fine di informarsi sulle norme applicabili ai prodotti biocidi che intendono utilizzare. I biocidi possono essere immessi sul mercato, impiegati a titolo professionale o commerciale soltanto a condizione di essere omologati, comunicati o riconosciuti secondo l'ordinanza sui biocidi (OPBioc; RS 813.12).
Come per qualsiasi operazione con droni nella categoria Specifica, è necessaria un’autorizzazione dell’UFAC. La domanda è generalmente presentata sulla base del PDRA-S01 (vedi formulario qui sotto), le cui condizioni si applicano ai tipi di operazione e ai droni utilizzati. È inoltre possibile presentare una domanda sulla base di un altro PDRA o di una SORA. In tal caso, si raccomanda di contattare preventivamente l’UFAC.
Inoltre, il formulario seguente deve essere presentato e accompagnato dai giustificativi richiesti (ad es. manuale operativo, scheda di dati di sicurezza, ecc.).
Dal punto di vista della regolamentazione delle sostanze, l'irrorazione di organismi non richiede un'approvazione specifica. Tuttavia, dal punto di vista aeronautico, l'operazione richiede comunque un'autorizzazione dell'UFAC
Come per qualsiasi operazione con droni nella categoria Specifica, è necessaria un’autorizzazione dell’UFAC. La domanda è generalmente presentata sulla base del PDRA-S01 (vedi formulario qui sotto), le cui condizioni si applicano ai tipi di operazione e ai droni utilizzati. È inoltre possibile presentare una domanda sulla base di un altro PDRA o di una SORA. In tal caso, si raccomanda di contattare preventivamente l’UFAC.
Inoltre, deve essere fornito un elenco degli organismi da irrorare.
Irrorazione di acqua
Dal punto di vista della regolamentazione delle sostanze, l'irrorazione di acqua non richiede un'approvazione specifica. Tuttavia, dal punto di vista aeronautico, l'operazione richiede comunque un'autorizzazione dell'UFAC. L’irrorazione di acqua non è consentita nell’ambito degli scenari STS-01 o STS-02. Gli operatori che intendono effettuare operazioni di irrorazione di acqua devono presentare una domanda nell’ambito di una procedura PDRA o SORA. Si raccomanda di richiedere l’autorizzazione secondo il PDRA-S01 o il PDRA-S02, che rispecchiano rispettivamente le condizioni operative degli scenari STS-01 e STS-02.
Responsabilità degli operatori UAS e dei piloti remoti
Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, gli operatori UAS rimangono responsabili della conformità delle proprie operazioni ai requisiti normativi applicabili nonché alle condizioni e limitazioni associate alla loro autorizzazione operativa. Tale responsabilità si applica per l'intera durata di validità dell'autorizzazione.
Un'autorizzazione operativa non è trasferibile (UAS.SPEC.070). L'operatore rimane responsabile delle operazioni effettuate nell'ambito della propria autorizzazione e deve mantenere in ogni momento il controllo organizzativo della propria attività nonché il controllo operativo delle operazioni UAS svolte sotto la propria responsabilità, indipendentemente dai rapporti contrattuali, economici o di altra natura esistenti con i piloti remoti interessati.
Gli operatori UAS sono in particolare responsabili di:
effettuare le operazioni conformemente ai requisiti normativi applicabili;
attuare e mantenere le procedure operative richieste;
garantire che i piloti remoti dispongano delle competenze e qualifiche necessarie;
mantenere la documentazione, i registri e le registrazioni richiesti;
mantenere il controllo operativo delle proprie attività;
segnalare gli eventi laddove richiesto dalla normativa applicabile;
collaborare con l'UFAC nell'ambito delle attività di sorveglianza.
I piloti remoti sono in particolare responsabili di:
rispettare le procedure e le istruzioni stabilite dall'operatore;
condurre le operazioni UAS conformemente alle condizioni e limitazioni applicabili;
mantenere le competenze richieste per le operazioni effettuate;
segnalare situazioni che potrebbero influire sulla sicurezza o sulla conformità delle operazioni;
interrompere o non iniziare un volo qualora non siano soddisfatte le condizioni necessarie per svolgerlo in sicurezza.
Le responsabilità dettagliate applicabili ai piloti remoti sono definite in particolare al punto UAS.SPEC.060.
Sorveglianza esercitata dall'UFAC
Conformemente all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, l'UFAC esercita la sorveglianza sugli operatori UAS che svolgono operazioni nella categoria Specifica al fine di verificare il mantenimento della conformità. Per aiutare gli operatori a comprendere meglio le attività di sorveglianza e le relative aspettative, l'UFAC mette a disposizione il seguente materiale di orientamento:
Sulla base del tempo effettivamente impiegato, conformemente all’art. 38 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11).