Secondo l'articolo 32d bis capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), l'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell'autorizzazione dell'autorità.
L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) tiene un catasto dei siti inquinati negli aerodromi civili (CSIN UFAC). Se sul fondo si trova un sito iscritto in tale catasto, l'autorizzazione è di competenza dell'UFAC.