Aree d'atterraggio in montagna
- ID OGI: 5
- Formato dei dati: Vettoriale
- Estensione spaziale: Svizzera
- Frequenza di attualizzazione: Annuale
- Fornito da: UFAC
- Linked Data: Si
Le aree d'atterraggio in montagna sono aree d’atterraggio, appositamente designate, situate a un’altitudine superiore ai 1100 metri s.l.m. Sono impiegate a scopo d’istruzione, d’esercizio o di sport o per il trasporto di persone a scopi turistici, e non dispongono di alcuna infrastruttura edilizia. Sebbene le aree d’atterraggio in montagna siano anch’esse aree d’atterraggio esterne e non dispongano delle infrastrutture previste nella legge sulla navigazione aerea, non rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza sugli atterraggi esterni.
Queste aree d’atterraggio sono infatti disciplinate dalla legge sulla navigazione aerea (art. 8 LNA) e dall’Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (art. 54 OSIA), nonché dalle prescrizioni del Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA). Secondo l’art. 54 cpv. 3 OSIA, il numero massimo delle aree d’atterraggio in montagna è fissato a 40. Per qualsiasi utilizzo operativo fanno fede le pubblicazioni aeronautiche della Svizzera (VFR Manual). L’utilizzo delle aree d'atterraggio in montagna dipende dal tipo d’aeromobile: per gli aerei è autorizzato unicamente quando la superficie è confacente, mentre gli elicotteri possono atterrare in un raggio fino a 400 metri dal punto determinato con le coordinate.
Nota: Non si tratta di una pubblicazione ufficiale di dati aeronautici. I dati pubblicati potrebbero non corrispondere agli ultimi dati operativi disponibili. L'elenco ufficiale dei GLP figura nella pubblicazione aeronautica svizzera nel manuale VFR alla voce AGA 3-3-1.