Approvazione dei piani e dei regolamenti di esercizio

La costruzione di infrastrutture aeronautiche e l’esercizio degli aerodromi rientrano tra le competenze della Confederazione e sono soggetti ad autorizzazione. Le relative procedure competono all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).

Edifici e impianti che servono esclusivamente o per lo più all'esercizio di un aerodromo possono essere costruiti, installati o modificati soltanto se i piani del progetto sono stati previamente autorizzati dall'autorità competente. Gli aerodromi concessionari (aeroporti) sono sotto la responsabilità del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), mentre tutti gli altri sono di competenza dell'UFAC. La procedura di approvazione dei piani è regolata negli art. 37 - 37t della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0).

Secondo l'articolo 36c LNA, ogni gerente d'aerodromo deve adottare un regolamento d'esercizio e sottoporlo all'UFAC per approvazione. Il regolamento di esercizio definisce in modo concreto le condizioni quadro prescritte dal Piano settoriale dei trasporti, Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA), dalla concessione o autorizzazione di esercizio ed eventualmente dalle decisioni relative all’approvazione dei piani. Il regolamento di esercizio illustra in particolare l'organizzazione dell'aerodromo, le procedure di avvicinamento e di decollo come anche le prescrizioni speciali in materia di utilizzazione dell'aerodromo.

Ciò significa concretamente che il gerente di un aerodromo, titolare o meno di una concessione d’esercizio, deve inoltrare all’UFAC per ogni nuovo progetto la documentazione richiesta per l’approvazione (v. Ulteriori informazioni).

Nella rubrica «Aerodromi A-Z» sono pubblicate alcune decisioni concernenti le approvazioni dei piani e i regolamenti d’esercizio, relative in particolare a progetti che hanno richiesto un esame dell’impatto sull’ambiente o che sono stati accompagnati da un comunicato stampa. Una pubblicazione sistematica di queste decisioni è prevista solo per gli aerodromi di interesse pubblico, per i quali è stata rilasciata una concessione. Per i restanti aerodromi, che sono campi d’aviazione privati, non vi è un interesse pubblico sistematico a pubblicare queste decisioni.

L’UFAC non pubblica in Internet i regolamenti d’esercizio degli aerodromi, ma è possibile richiederne la consultazione, conformemente alla legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras; RS 152.3). Le richieste per la consultazione di questi documenti possono essere inoltrate all’UFAC per posta o per e-mail (lesa@bazl.admin.ch).

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 14.11.2023

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