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Regole di volo per i droni

Quando si pilotano i droni è necessario rispettare determinate regole. In Svizzera valgono fondamentalmente le stesse regole applicabili negli altri Stati membri dell’AESA (UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

drone in fase di decollo

Regole di volo generali

Se si desidera volare senza autorizzazione dell’UFAC, è necessario rispettare le regole generali di volo della «categoria aperta». Le informazioni relative ai voli nella categoria aperta sono fornite qui di seguito. Sarà precisato se una una regola si applica anche alla categoria specifica.

Prima del volo

Durante il volo

Possibilità di esercizio in base alla classe

L’esercizio nella categoria aperta può essere suddiviso in tre sottocategorie: A1, A2 e A3. La sottocategoria in cui un drone può essere impiegato dipende dalla classe del drone. Per ulteriori informazioni sulle classi e sull’identificazione delle classi, consultare la sezione Informazioni per i consumatori.

Possibilità di esercizio senza classe

Per i droni senza etichetta di identificazione di classe, le possibilità di esercizio sono determinate in base al loro peso. Si distingue tra droni costruiti da privati e droni immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024 (i cosiddetti droni legacy). I droni senza etichetta di identificazione di classe che non rientrano in nessuna delle due categorie non possono essere impiegati nella categoria aperta.

Distanza di sicurezza per la sottocategoria A1

Oltre alle «Regole di volo generali» sopra menzionate, nella sottocategoria A1 si applicano prescrizioni specifiche relative alla distanza di sicurezza da persone non coinvolte.

  • Classe C0 / Droni legacy di peso inferiore a 250 g / Droni costruiti da privati di peso inferiore a 250 g: il sorvolo di persone non coinvolte è consentito.
  • Classe C1: il sorvolo di persone non coinvolte dovrebbe essere evitato. Se tuttavia si verificasse un sorvolo di persone non coinvolte, il drone deve essere immediatamente allontanato da tali persone.

Distanza di sicurezza per la sottocategoria A2

Oltre alle «Regole generali di volo» sopra menzionate, nella sottocategoria A2 si applicano prescrizioni specifiche relative alla distanza di sicurezza da persone non coinvolte.

  • Il sorvolo di persone non coinvolte è vietato.
  • Deve essere mantenuta una distanza di sicurezza orizzontale dalle persone non coinvolte. Questa corrisponde alla maggiore delle due distanze seguenti:
    • una distanza minima di 30 m (o 5 m in caso di attivazione della funzione di modalità di volo a bassa velocità);
    • una distanza corrispondente almeno alla quota di volo (regola 1:1).

Esempio: se si vola a una quota di 40 m, la distanza dalle persone non coinvolte deve corrispondere ad almeno 40 m. Tuttavia, se si vola solo a 20 m di altezza, la distanza dalle persone non coinvolte deve comunque corrispondere ad almeno 30 m.

Distanza di sicurezza per la sottocategoria A3

Oltre alle «Regole di volo generali» sopra menzionate, nella sottocategoria A3 si applicano prescrizioni specifiche relative alla distanza di sicurezza da persone non coinvolte.

  • Il sorvolo di persone non coinvolte è vietato.
  • Deve essere mantenuta una distanza orizzontale di almeno 150 m dalle zone residenziali, commerciali, industriali e ricreative. Ulteriori spiegazioni ed esempi sono disponibili alla fine di questa sezione.
  • Oltre al punto precedente (distanza di 150 m), è necessario mantenere una distanza di sicurezza orizzontale dalle persone non coinvolte. Questo corrisponde alla maggiore delle due distanze seguenti:
    • una distanza minima di 30 m;
    • una distanza corrispondente almeno alla quota di volo (regola 1:1). Esempio: durante un volo a 40 m di altezza, la distanza dalle persone non coinvolte deve essere di almeno 40 m.

Esempio: durante un volo lontano da zone popolate (distanza di 150 m dalle zone residenziali, commerciali, industriali e ricreative), si incontra un passante. È necessario mantenere una distanza da questa persona corrispondente all’altezza di volo, ma comunque di almeno 30 m.

Regolamentazione speciale FPV

I droni che possono essere impiegati insieme a occhiali video sono denominati droni FPV (dall’inglese «First Person View»). Per l’utilizzo di occhiali video durante i voli con droni valgono le seguenti prescrizioni:

  • il pilota remoto è assistito da un osservatore (detto anche «spotter» o «osservatore dello spazio aereo») che si trova accanto a lui. L’osservatore dello spazio aereo mantiene costantemente il drone in contatto visivo diretto (VLOS);
  • l’osservatore dello spazio aereo è responsabile del monitoraggio dello spazio aereo e comunica attivamente le sue osservazioni al pilota remoto, avvertendolo in caso di pericolo o di avvicinamento di un aeromobile.

Se l’osservatore dello spazio aereo non ha un contatto visivo diretto e costante con il drone o se viene effettuato un volo in modalità FPV senza osservatore dello spazio aereo, si tratta di un volo senza contatto visivo diretto (BVLOS). I voli BVLOS rientrano in una categoria speciale e devono quindi essere autorizzati dall’UFAC.

Esigenze «specifiche»?

Seguendo le regole di volo generali della categoria aperta, è possibile effettuare voli senza l’autorizzazione dell’UFAC. Se non è possibile o non si desidera rispettare le regole della categoria aperta, l’esercizio rientra nella categoria specifica. I voli della categoria specifica possono essere effettuati solo con l’autorizzazione dell’UFAC. Tra questi rientrano, ad esempio, i seguenti scenari:

  • voli con droni di peso superiore a 25 kg;
  • voli a oltre 120 m dal suolo;
  • voli senza contatto visivo diretto (BVLOS);
  • voli sopra assembramenti di persone;
  • voli con merci pericolose.

Informazioni complementari

Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC

Sistemi di aeromobili senza occupanti UAS