Quando si pilotano i droni è necessario rispettare determinate regole. In Svizzera valgono fondamentalmente le stesse regole applicabili negli altri Stati membri dell’AESA (UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
Se si desidera volare senza autorizzazione dell’UFAC, è necessario rispettare le regole generali di volo della «categoria aperta». Le informazioni relative ai voli nella categoria aperta sono fornite qui di seguito. Sarà precisato se una una regola si applica anche alla categoria specifica.
Prima del volo
I voli nella categoria aperta e specifica possono essere effettuati solo da operatori di droni registrati. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare la sezione Registrazione come operatore di droni.
I voli nelle categorie aperta e specifica possono essere effettuati solo da piloti remoti in possesso delle qualifiche richieste. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare la sezione Formazione e certificati per piloti remoti.
Durante il volo
La quota di volo massima per i voli nella categoria aperta è di 120 m dal suolo.
Nella categoria aperta è vietato sorvolare assembramenti di persone. Si parla di assembramenti quando molte persone si trovano così vicine l’una all’altra che per una singola persona diventa difficile riuscire ad allontanarsi dalla folla. Si tratta, ad esempio, di manifestazioni ed eventi di ogni tipo, piste da sci, vie commerciali affollate, parchi e spiagge molto frequentati, ecc.
I voli nella categoria aperta si suddividono in una delle sottocategorie A1, A2 o A3. A seconda della sottocategoria si applicano diverse prescrizioni relative alla distanza da mantenere rispetto alle persone non coinvolte. Le regole per le rispettive sottocategorie sono riportate nei seguenti capitoli:
Persone non coinvolte: persone che non partecipano al volo del drone o non conoscono le istruzioni e le prescrizioni di sicurezza degli operatori di droni.
I voli nella categoria aperta possono essere effettuati solo entro il proprio campo visivo. Si parla anche di voli con contatto visivo diretto (VLOS, dall’inglese «Visual line of sight»). Ciò significa che è possibile riconoscere chiaramente la direzione seguita dal drone e osservare lo spazio aereo circostante per poter evitare tempestivamente altri utenti del traffico aereo. I voli con contatto visivo possono essere effettuati anche di notte, a condizione che il drone sia dotato di luci di posizione. Tuttavia, a causa della visibilità limitata, la distanza deve essere ridotta di conseguenza. I voli senza contatto visivo diretto (BVLOS, dall’inglese «Beyond visual line of sight») sono vietati nella categoria aperta.
Per i voli in modalità first person view (FPV), i dettagli sono riportati nel capitolo «Regolamentazione speciale FPV».
Il traffico aereo con occupanti ha sempre la priorità. Poiché il pilota di un aeromobile ha poche possibilità di individuare tempestivamente un drone, è responsabilità del pilota del drone evitare per tempo una collisione e mantenere sempre una distanza sufficiente dagli altri aeromobili.
Per volare in un’area soggetta a restrizioni di volo, è necessaria un’autorizzazione. Quest’ultima non viene rilasciata dall’UFAC, bensì dal servizio competente per la zona soggetta al divieto di volo. Questa regola vale sia per la categoria aperta che per quella specifica. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare la sezione Restrizioni geografiche di volo.
I servizi di soccorso (polizia, pompieri, ecc.) non devono essere ostacolati né disturbati durante il loro lavoro. Se nelle vicinanze del vostro volo intervengono organizzazioni a luci blu, è necessario far atterrare immediatamente il proprio drone.
Per l’identificazione e la garanzia della visibilità digitale, il riconoscimento a distanza deve essere attivato durante il volo. Questo vale sia per la categoria aperta che per quella specifica. Questa funzione può essere attivata nelle impostazioni del drone e si trova solitamente sotto «Identificazione a distanza» o «Remote ID». Per attivare il Remote ID, è necessario inserire il numero dell’operatore (CHExxxxxxxxxxxx-xyz) nell’apposito campo.
I droni di classe C0, i droni legacy e i droni costruiti da privati sono esclusi da questa regola.
La privacy delle altre persone deve essere rispettata durante i voli di categoria aperta e specifica. Ciò significa che non è consentito filmare o fotografare persone sconosciute né volare a bassa quota sopra fondi privati. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare la sezione Privacy e protezione dei dati.
Possibilità di esercizio in base alla classe
L’esercizio nella categoria aperta può essere suddiviso in tre sottocategorie: A1, A2 e A3. La sottocategoria in cui un drone può essere impiegato dipende dalla classe del drone. Per ulteriori informazioni sulle classi e sull’identificazione delle classi, consultare la sezione Informazioni per i consumatori.
Possibilità di esercizio senza classe
Per i droni senza etichetta di identificazione di classe, le possibilità di esercizio sono determinate in base al loro peso. Si distingue tra droni costruiti da privati e droni immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024 (i cosiddetti droni legacy). I droni senza etichetta di identificazione di classe che non rientrano in nessuna delle due categorie non possono essere impiegati nella categoria aperta.
I droni che non possiedono alcuna etichetta di identificazione di classe e che sono stati immessi sul mercato dal produttore prima del 1° gennaio 2024 sono denominati droni legacy. Le possibilità di esercizio dei droni legacy sono illustrate nella tabella sottostante. Per ulteriori informazioni sull’etichetta di identificazione di classe consultare la sezione Informazioni per i consumatori.
Un drone è considerato costruito da privati se esso e i suoi dispositivi sono stati assemblati o costruiti per uso personale. I droni assemblati con un kit di parti non rientrano in questa definizione. Il pilota remoto deve assicurarsi che il drone sia assemblato correttamente e non presenti rischi per la sicurezza. Il drone non deve avere alcuna etichetta di identificazione di classe.
Distanza di sicurezza per la sottocategoria A1
Oltre alle «Regole di volo generali» sopra menzionate, nella sottocategoria A1 si applicano prescrizioni specifiche relative alla distanza di sicurezza da persone non coinvolte.
Classe C0 / Droni legacy di peso inferiore a 250 g / Droni costruiti da privati di peso inferiore a 250 g: il sorvolo di persone non coinvolte è consentito.
Classe C1: il sorvolo di persone non coinvolte dovrebbe essere evitato. Se tuttavia si verificasse un sorvolo di persone non coinvolte, il drone deve essere immediatamente allontanato da tali persone.
Distanza di sicurezza per la sottocategoria A2
Oltre alle «Regole generali di volo» sopra menzionate, nella sottocategoria A2 si applicano prescrizioni specifiche relative alla distanza di sicurezza da persone non coinvolte.
Il sorvolo di persone non coinvolte è vietato.
Deve essere mantenuta una distanza di sicurezza orizzontale dalle persone non coinvolte. Questa corrisponde alla maggiore delle due distanze seguenti:
una distanza minima di 30 m (o 5 m in caso di attivazione della funzione di modalità di volo a bassa velocità);
una distanza corrispondente almeno alla quota di volo (regola 1:1).
Esempio: se si vola a una quota di 40 m, la distanza dalle persone non coinvolte deve corrispondere ad almeno 40 m. Tuttavia, se si vola solo a 20 m di altezza, la distanza dalle persone non coinvolte deve comunque corrispondere ad almeno 30 m.
Qui è possibile vedere una rappresentazione schematica della distanza minima. Fino a 30 m dal suolo, la distanza minima è di 30 m. Successivamente, la distanza aumenta applicando la regola 1:1.
Distanza di sicurezza per la sottocategoria A3
Oltre alle «Regole di volo generali» sopra menzionate, nella sottocategoria A3 si applicano prescrizioni specifiche relative alla distanza di sicurezza da persone non coinvolte.
Il sorvolo di persone non coinvolte è vietato.
Deve essere mantenuta una distanza orizzontale di almeno 150 m dalle zone residenziali, commerciali, industriali e ricreative. Ulteriori spiegazioni ed esempi sono disponibili alla fine di questa sezione.
Oltre al punto precedente (distanza di 150 m), è necessario mantenere una distanza di sicurezza orizzontale dalle persone non coinvolte. Questo corrisponde alla maggiore delle due distanze seguenti:
una distanza minima di 30 m;
una distanza corrispondente almeno alla quota di volo (regola 1:1). Esempio: durante un volo a 40 m di altezza, la distanza dalle persone non coinvolte deve essere di almeno 40 m.
Esempio: durante un volo lontano da zone popolate (distanza di 150 m dalle zone residenziali, commerciali, industriali e ricreative), si incontra un passante. È necessario mantenere una distanza da questa persona corrispondente all’altezza di volo, ma comunque di almeno 30 m.
Qui è possibile vedere una rappresentazione schematica della distanza minima. Fino a 30 m dal suolo, la distanza minima è di 30 m. Successivamente, la distanza aumenta applicando la regola 1:1.
L’esercizio deve essere effettuato in un’area in cui nessuna persona non coinvolta sia messa in pericolo nella zona di volo dell’aeromobile senza occupanti. È responsabilità del pilota remoto valutare l’area prima dell’inizio e durante l’impiego del drone mediante un’ispezione in loco e assicurarsi che l’ambiente operativo soddisfi le condizioni di cui sopra. Il pilota remoto deve quindi mantenere una distanza orizzontale minima di 150 m dalle aree in cui, al momento dell’impiego del drone, si trovano 10 o più persone non coinvolte in un raggio di 100 m.
Esempio A: L’operatore di droni «A» deve effettuare un servizio fotografico con il suo drone del peso di 15 kg. Il volo si svolge nelle condizioni della sottocategoria A3 e in prossimità di un complesso ricreativo e sportivo che comprende una piscina all’aperto e un parcheggio. Poiché l’operatore di droni «A» ha in programma di volare la mattina presto, durante un’ispezione in loco constata che non ci sono ancora molte persone nel complesso e che nell’area sono presenti meno di 10 persone. Ritiene quindi il volo sicuro e monitora costantemente l’area e il numero di persone nelle vicinanze.
Esempio B: L’operatore di droni «B» deve effettuare un’ispezione di un edificio con il suo drone del peso di 20 kg. Il volo si svolge nelle condizioni della sottocategoria A3 e in una zona commerciale in cui si trovano grandi centri commerciali. L’operatore di droni «B» pianifica i suoi voli di domenica, quando i centri commerciali sono chiusi e nelle zona non ci sono persone, ad eccezione di una coppia che porta a spasso il cane. Durante un’ispezione in loco, si assicura che ci siano meno di 10 persone non coinvolte nelle vicinanze dell’impiego del drone e monitora costantemente l’area per garantire che la situazione rimanga sicura durante il volo.
Regolamentazione speciale FPV
I droni che possono essere impiegati insieme a occhiali video sono denominati droni FPV (dall’inglese «First Person View»). Per l’utilizzo di occhiali video durante i voli con droni valgono le seguenti prescrizioni:
il pilota remoto è assistito da un osservatore (detto anche «spotter» o «osservatore dello spazio aereo») che si trova accanto a lui. L’osservatore dello spazio aereo mantiene costantemente il drone in contatto visivo diretto (VLOS);
l’osservatore dello spazio aereo è responsabile del monitoraggio dello spazio aereo e comunica attivamente le sue osservazioni al pilota remoto, avvertendolo in caso di pericolo o di avvicinamento di un aeromobile.
Se l’osservatore dello spazio aereo non ha un contatto visivo diretto e costante con il drone o se viene effettuato un volo in modalità FPV senza osservatore dello spazio aereo, si tratta di un volo senza contatto visivo diretto (BVLOS). I voli BVLOS rientrano in una categoria speciale e devono quindi essere autorizzati dall’UFAC.
Esigenze «specifiche»?
Seguendo le regole di volo generali della categoria aperta, è possibile effettuare voli senza l’autorizzazione dell’UFAC. Se non è possibile o non si desidera rispettare le regole della categoria aperta, l’esercizio rientra nella categoria specifica. I voli della categoria specifica possono essere effettuati solo con l’autorizzazione dell’UFAC. Tra questi rientrano, ad esempio, i seguenti scenari:
voli con droni di peso superiore a 25 kg;
voli a oltre 120 m dal suolo;
voli senza contatto visivo diretto (BVLOS);
voli sopra assembramenti di persone;
voli con merci pericolose.
Informazioni complementari
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (droni) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio
Regolamento delegato (UE) 2019/945 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011