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Specific Operations Risk Assessment (SORA)

Quando un’operazione non è coperta da uno scenario standard (STS) o da una PDRA, i richiedenti devono effettuare una valutazione del rischio, individuare le misure di mitigazione e rispettare gli obiettivi di sicurezza. La metodologia di valutazione del rischio, denominata SORA (Specific Operations Risk Assessment), è stata sviluppata a tale scopo. L’EASA ha pubblicato la SORA come Acceptable Means of Compliance (AMC) all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/947.

Tempi di trattamento delle domande

A causa dell’elevato numero di domande, i tempi di trattamento sono attualmente più lunghi del normale. Vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione. Ogni domanda viene esaminata con la dovuta attenzione.

Ricorso a società di consulenza

Gli operatori possono avvalersi di società di consulenza per ricevere assistenza nella preparazione della domanda. L'operatore rimane tuttavia l'unico referente per l'UFAC. Egli si assume la piena responsabilità del contenuto della domanda, della sua conformità alle disposizioni di legge, nonché della comprensione completa e della verifica di tutti i documenti presentati.

Conoscenza dei prerequisiti

Prima di presentare una domanda, l’operatore deve disporre delle conoscenze necessarie in materia di regolamentazione UAS e valutazione dei rischi. Ciò include in particolare la comprensione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/947 nonché dei principi della metodologia SORA. A seconda della complessità dell’operazione prevista, lo sviluppo di una valutazione dei rischi può richiedere un elevato livello di competenza. L’operatore deve essere in grado di comprendere, giustificare e padroneggiare tutti gli elementi inclusi nella domanda.

Transizione da SORA 2.0 a SORA 2.5

La decisione esecutiva dell’EASA relativa alla SORA 2.5 è entrata in vigore il 30.09.2025. A partire dal 01.04.2026, tutte le nuove domande SORA in Svizzera devono essere presentate conformemente alla SORA 2.5. Le autorizzazioni rilasciate dall’UFAC sulla base della SORA 2.0 restano valide fino alla data di scadenza indicata.

Fasi per una domanda di autorizzazione operativa

Modifica o estensione di un'autorizzatione

Si prega di consultare la pagina web dedicata: Modifica o estensione di un’autorizzazione.

Responsabilità degli operatori UAS e dei piloti remoti

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, gli operatori UAS rimangono responsabili della conformità delle proprie operazioni ai requisiti normativi applicabili nonché alle condizioni e limitazioni associate alla loro autorizzazione operativa. Tale responsabilità si applica per l'intera durata di validità dell'autorizzazione.

Un'autorizzazione operativa non è trasferibile (UAS.SPEC.070). L'operatore rimane responsabile delle operazioni effettuate nell'ambito della propria autorizzazione e deve mantenere in ogni momento il controllo organizzativo della propria attività nonché il controllo operativo delle operazioni UAS svolte sotto la propria responsabilità, indipendentemente dai rapporti contrattuali, economici o di altra natura esistenti con i piloti remoti interessati.

Sorveglianza esercitata dall'UFAC

Conformemente all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, l'UFAC esercita la sorveglianza sugli operatori UAS che svolgono operazioni nella categoria Specifica al fine di verificare il mantenimento della conformità. Per aiutare gli operatori a comprendere meglio le attività di sorveglianza e le relative aspettative, l'UFAC mette a disposizione il seguente materiale di orientamento:

Ulteriori informazioni

Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC

Sistemi di aeromobili senza occupanti UAS