Autorizzazione secondo l'art. 32d bis cpv. 3 LPAmb

Secondo l'articolo 32d bis capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), l'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell'autorizzazione dell'autorità.

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) tiene un catasto dei siti inquinati negli aerodromi civili (CSIN UFAC). Se sul fondo si trova un sito iscritto in tale catasto, l'autorizzazione è di competenza dell'UFAC.

L'autorizzazione è accordata se:

  • non sono prevedibili effetti dannosi o molesti dal sito (art. 5 cpv. 4 lett. a OSiti) o non deve essere né sorvegliato né risanato per il sito (art. 8 cpv. 2 lett. c OSiti);

  • la copertura dei costi dei provvedimenti previsti è garantita; o

  • sussiste un interesse pubblico preponderante all'alienazione o alla divisione.

Presentazione della domanda

La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata all'UFAC, Sezione Piano settoriale e impianti, 3003 Berna.

Nella domanda devono essere indicati i seguenti dati:

per tutti i siti / fondi:

  • Sito/i interessato/i:
    numero/i del/dei sito/i secondo CSIN UFAC;

  • Fondo/i interessato/i:
    Comune, NPA, numero/i della/delle particella/e ovvero numero/i del registro fondiario;

  • Proprietario:
    nome / ditta, indirizzo, persona di contatto, numero di telefono, indirizzo e-mail;

  • Richiedente:
    nome / ditta, indirizzo, persona di contatto, numero di telefono, indirizzo e-mail;
    (se non proprietario: rappresentante legale (incl. procura): nome / ditta, indirizzo, persona di contatto, numero di telefono, indirizzo e-mail.

Per i casi di cui all'articolo 32d bis capoverso 3 lett. b LPAmb, anche:
dati relativi alla garanzia di copertura dei costi (cfr. art. 32d bis cpv. 2 LPAmb).

Per i casi di cui all'articolo 32d bis capoverso 3 lett. c LPAmb, anche:
motivazione dell' interesse pubblico preponderante all'alienazione o alla divisione del fondo.

Osservazione importante

È possibile che in un fondo vi siano anche siti inquinati iscritti in un catasto dei siti inquinati del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e/o del Cantone in questione. In questo caso, per l'alienazione o la divisione, oltre all'autorizzazione dell'UFAC, occorre anche un'autorizzazione della/delle altra/e autorità competente/i.

https://www.bazl.admin.ch/content/bazl/it/home/infrastruttura/flugplaetze/catasto-dei-siti-inquinati-negli-aerodromi-civili--csin-ufac-/autorizzazione-secondo-lart-32d-bis-cpv-3-LPAmb.html