Domande frequenti sui droni (FAQ)
Qui trovate le risposte alle domande più frequenti relative al regolamento sui droni.

Determinare la classe di appartenenza del mio drone

Rappresentazione di un'etichetta di identificazione della classe C2 La classe deve essere riportata sia sull’imballaggio del drone che nel manuale per l’uso. Deve inoltre essere indicata sul drone tramite la cosiddetta «etichetta di identificazione della classe», apposta direttamente dal fabbricante. Per la classe C2, ad esempio, si presenta nel modo seguente:Solo i droni di classe C0, C1, C2, C3 e C4 possono essere utilizzati nella categoria aperta. La classe determina la sottocategoria (A1, A2, A3) in cui il drone può essere utilizzato e quindi le norme d’esercizio da rispettare.
L’esercizio nella categoria specifica secondo lo scenario europeo standard (UE-STS) è possibile solo con un drone appartenente alle classi C5 (per UE-STS-01) o C6 (per UE-STS-02).
Per utilizzare un drone secondo la procedura prevista dall’autorizzazione PDRA (Predefined Risk Assessment) o dall’autorizzazione SORA (Specific Operation Risk Assessment) non è richiesta l’etichetta di identificazione della classe.
Con l’etichetta di identificazione della classe il fabbricante certifica la conformità del drone ai requisiti tecnici. Il fabbricante si assume la responsabilità del rispetto dei requisiti stabiliti per la rispettiva classe.
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Marcatura CE La marcatura CE può essere apposta ovunque sul drone, ad esempio sopra o sotto la fusoliera o sotto il coperchio della batteria. Essa deve inoltre figurare sull’imballaggio e il prodotto deve essere corredato di una dichiarazione di conformità UE. In assenza di queste indicazioni, il drone probabilmente non è conforme ai requisiti legali e pertanto non può essere utilizzato. Non è consentito l’utilizzo di droni privi di marcatura CE.Non bisogna confondere l’etichetta di identificazione della classe con la marcatura CE.
Con la marcatura CE il fabbricante certifica che il prodotto soddisfa tutti i requisiti in vigore in materia di sicurezza, tutela della salute e protezione dell’ambiente. Non è consentito l’utilizzo di droni privi di marcatura CE.
L’etichetta di identificazione della classe è specifica ai droni. Con essa il fabbricante dichiara che il drone soddisfa i requisiti specifici della sua classe. I droni privi di etichetta non sono autorizzati a volare nella categoria aperta o secondo uno scenario europeo standard (UE-STS).Sì, se l’immissione sul mercato in Svizzera o nell’UE è avvenuta prima del 1° gennaio 2024 (cosiddetto «drone legacy»). In questo caso è possibile utilizzare il drone nella sottocategoria A1 (se pesa meno di 250 g) o nella sottocategoria A3 (se pesa meno di 25 kg).
Invece, se l’immissione sul mercato del drone è avvenuta dopo il 1° gennaio 2024 senza etichetta di identificazione della classe, è stato costruito senza tenere conto dei requisiti di sicurezza in vigore e può quindi costituire un pericolo. Per questo motivo non deve essere utilizzato.
No, in linea di principio solo il fabbricante può apporre l’etichetta di identificazione della classe sul drone, dopo avere effettuato i controlli di conformità e prima dell’immissione sul mercato.
È prevista una sola eccezione: se l’immissione sul mercato è avvenuta prima del 1° gennaio 2024 senza etichetta di identificazione della classe (drone legacy), in determinati casi il fabbricante consente all’operatore di rispedirgli il drone affinché lo adegui ai nuovi requisiti legali. In alternativa, il fabbricante può offrire all’operatore la possibilità di aggiornare autonomamente e in modo semplice il software del drone. Una volta adempiuta questa formalità, il fabbricante invia l’etichetta all’operatore che provvederà ad apporla sul drone.
Possibilità di esercizio
Si tratta della categoria di esercizio in cui è possibile utilizzare un drone senza dover ottenere preventivamente l’autorizzazione d’esercizio dell’UFAC. È sufficiente seguire il processo di registrazione e ottenere il certificato necessario per poter impiegare il drone nel rispetto delle specifiche regole del volo. La categoria aperta è suddivisa in tre sottocategorie: A1, A2 e A3. Le sottocategorie si distinguono leggermente per quanto concerne il certificato necessario e la distanza di sicurezza dalle persone non implicate nell’esercizio del drone. La classe di appartenenza del drone (C0, C1, C2, C3 o C4) determina la sottocategoria in cui è possibile utilizzarlo. Le regole applicabili alla categoria aperta sono pubblicate alla pagina Regole del volo del sito dell’UFAC.
Quasi tutti i voli per attività ricreative e una parte di quelli per scopi commerciali si svolgono a livello di categoria aperta. Le operazioni complesse che non possono essere eseguite secondo i requisiti della categoria aperta devono essere effettuate nella categoria specifica.
Se non può essere eseguita secondo i requisiti della categoria aperta, l’operazione prevista deve svolgersi nella categoria specifica. Le operazioni della categoria specifica richiedono un’autorizzazione d’esercizio, rilasciata dall’UFAC seguendo una delle procedure previste come STS, PDRA o SORA.
Considerati i costi e le conoscenze tecniche richieste all’operatore, l’esercizio nella categoria specifica è riservato quasi esclusivamente a persone che utilizzano un drone in ambito commerciale.
Registrazione dell’operatore di droni
Sì, l’operatore deve registrarsi e apporre il proprio numero di operatore in modo ben visibile su tutti i droni che utilizza. Sono esentati dall’obbligo di registrazione soltanto gli operatori di droni di peso inferiore a 250 g e privi di telecamera, microfono o altri sensori in grado di raccogliere dati personali.
In questo contesto va osservato che il drone stesso non deve essere registrato. L’UFAC tiene soltanto un registro degli operatori, ma non un registro dei droni.
No. Il numero di operatore, some suggerisce il nome stesso, è legato all’operatore e non al drone. L’operatore si registra una sola volta, indipendentemente dal numero di droni che utilizza. L’operatore che possiede più droni dovrà apporre lo stesso numero di operatore su ogni drone. Allo stesso modo l’operatore che vende un drone deve semplicemente rimuovere il proprio numero di operatore da tale drone e apporlo su quello nuovo.
Il numero di operatore UAS (CHExxxxxxxxxxxxx-xyz) viene rilasciato al termine della registrazione e deve essere visibile su tutti i droni utilizzati. Il numero di identificazione del pilota remoto (CHE-RP-xxxxxxxxxxx) è invece riportato sul certificato. In pratica si tratta del numero del vostro certificato. Può essere paragonato al numero della licenza di condurre e non richiede nessuna procedura particolare per ottenerlo.
Prima di utilizzare un drone, è necessario apporre il proprio numero di operatore UAS, che si presenta nel modo seguente: CHExxxxxxxxxxxxx-xyz. La prima parte (CHE + 13 caratteri) deve essere apposta in modo ben visibile sul drone.
Sono ammesse diverse modalità, in particolare:
- iscrizione a mano, in stampatello, utilizzando un pennarello indelebile;
- adesivo;
- con una placca / targhetta;
- tramite incisione sul drone.
La mancanza di un numero di operatore UAS sul drone è considerata un reato.
Gli ultimi tre caratteri (xyz) non devono essere apposti sul drone. Invece, sono necessari per attivare la funzione di identificazione a distanza (remote-ID) del drone, visto che consentono di verificare la validità del numero di operatore. Per impedire che il vostro numero di operatore venga utilizzato da persone non autorizzate, vi consigliamo di non rivelare a terzi questi tre ultimi caratteri.
No. Gli amministratori in dLIS possono gestire i dati dell’organizzazione (indirizzo, assicurazione ecc.) e aggiungere o cancellare altri amministratori. Si consiglia di configurare almeno due amministratori, ma non è richiesto e nemmeno raccomandato che tutti piloti remoti di un’organizzazione gestiscano i dati in dLIS. L’amministratore non deve necessariamente essere un pilota remoto.
Il portale dLIS non permette di associare i piloti remoti a un’organizzazione. È responsabilità dell’operatore sapere quali piloti remoti volano per lui.
Sì. Gli operatori di droni registrati in Svizzera tramite il sistema dLIS possono far volare i loro droni anche negli altri Stati membri dell’UE, nel Liechtenstein, in Norvegia e in Islanda, a condizione che non siano richieste ulteriori autorizzazioni.
Gli altri Paesi applicano requisiti diversi. È perciò importante informarsi bene prima di un viaggio.
In linea di principio, tutti gli operatori dovrebbero registrarsi nel proprio Paese di residenza. In caso di trasferimento sarebbe pertanto indicato trasferire la propria registrazione. Tuttavia, se fate volare il drone solo nella categoria aperta, non è obbligatorio trasferire la propria registrazione, a meno che il Paese di registrazione revochi quest’ultima. La procedura per trasferire la propria registrazione in Svizzera è la seguente:
- registrazione sul portale svizzero dLIS;
- poi cancellazione della registrazione effettuata nell’UE, in Norvegia o in Islanda. Se non è possibile cancellare manualmente la registrazione sull’apposita piattaforma, occorre contattare direttamente via e-mail l’autorità preposta all’aviazione civile nel Paese di registrazione.
Va sottolineato che in alcuni Paesi la registrazione è associata ai certificati. In tal caso, la cancellazione della registrazione comporta la perdita di validità dei certificati e gli esami dovranno essere nuovamente sostenuti. Si raccomanda di informarsi previamente presso le autorità del Paese di registrazione.
Soltanto gli operatori registrati hanno il diritto di utilizzare un drone in Svizzera. Un operatore dell’UE, della Norvegia o dell’Islanda è tenuto a registrarsi nel Paese in cui è domiciliato e non in Svizzera.
Invece, se un operatore è domiciliato o ha la sede dell’impresa al di fuori dell’UE, della Norvegia o dell’Islanda deve registrarsi in Svizzera a meno che non sia già registrato in uno Stato membro dell’UE, in Norvegia o in Islanda.
No, gli aeromobili senza occupanti non sono registrati nella matricola e non sono immatricolati come lo sarebbe invece un aereo. Attualmente non esiste una matricola per droni.
Formazione ed esami per i piloti remoti
Sì. I piloti remoti devono in linea di principio seguire una formazione che si conclude con un esame. Sono esonerati da tale obbligo i piloti remoti che utilizzano droni di peso inferiore a 250 g (classe C0 o drone legacy con meno di 250 g). L’UFAC raccomanda comunque a questi piloti remoti di seguire la formazione e di sostenere l’esame, dal momento che tutti i piloti remoti devono conoscere il regolamento sui droni e pilotare il proprio velivolo in tutta sicurezza.
Sì. I certificati rilasciati nel quadro della piattaforma dLIS sono validi sia in Svizzera che nell’UE, nel Liechtenstein, in Norvegia e in Islanda.
Sì. I certificati emessi sul precedente portale ufficiale UAS.gate prima che la Svizzera recepisse la normativa UE sui droni mantengono la propria validità. I piloti remoti possono scaricare dal loro profilo dLIS una versione aggiornata del proprio certificato, recante il logo dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA). Questi certificati sono riconosciuti anche nei Paesi membri dell’UE, nel Liechtenstein, in Norvegia e in Islanda. Non sono invece riconosciuti i certificati rilasciati su base volontaria da altri organismi.
No. Soltanto le persone fisiche possono ottenere un certificato. Una persona giuridica può essere registrata solo come operatore di droni.
Sì. I certificati A1/A3, A2 e STS rilasciati da un Paese membro dell’UE, dalla Norvegia o dall’Islanda sono validi in Svizzera.
Non è possibile effettuare questa operazione, ma i certificati conseguiti in un Paese membro dell’UE, in Norvegia o in Islanda sono validi in Svizzera senza dover intraprendere nessuna particolare procedura.
Autorizzazioni d’esercizio rilasciate dall’UFAC (categoria specifica)
L’esercizio nella categoria specifica è soggetto ad autorizzazione. Le diverse procedure di autorizzazione dipendono dal tipo di operazione:
- Scenario europeo standard (UE-STS);
- Pre-Defined Risk Assessment (PDRA);
- Specific Operations Risk Assessment (SORA).
I requisiti richiesti dipendono dal tipo di autorizzazione d’esercizio:
- Scenario europeo standard (UE-STS): formazione ed esame di sottocategoria A1/A3, seguiti da un esame teorico STS e da una formazione pratica.
- Pre-defined Risk Assessment (PDRA): le competenze necessarie sono stabilite caso per caso in funzione dell’esercizio previsto.
- Specific Operations Risk Assessment (SORA): le competenze necessarie sono stabilite caso per caso in funzione dell’esercizio previsto.
L’autorità responsabile del rilascio di un’autorizzazione d’esercizio è sempre quella del Paese di registrazione. Dopo avere ottenuto un’autorizzazione dal Paese di registrazione, l’operatore si rivolge direttamente all’autorità competente del Paese in cui si svolgerà il volo, esibendo l’autorizzazione rilasciata dal Paese di registrazione e indicando la zona di volo prevista, comprese le pertinenti misure di riduzione dei rischi. L’autorità estera esamina la domanda e comunica all’operatore se il volo è autorizzato.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Operazioni transfrontaliere del sito dell’UFAC.
In Svizzera ci si può rivolgere a imprese che offrono servizi di consulenza in questo ambito. L’UFAC non tiene un elenco di queste imprese e non emana raccomandazioni a riguardo.
Protezione di dati, sfera privata e proprietà intellettuale
Gli operatori di droni sono tenuti a rispettare la sfera privata altrui. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) è l’autorità competente a cui rivolgere qualsiasi domanda in merito. Molte informazioni sono disponibili alla pagina Fotografie e videosorveglianza del sito dell’IFPDT.
Le persone che abitano nei luoghi ripresi hanno diritto al rispetto della loro sfera privata. In linea di principio occorre evitare riprese attraverso le finestre o effettuarle solo se tutte le persone interessate sono state informate e hanno dato il loro consenso. Molte informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili alla pagina Fotografie e videosorveglianza del sito dell’IFPDT.
Molte informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili alla pagina Fotografie e videosorveglianza del sito dell’IFPDT. In generale è importante considerare i seguenti aspetti:
- è necessario informare in anticipo il proprietario / l’inquilino e le altre persone che si trovano nel giardino o sulla particella e chiedere il loro consenso;
- ogni persona ha diritto al rispetto della propria sfera privata e alla protezione da un uso improprio dei dati che la riguardano. Inoltre, deve poter decidere se desidera o meno che le informazioni che la riguardano siano trattate o conservate e quale uso ne sarà fatto.
- il consenso deve riguardare anche l’archiviazione delle immagini, indipendentemente dal supporto.
Anche in assenza di telecamera o altri sensori in grado di raccogliere dati personali, è necessario rispettare la proprietà privata altrui e il diritto dei proprietari di godere pienamente del proprio bene. Sebbene lo spazio aereo sia di proprietà pubblica, la proprietà individuale si estende verticalmente sopra il suolo fino all’altezza utile al suo esercizio. In altre parole, dovreste evitare di far volare il vostro drone al di sopra di un giardino che non è il vostro, o a bassa quota sopra la proprietà di terzi, senza aver prima ottenuto il consenso delle persone interessate.
Regole del volo
I droni che volano nella categoria aperta non devono superare i 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre. Questo significa che, se sorvola un terreno con rilievi naturali, il drone deve mantenersi a non più di 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre. La distanza è misurata perpendicolarmente alla superficie terrestre. Se si deve sorvolare un ostacolo di altezza superiore a 120 metri, previo accordo del proprietario si può volare a una distanza massima di 15 metri al di sopra dell’ostacolo. La misurazione delle distanze è adattata in funzione della topografia del territorio, ossia della presenza di pianure, colline e montagne.

Attenzione: i droni di classe C0 possono volare solo fino a 120 metri sopra il punto di decollo, limitazione tecnica che può risultare più restrittiva in alcune situazioni.
Nella categoria aperta è vietato sorvolare assembramenti di persone. Per poter sorvolare un assembramento è necessaria un’autorizzazione d’esercizio SORA.
Un assembramento di persone è un gruppo di persone in cui un solo individuo non ha la possibilità di allontanarsi o muoversi liberamente in qualsiasi momento, ad esempio durante un concerto, una manifestazione ecc.
In determinate sottocategorie della categoria aperta è tuttavia ammesso volare nelle vicinanze di un assembramento di persone. Ulteriori informazioni sono pubblicate alla pagina Categoria aperta del sito dell’UFAC.
Le città sono spazi assai frequentati, generalmente da persone non implicate nell’esercizio del drone. Nelle zone urbane è pertanto necessaria un’autorizzazione d’esercizio dell’UFAC per i droni che non possono volare secondo le regole della sottocategoria A1 (in generale se il peso è uguale o superiore a 900 g). Anche nel caso in cui si utilizzano droni più leggeri bisogna comunque garantire che non ci sia il sorvolo di persone che non partecipano all’esercizio, condizione che in un contesto urbano è difficile, se non addirittura impossibile, da rispettare.
L’età minima per pilotare un drone da remoto in Svizzera è rispettivamente 12 anni nella categoria aperta e 14 anni nella categoria specifica. I ragazzi di età inferiore a 12 anni possono far volare un drone solo se sono sorvegliati da una persona di 16 anni compiuti, in possesso dei necessari requisiti (formazione, esame).
Poiché l’età minima varia nei Paesi dell’UE si consiglia di informarsi bene prima di utilizzare il proprio drone all’estero.
ll mio drone di classe C2 può essere esercitato nella sottocategoria A2 o A3. Per pilotare un drone nella sottocategoria A2 è necessario il certificato A2. Invece, per pilotarlo esclusivamente nella sottocategoria A3, è richiesto soltanto il certificato A1/A3.
Se provvisto di un trasmettitore radio e/o di un ricevitore, il drone è considerato un impianto di radiocomunicazione e, come tale, è soggetto alla legge sulle telecomunicazioni. Le questioni relative alle frequenze sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Ulteriori informazioni sono pubblicate alla pagina Droni e aeromodelli del sito dell’UFCOM.
L’uso dei transponder è indicato solo in determinati casi. L’UFAC ha pubblicato una direttiva sull’impiego di transponder e ADS-B su droni e aeromodelli, disponibile alla pagina Categoria specifica.
In senso stretto non esistono disposizioni per le operazioni di decollo e atterraggio di droni su terreni senza infrastrutture aeronautiche. L’ordinanza sugli atterraggi esterni (RS 748.132.3) non si applica alle operazioni dei droni. È necessario l’accordo del proprietario fondiario (privato o autorità), soprattutto quando le operazioni di decollo e atterraggio possono arrecare disturbi significativi.
Restrizioni geografiche
Sì. Vigono le restrizioni territoriali pubblicate sulla carta dei droni e nei DABS (Daily Airspace Bulletin Switzerland).
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Restrizioni di volo del sito dell’UFAC.
Sì, gli aerodromi sono liberi di decidere di emettere fatture per le autorizzazioni al volo di droni con un peso superiore a 250 g entro un raggio di 5 km attorno allo scalo. Gli aerodromi che operano in regime di concessione devono rispettare il principio di proporzionalità.
Gli altri aerodromi (campi d’aviazione), invece, sono liberi di stabilire le loro tariffe. Nel caso in cui si ritenga che vi siano abusi da parte di un aerodromo nella fatturazione dei costi fatturati è possibile rivolgersi al Sorvegliante dei prezzi.
Stipulare un’assicurazione
Sì. L’operatore deve stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per una somma di almeno un milione di franchi per poter pilotare un drone di peso superiore a 250 g. L’UFAC raccomanda peraltro di assicurare anche le operazioni di droni di peso inferiore.
Si consiglia di contattare la vostra compagnia assicurativa per verificare se la polizza soddisfa le esigenze. Se non siete assicurati, potreste essere multati.
Qualora l’operatore e il pilota remoto non siano la stessa persona (ad es. il pilota remoto utilizza un drone per conto dell’impresa per cui lavora) non è necessario che anche il pilota remoto stipuli un’assicurazione di questo tipo.
No, il registro degli operatori di droni non è accessibile né al pubblico né agli istituti assicurativi.
Operazioni con droni speciali
Le persone che utilizzano droni classificati come giocattoli, di peso inferiore a 250 g, non sono tenute a registrarsi. La normativa vigente non prevede un’età minima per pilotare un drone giocattolo, ma si consiglia di rispettare l’età minima stabilita dal fabbricante.
Un drone può essere considerato un giocattolo se è progettato o destinato all’uso da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni, di classe C0, e se è conforme ai requisiti della direttiva 2009/48/CE (direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli). Il fabbricante deve indicare chiaramente sull’imballaggio del drone se si tratta o meno di un giocattolo specificando, ad esempio, «non adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni».
Sì, i droni costruiti a titolo privato sono autorizzati a volare. È considerato come costruito a titolo privato un drone (e il suo equipaggiamento) assemblato o fabbricato per uso personale del costruttore (vale a dire nel quadro privato e non commerciale). I droni e i loro sistemi assemblati a partire da un insieme di componenti, immessi sul mercato sotto forma di kit unico, pronto per l’assemblaggio, non rientrano in questa definizione. Per sapere in quale sottocategoria può volare il vostro drone, consultate la voce «Droni costruiti a titolo privato» alla pagina «Regole del volo» del sito dell’UFAC.
In generale si distingue in base ai seguenti tre fattori:
- lo scopo del volo: gli aeromodelli sono generalmente utilizzati per scopi sportivi, ricreativi, formativi e dimostrativi;
- gli aeromodelli sono sempre pilotati con contatto visivo diretto;
- lo scopo dell’aeromodellismo è di acquisire le competenze e il piacere di far volare un modello di aeromobile in scala ridotta. Le eventuali capacità di autonomia vengono utilizzate solo per stabilizzare la posizione e per le emergenze.
Operazioni specifiche
All’aperto il volo in modalità FPV è ammesso alle seguenti condizioni:
- il pilota remoto è assistito da un osservatore che si trova al suo fianco e che mantiene il contatto visivo diretto con il drone (VLOS), a occhio nudo;
- l’osservatore assicura un controllo visivo completo dello spazio aereo e comunica attivamente con il pilota remoto per aiutarlo a mantenere la giusta distanza di sicurezza da ostacoli e dal restante traffico aereo. In caso di pericolo l’osservatore è in grado di avvertire il pilota remoto, cui spetta comunque la responsabilità della sicurezza del volo.
In ogni caso, è responsabilità del pilota pilotare il drone in modo sicuro.
Qualora l’osservatore non possa mantenere costantemente il contatto visivo diretto con il drone, il volo deve essere effettuato nella categoria specifica, che presuppone un’autorizzazione da parte dell’UFAC. Inoltre, per pilotare un drone in modalità FPV, è necessario ottenere un’autorizzazione d’esercizio da parte dell’UFAC.
No. Il contesto in cui viene utilizzato un drone (a scopo commerciale o nel tempo libero) non ha alcuna rilevanza in termini di livello di rischio. Ciò che conta, invece, è la modalità d’esercizio, ossia come, dove e quale tipo di drone si utilizza.
Sì. Devono essere rispettate le norme per l’esercizio della categoria aperta. Se non è possibile rispettare le norme della categoria aperta, l’operazione con il drone rientra nella categoria specifica ed è necessario ottenere dall’UFAC un’autorizzazione d’esercizio.
Per ora non è stato registrato alcun trasporto di persone con droni, né in Svizzera né in Europa. L’operazione si rivela estremamente complessa. L’esercizio e l’apparecchio stesso devono essere sottoposti a una procedura di omologazione. Le relative regole sono ancora in corso di definizione.
Gli interni non fanno parte dello spazio aereo. Le norme relative ai droni non si applicano quindi alle operazioni svolte in tali spazi. Anche in questi casi è comunque richiesta prudenza.
Sì. Per i voli notturni è necessario che sul drone sia attivo un lampeggiatore di colore verde. Va sottolineato che occorre rispettare in ogni momento i requisiti relativi al contatto visivo (VLOS), anche di notte; è pertanto necessario effettuare un controllo visivo completo dello spazio aereo che circonda il proprio UAS al fine di evitare rischi di collisione con aeromobili recanti passeggeri a bordo. Ciò implica che di notte potrebbe non essere possibile volare alla stessa altezza del giorno.
Altre domande
Sì. Devono essere segnalati gli infortuni aeronautici e gli incidenti aerei gravi che coinvolgono droni e aeromobili senza occupanti e che causano lesioni gravi o decessi. Si raccomanda comunque di segnalare, su base volontaria, qualsiasi tipo di infortunio aeronautico e incidente aereo.
A seconda del caso, si applica una delle due seguenti procedure.
- 1. Gli operatori o i piloti remoti di droni sono tenuti a segnalare senza indugio gli infortuni aeronautici e gli incidenti aerei gravi al settore Aviazione del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) attraverso la centrale della Rega (tel. 1414, +41 333 333 333 per chiamate dall’estero).
- 2. Gli operatori o i piloti remoti di droni sono tenuti a segnalare, entro 72 ore, tutti gli incidenti che hanno ripercussioni sulla sicurezza aeronautica all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) o al sistema per la segnalazione di eventi ufficiale ECCAIRS.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Infortuni aeronautici e incidenti aerei gravi del sito dell’UFAC.
L’AESA definisce le operazioni autonome come voli in cui l’UAS prende decisioni in modo autonomo e senza che il pilota remoto possa intervenire attivamente nelle operazioni di volo.
Le operazioni automatiche consistono invece in rotte o modalità operative predefinite di cui, all’occorrenza, il pilota remoto può riprendere in ogni momento il controllo, ad esempio in caso di eventi imprevisti.
Implicazioni:
- I voli autonomi non sono autorizzati nella categoria aperta e rientrano quindi nella categoria specifica o certificata.
- I voli automatici sono autorizzati in tutte e tre le categorie.
La massa massima al decollo (MTOM) corrisponde alla massa (peso) massima assoluta che il fabbricante autorizza per il drone.
Se il drone insieme alla batteria pesa 1 kg e la MTOM è di 1 kg, non è possibile aggiungere altro. Se il drone insieme alla batteria pesa 1 kg e la MTOM è di 2 kg, il carico utile a disposizione è di 1 kg, che può essere utilizzato a condizione che il fabbricante lo consenta.
La MTOM e la possibilità di aggiungere un carico utile sono determinati dal fabbricante e riportati nel manuale per l’uso.
Il sito dell’UFAC indica le basi legali che i piloti remoti devono sempre rispettare, alla stregua delle disposizioni da osservare alla guida di un’automobile. La violazione di tali disposizioni costituisce un reato.
Se siete testimoni di un reato, segnalatelo alla polizia.
Indice
- Determinare la classe di appartenenza del mio drone
- Possibilità di esercizio
- Registrazione dell’operatore di droni
- Formazione ed esami per i piloti remoti
- Autorizzazioni d’esercizio rilasciate dall’UFAC (categoria specifica)
- Protezione di dati, sfera privata e proprietà intellettuale
- Regole del volo
- Restrizioni geografiche
- Stipulare un’assicurazione
- Operazioni con droni speciali
- Operazioni specifiche
- Altre domande