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Categoria specifica

Non appena una o più regole della categoria aperta non possono essere rispettate o il peso al decollo del drone è superiore a 25 kg, l’esercizio del drone è soggetto ad autorizzazione. Il drone viene quindi utilizzato nella cosiddetta categoria specifica.

Introduzione alla categoria specifica

Non appena una o più regole della categoria aperta non possono essere rispettate o il peso al decollo del drone è superiore a 25 kg, l’esercizio del drone è soggetto ad autorizzazione. Il drone viene quindi utilizzato nella cosiddetta categoria specifica.

Scenari standard (STS)

Gli scenari standard si rivolgono agli operatori che desiderano effettuare operazioni con un livello di rischio moderato e ben definito, in cui le condizioni operative sono già stabilite. Rispettando determinati requisiti tecnici e operativi rigorosi, l’operatore può far volare i propri droni con maggiore semplicità. Attualmente sono disponibili due scenari standard.

Spray con droni (SPRAY)

L'irrorazione di liquidi da un velivolo senza pilota è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'UFAC. I requisiti specifici per la presentazione di una richiesta di autorizzazione dipendono principalmente dal tipo di sostanza liquida da spruzzare e dal caso d'uso previsto.

Pre-defined Risk Assessment (PDRA)

Nel caso di una valutazione dei rischi predefinita (PDRA), l’operatore deve confermare di soddisfare tutte le condizioni predefinite indicate nella relativa matrice di conformità della PDRA. A differenza degli STS, il drone non deve necessariamente essere dotato di marcatura di classe. Poiché le PDRA non impongono scenari specifici, i richiedenti dispongono di una maggiore flessibilità nello svolgimento dell’operazione con UAS che intendono effettuare.

Specific Operations Risk Assessment (SORA)

EASA ha avviato un ampio sondaggio per sostenere le future modifiche ai requisiti di formazione e competenza dei piloti remoti e del personale operativo nella categoria Specific,ai sensi del Regolamento (UE) 2019/947. Dopo quattro anni di applicazione, sono emerse differenze significative tra gli Stati membri riguardo alle qualifiche e alle modalità di esame. Per migliorare l’armonizzazione, garantire un livello di sicurezza uniforme e facilitare la mobilità all’interno dell’UE, EASA sta raccogliendo dati da tutte le parti interessate nell’ambito della propria valutazione d’impatto. Il sondaggio è suddiviso in quattro sezioni – autorità aeronautiche nazionali, operatori UAS, piloti remoti ed enti di formazione. L’UFAC invita tutte le parti interessate svizzeri che operano nella categoria Specific a partecipare e condividere la loro esperienza. La scadenza per l’invio delle risposte è il 30.01.2026. Link al sondaggio: EUSurvey - Survey

Operazioni transfrontaliere (CBO)

Quando un operatore UAS intende effettuare un’operazione nella categoria «specifica», precedentemente autorizzata (in base a PDRA o SORA) da un altro Stato membro dell’EASA, che si svolgerà parzialmente o interamente nello spazio aereo della Svizzera o del Liechtenstein, è necessario presentare una domanda transfrontaliera all’UFAC.

Light UAS Operator Certificate (LUC)

Il LUC («Light UAS Operator Certificate», in italiano certificato di operatore di UAS leggero) è un certificato che conferisce determinati privilegi agli operatori professionali e ai fabbricanti di droni. I titolari del LUC possono eseguire in piena autonomia determinati processi preventivamente ben definiti, per i quali è di norma responsabile l'UFAC.

Entità riconosciute e soggetti qualificati (RE/QE)

Nel settore dei droni l'UFAC può essere coadiuvato da organizzazioni esterne. Qui di seguito viene spiegata la funzione assunta da queste organizzazioni e in che modo esse possono ottenere la necessaria qualifica.