Non siete sicuri che la categoria specifica sia quella indicata per l’operazione pianificata con il vostro drone? La presente pagina descrive brevemente i casi in cui è opportuno o necessario scegliere la categoria specifica per l’operazione pianificata con il proprio drone e i differenti tipi di autorizzazione possibili.
Che cos’è la categoria specifica?
In alcuni casi non è possibile eseguire operazioni con i droni secondo le regole di volo della categoria aperta.
Si tratta nello specifico dei seguenti casi:
voli con un drone di peso superiore a 25 kg;
voli a oltre 120 m di altezza dal suolo;
voli oltre la distanza di visibilità (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS);
voli al di sopra di un assembramento di persone;
voli con merci pericolose.
In tali casi i voli effettuati con un drone devono rispettare i requisiti della categoria specifica. Ciò significa che è richiesta l’autorizzazione di esercizio dell’UFAC oppure una dichiarazione dell’operatore, secondo una delle procedure descritte qui di seguito. Per poter condurre operazioni rientranti nella categoria specifica, il richiedente deve dimostrare all’UFAC che le operazioni da lui pianificate sono sicure, controllate e conformi ai requisiti normativi. In ogni caso l’operatore deve preparare un manuale operativo e un piano di risposta d’emergenza. Tutti i tipi di autorizzazione possono essere indipendenti dal luogo o, al contrario, limitati a un luogo specifico.
È necessario effettuare il mio volo in categoria specifica?
L’UFAC raccomanda di eseguire il più possibile ogni volo secondo le regole di volo della categoria aperta, purché ciò non comprometta lo scopo dell’operazione. In molti casi, infatti, il costo e l’onere supplementari richiesti per una procedura di autorizzazione non sono proporzionati ai vantaggi di un volo eseguito secondo le regole della categoria specifica. L’operatore del drone dovrà quindi adeguare il proprio piano operativo in modo tale da rispettare le regole di volo della categoria aperta.
Per immortalare un matrimonio un operatore progetta di sorvolare con il proprio drone un assembramento di persone, operazione che però non è autorizzata se effettuata secondo le regole della categoria aperta. L’operatore può allora considerare la possibilità di passare accanto all’assembramento di persone con un drone di classe C0 o C1, secondo le regole della sottocategoria A1.
Un’operatrice vuole far volare il proprio drone in FPV, cioè utilizzando un sistema video collegato alla telecamera dell’apparecchio (in particolare occhiali video o schermo). Benché le regole della categoria aperta non ammettano il volo oltre la distanza di visibilità (BVLOS), l’operatrice in questione, che è anche la pilota remota, può eseguire i suoi voli secondo tali regole se è accompagnata da un osservatore che mantiene costantemente un contatto visivo diretto con il drone (VLOS). Ciò le permette di evitare la lunga e complessa procedura di autorizzazione necessaria per effettuare operazioni senza contatto visivo.
Considerati in particolare i costi e le conoscenze tecniche richieste all’operatore per effettuare voli secondo le regole della categoria specifica, questi ultimi sono riservati quasi esclusivamente a persone che utilizzano un drone a titolo professionale. L’UFAC consiglia a chiunque utilizzi un drone a titolo privato di adeguare il proprio piano operativo secondo le condizioni della categoria aperta.
Procedure d’autorizzazione
Gli operatori di droni che effettuano voli secondo le condizioni della categoria specifica possono scegliere tra diversi tipi di procedura di autorizzazione. Per una presentazione più dettagliata di ciascuna procedura si rimanda alla pagina dedicata.
Gli scenari standard (STS) rappresentano il modo più semplice di volare secondo i requisiti della categoria specifica e permettono di effettuare operazioni che presentano un rischio moderato. In cambio, le possibilità di impiego dei droni sono limitate. Prima di iniziare il volo l’operatore deve presentare una dichiarazione di esercizio all’UFAC, nella quale conferma di rispettare i requisiti tecnici e operativi dello scenario standard scelto.
Attualmente esistono due scenari standard, che riguardano casi di impiego differenti. Un loro limite consiste nel fatto di ammettere esclusivamente l’uso di droni della classe C5 o C6, a seconda dello scenario.
Se non è possibile prendere in considerazione uno scenario STS perché il drone impiegato non appartiene alla classe C5 o C6, in alcuni casi la procedura PDRA può essere l’alternativa appropriata.
Scenari standard (STS)
Gli scenari standard si rivolgono agli operatori che desiderano effettuare operazioni con un livello di rischio moderato e ben definito, in cui le condizioni operative sono già stabilite. Rispettando determinati requisiti tecnici e operativi rigorosi, l’operatore può far volare i propri droni con maggiore semplicità. Attualmente sono disponibili due scenari standard.
Le procedure PDRA consistono in una valutazione predefinita dei rischi che fornisce un quadro per operazioni di routine a rischio moderato. Tuttavia, a differenza dei requisiti previsti per gli scenari standard, il drone non deve necessariamente appartenere a una determinata classe. Inoltre, le procedure PDRA offrono una maggiore flessibilità all’operatore. Ne esistono diverse, ciascuna per un differente impiego dei droni.
L’operatore del drone deve dimostrare che le operazioni previste sono conformi ai requisiti tecnici e operativi della PDRA scelta. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, l’UFAC rilascia un’autorizzazione all’operatore.
Una procedura PDRA è particolarmente indicata per l’irrorazione di liquidi o di organismi attraverso droni e tale operazione soggiace ad alcuni requisiti specifici supplementari. Per maggiori informazioni sull’irrorazione tramite droni si rimanda alla pagina Spray con droni (SPRAY).
Pre-defined Risk Assessment (PDRA)
Nel caso di una valutazione dei rischi predefinita (PDRA), l’operatore deve confermare di soddisfare tutte le condizioni predefinite indicate nella relativa matrice di conformità della PDRA. A differenza degli STS, il drone non deve necessariamente essere dotato di marcatura di classe. Poiché le PDRA non impongono scenari specifici, i richiedenti dispongono di una maggiore flessibilità nello svolgimento dell’operazione con UAS che intendono effettuare.
Spray con droni (SPRAY)
L'irrorazione di liquidi da un velivolo senza pilota è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'UFAC. I requisiti specifici per la presentazione di una richiesta di autorizzazione dipendono principalmente dal tipo di sostanza liquida da spruzzare e dal caso d'uso previsto.
Nei seguenti casi si deve ricorrere a un’autorizzazione secondo la procedura SORA:
l’operazione con il drone non può essere effettuata nel rispetto delle regole di volo della categoria aperta;
l’operazione non è indicata per una procedura di autorizzazione STS o PDRA;
l’operazione non presenta un rischio tale da dover essere eseguita secondo i criteri della categoria certificata.
In questo caso l’operatore effettua una propria valutazione del rischio sulla base del metodo SORA. Tale metodo comprende 10 tappe e permette di determinare un rischio al suolo e un rischio in aria iniziali nonché di identificare le misure di mitigazione necessarie. Il rischio al suolo e il rischio in aria finali vengono determinati per definire il livello di sicurezza richiesto per l’operazione nonché gli obiettivi di sicurezza da raggiungere.
Questo tipo di autorizzazione offre una maggiore flessibilità rispetto alle procedure STS e PDRA, ma è più complessa. L’operatore del drone deve inoltre disporre di una certa conoscenza dell’aviazione.
La durata e i costi di questa procedura sono maggiori rispetto a una procedura STS o PDRA.
Specific Operations Risk Assessment (SORA)
Quando un’operazione non è coperta da uno scenario standard (STS) o da una PDRA, i richiedenti devono effettuare una valutazione del rischio, individuare le misure di mitigazione e rispettare gli obiettivi di sicurezza. La metodologia di valutazione del rischio, denominata SORA (Specific Operations Risk Assessment), è stata sviluppata a tale scopo. L’EASA ha pubblicato la SORA come Acceptable Means of Compliance (AMC) all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/947.
Il Light UAS Operator Certificate è un certificato rilasciato dall’UFAC che conferisce alcuni privilegi all’operatore di droni. Possono ottenerlo solo gli operatori già titolari almeno di un’autorizzazione ottenuta secondo la procedura SORA. Il LUC è valido per un periodo di tempo indeterminato e consente all’operatore di droni di autorizzare le proprie operazioni nei limiti di un quadro definito, senza dover richiedere l’autorizzazione dell’UFAC.
In cambio, i requisiti in termini di organizzazione aziendale, gestione della sicurezza e formazione del personale sono particolarmente elevati. Pertanto il LUC è indicato praticamente solo per le grandi imprese con personale altamente qualificato.
Light UAS Operator Certificate (LUC)
A LUC (Light UAS Operator Certificate) is a certificate that grants professional drone operators and manufacturers special privileges for their drone operations. Holders of a LUC can independently perform well-defined processes for which the FOCA is normally responsible.
Procedura per la presentazione di una prima domanda
Prima di decidere di presentare una domanda di autorizzazione o una dichiarazione STS, l’operatore di droni si deve assicurare che l’operazione pianificata non possa essere effettuata secondo le condizioni della categoria aperta.
L’operatore deve considerare la complessità, i costi e la durata della procedura. L’UFAC fornisce materiale informativo (Guidance Material) e d’ausilio decisionale per aiutare gli operatori a orientarsi tra i vari tipi di procedura di autorizzazione possibili.
L'albero decisionale riportato nel documento sottostante offre una panoramica sintetica delle diverse condizioni relative a ciascuna procedura di autorizzazione:
A seconda della procedura scelta sono necessari diversi documenti. Un manuale operativo è necessario in tutti i casi. L’UFAC tratterà solo le domande che presentano tutta la documentazione richiesta.
La domanda deve essere inoltrata attraverso l’apposito modulo debitamente compilato e firmato e completa di tutti i documenti e moduli aggiuntivi richiesti. Tutte le domande devono essere inviate all’indirizzo rpas@bazl.admin.ch.
Ulteriori informazioni
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (droni) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio