Passare al contenuto principale

Operazioni specializzate – SPO

Le operazioni specializzate («operazioni SPO») sono operazioni in cui l'aeromobile viene utilizzato per attività come agricoltura, costruzioni, aerofotografia, rilevamenti, pattugliamento e ricognizione o pubblicità aerea. Ulteriori dettagli sui requisiti SPO sono contenuti nella norma SPO.GEN.005 del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione sulle operazioni di volo.

SPO

Per queste operazioni condotte con aeromobili ed elicotteri si applica la Parte VIII (parte SPO) del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione sulle operazioni di volo, salvo se si tratta di velivoli o elicotteri non rientranti tra quelli a motore complessi, come nel caso di attività non commerciali; in tal caso si applica la Parte VII (parte NCO) del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione sulle operazioni di volo. Per maggiori dettagli si veda più avanti al titolo «Applicable Requirements for SPO Operators».

Per la richiesta, l'annullamento o la modifica di un'approvazione EASA Part-ORO, Part-SPA o altre modifiche che devono essere trattate con l'UFAC in conformità ai regolamenti EASA applicabili al tipo di operazione, vedere Changes at Aircraft Operator.

Attenzione

Il possesso di un AOC (certificato di operatore aereo) non conferisce il diritto di eseguire operazioni SPO.

Requisiti applicabili per operatori SPO

L'operatore deve osservare le seguenti parti (allegati) e capi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione sulle operazioni di volo nonché i relativi metodi accettabili di rispondenza (AMC) e il materiale guida (GM):

*Ai sensi della norma SPO.GEN.005 (c), alcune operazioni SPO (voli di competizione o voli dimostrativi, lanci con paracadute, traino di alianti o voli acrobatici) possono essere condotte in accordo alla sola parte NCO (invece che alla parte ORO e alla parte SPO), se sono rispettate determinate condizioni. Queste condizioni sono illustrate nelle pagine web dell'UFAC dedicate ai NCO nella sezione «Marginal Activity».

Necessità per operatori SPO

Questo paragrafo riguarda solo gli operatori SPO che rientrano nella categoria verde della precedente tabella «Applicable Requirements for SPO Operators».

L'operatore SPO deve avere:

  • un sistema di gestione e un manuale delle operazioni che descriva le sue operazioni e includa un SMS e un CMS;
  • dirigenti nominati (persone nominate);
  • una MEL approvata;
  • una dichiarazione SPO e la relativa notifica di ricevimento dell'autorità competente; e
  • ulteriori elementi illustrati qui di seguito.

Operazioni commerciali specializzate ad alto rischio

Alcune operazioni specializzate commerciali sono classificate ad alto rischio. Questa classificazione (definizione di alto rischio) dipende dall'autorità competente del territorio interessato. Per il territorio svizzero l'UFAC ha stabilito la seguente definizione:

Definizione di operazioni specializzate commerciali ad alto rischio valida all'interno della Svizzera:

  • operazioni di carico imbragato dell'elicottero
  • operazioni di carico esterno umano
  • operazioni per il distacco artificiale di valanghe
  • voli SPO in cui vengono trasportate merci pericolose;
  • operazioni in cui vengono oltrepassati o non sono raggiunti gli standard di protezione richiesti (ad es. altezze minime di volo, volo al di sotto di ponteggi, linee o costruzioni), indipendentemente dalle relative autorizzazioni necessarie.
    I voli effettuati allo scopo di eseguire un'ispezione in volo degli aiuti alla navigazione e di convalidare le procedure di volo sono esenti da tale requisito (Flight Inspection/Flight Validation in accordance with Regulation (EU) 2017/373).

A partire da qui il sito web è diviso in due sezioni per ragioni dipartimentali:

SPO per gli operatori svizzeri

Definizione di operazioni specializzate commerciali ad alto rischio valida all'interno della Svizzera:

SPO per gli operatori stranieri

L'operatore SPO straniero che faccia domanda per poter condurre operazioni SPO in territorio svizzero deve ottemperare alla parte SPO. È richiesto il rispetto di alcuni requisiti nazionali che potrebbero non essere noti agli operatori stranieri. Si tratta dei requisiti pubblicati qui:

Ulteriori informazioni

Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC


Sezione Operazioni di volo elicotteri (SBHE)
Sezione Operazioni di volo aerei complessi (SBOC)