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Basi legali operazioni di volo

Le basi giuridiche applicabili nel settore delle operazioni di volo poggiano su accordi internazionali nonché su leggi e direttive che da essi derivano.  Nello specifico si applicano sia atti normativi internazionali che norme elvetiche.

La Svizzera, in qualità di Stato membro dell'OACI, si impegna a recepire e ad attuare gli standard OACI nel diritto interno.

Come membro dell'AESA, la Svizzera recepisce le disposizioni del diritto comunitario relative al settore aeronautico (regolamenti, linee guida e direttive) attraverso l'accordo bilaterale sul trasporto aereo con l'UE. Una volta recepiti nel diritto interno, questi atti normativi sono direttamente applicabili in Svizzera e prevalgono sul diritto nazionale.

Basi generali di diritto aeronautico

In Svizzera, la legislazione in materia di aviazione civile si basa su una regolamentazione interna e su accordi, trattati e convenzioni stipulati a livello internazionale. Il diritto internazionale è prioritario rispetto a quello nazionale.

Basi legali: Diritto interno e internazionale

Legislazione nazionale

La legge quadro del diritto interno è la legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea. A livello esecutivo, essa è completata dall’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea in generale, e, in particolare, da numerose altre ordinanze che regolano i settori specifici. Il diritto internazionale è prioritario rispetto a quello nazionale.

Accordo sui servizi aerei CH-UE

Dal giugno 2002 la Svizzera e l’UE sono legate da un accordo bilaterale sul trasporto aereo. L’accordo ha consentito alle compagnie aeree svizzere di accedere al mercato europeo liberalizato. Per quanto riguarda i rapporti di proprietà delle imprese di trasporto aereo, i cittadini svizzeri godono degli stessi diritto dei cittadini dell’UE.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo

AESA - Easy Access Rules for Air Operations

EASA Easy Access Rules - Overview

EASA Easy Access Rules - Basic Regulation (EU) 2018/1139

EASA Easy Access Rules - Air Operations

EASA Easy Access Rules - Aircrew

EASA Easy Access Rules - Balloons

EASA Easy Access Rules - Sailplanes

EASA Easy Access Rules - SERA

AltMoC - Alternative Means of Compliance

Poiché gli AMC non sono vincolanti, le persone soggette a regolamentazione possono scegliere mezzi alternativi di rispondenza. In tal caso, tuttavia, esse perdono la presunzione di conformità fornita dagli AMC dell'AESA e devono dimostrare alle autorità competenti di rispettare effettivamente la regolamentazione.

Su questa pagina troverete una panoramica dei metodi alternativi di rispondenza (Alternative Means of Compliance, AltMoC) pubblicati dall’UFAC e di quelli elaborati dal settore delle imprese di trasporto aereo.

AltMoC - Alternative Means of Compliance

GM/INFO - Guidance Material/Information

L’UFAC pubblica i cosiddetti «Guidance Material/Information (GM/INFO)» in funzione del tipo di operazione. Tali documenti, destinati agli operatori, indicano i documenti e i giustificativi da fornire, danno istruzioni su come definire le procedure e le formazioni e sulla maniera di aggiornare l’OM system.

GM/INFO - Guidance Material/Information

CT - Comunicazioni tecniche con stretto legame operazionale

Le comunicazioni tecniche sono direttive vincolanti che si basano sull'articolo 50 dell'ordinanza concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA; 748.215.1) relativa all'equipaggiamento di aeromobili per certi usi, cioè alla specificazione di materiale di equipaggiamento per l'utilizzazione di aeromobili.

Comunicazioni tecniche (CT) con stretto legame operazionale (French)