Brexit / Modifiche concernenti i diritti dei passeggeri

Dal 1° ottobre 2021, la carta d'identità non è più sufficiente per entrare nel Regno Unito

Carta d'identità
© fedpol

A partire dal 01.10.2021, i cittadini svizzeri dovranno presentare un passaporto valido per entrare nel Regno Unito (UK). Le carte d'identità non saranno più riconosciute come documenti d'ingresso dal 01.10.2021.

Queste modifiche si applicano anche ai cittadini della maggior parte degli Stati membri dell'UE e dello Spazio economico europeo (SEE).

Eccezioni all'obbligo di presentare il passaporto si applicano alle persone residenti nel Regno Unito (UK) e che beneficiano del "Settlement Status" o del "Pre-Settlement Status" secondo lo “European Union Settlement Scheme” (EUSS), ai lavoratori frontalieri ed ai "S2 Healthcare Visitor". Sono inoltre esentati i cittadini svizzeri che beneficiano di un visto “Swiss Service Providers from Switzerland”. Le citate categorie di persone possono usare la loro carta d'identità per entrare nel Regno Unito (UK) fino al 31.12.2025.

I viaggiatori con documenti di viaggio non validi o insufficienti possono aspettarsi un rifiuto all'ingresso nel Regno Unito (UK).

Le compagnie aeree sono obbligate a controllare che i loro passeggeri dispongano dei documenti necessari per entrare nel paese di destinazione. Nel caso in cui il passeggero non disponga di tutti i documenti necessari, la compagnia aerea rifiuterà il trasporto.

L'UFAC raccomanda ai passeggeri di informarsi prima del volo sui requisiti d'ingresso nel paese di destinazione. Le ambasciate e i consolati del paese di destinazione possono fornire informazioni a tale riguardo.
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio.html

Ulteriori informazioni riguardanti l'ingresso nel Regno Unito (UK) si trovano, tra gli altri, sui seguenti siti web:
https://www.gov.uk/brexit
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen

Modifiche a partire dal 1° gennaio 2021

Regno Unito

Il Regolamento europeo in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo continua a essere valido per i voli in partenza da un aeroporto del Regno Unito (RU) a destinazione della Svizzera, sempre che tali voli vengano effettuati da una compagnia aerea elvetica o europea.
Per valutare i casi concernenti detti voli, d’ora in poi l’autorità competente sarà l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).

Sono invece i diritti dei passeggeri validi nel Regno Unito ad essere applicabili ai voli effettuati da una compagnia aerea britannica (o da una compagnia non svizzera/non europea) in partenza da un aeroporto del Regno Unito (RU) a destinazione della Svizzera.

Ci sono cambiamenti anche in merito ai diritti dei passeggeri con disabilità, o a mobilità ridotta, in relazione ai voli in partenza o a destinazione di un aeroporto del Regno Unito (RU).
Determinati diritti, ad esempio il diritto di beneficiare di un sostegno da parte della compagnia aerea, resteranno tuttavia validi per i passeggeri in partenza da un aeroporto del Regno Unito (RU) verso un aeroporto dell’Unione europea, sempre che si tratti di una compagnia aerea europea o elvetica.

Partenza Destinazione Nazionalità della
compagnia aerea
Autorità competente Legislazione
Regno Unito Svizzera Svizzera o UE UFAC Regolamento europeo in materia di diritti dei passeggeri
Regno Unito Svizzera non svizzera / non UE (britannica inclusa) Autorità del Regno Unito Legislazione del Regno Unito
Svizzera Regno Unito tutte BAZL Regolamento europeo in materia di diritti dei passeggeri

Ultima modifica 19.04.2022

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