La revisione concerne la competenza penale in caso di infortuni aeronautici, l’età dei piloti, gli aeroporti e gli appalti pubblici. Negli ultimi anni il Parlamento ha accolto diverse mozioni relative all’aviazione civile e il loro adempimento richiede ora alcune modifiche alla LNA. I temi interessati dalla revisione sono 22.

In Svizzera, la legislazione in materia di aviazione civile si basa su una regolamentazione interna e su accordi, trattati e convenzioni stipulati a livello internazionale.
Revisione della legge sulla navigazione aerea
Basi legali
Diritto interno
Qui di seguito le più importanti:
Diritto internazionale
A livello europeo, in virtù dell’Accordo bilaterale sul trasporto aereo fra la Svizzera e la Comunità europea, la Svizzera ha recepito nel diritto interno le prescrizioni comunitarie rilevanti per l’aviazione civile. In uno degli allegati all’Accordo è riportato un elenco completo dei regolamenti trasposti nelle ordinanze svizzere.
La legge quadro del diritto interno è la legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0). A livello esecutivo, essa è completata dall’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA, RS 748.01) in generale, e, in particolare, da numerose altre ordinanze che regolano i settori specifici.
Qui di seguito le più importanti:
- ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (OEm-UFAC, RS 748.112.11),
- ordinanza del 4 maggio 1981 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA, RS 748.121.11),
- Ordinanza del DATEC relativa ai periodi di volo e di servizio e all’organizzazione dell’orario di lavoro nel traffico aereo commerciale mediante velivoli (RS 748.127.8),
- ordinanza del 23 novembre 1994 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA, RS 748.131.1),
- legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico (RS 748.217.1),
- Ordinanza del DATEC concernente le licenze e le abilitazioni del personale aeronautico non disciplinate a livello europeo (OLAPA, RS 748.222.1),
- ordinanza del 22 gennaio 1960 su i diritti e i doveri del comandante d’aeromobile (RS 748.225.1),
- ordinanza 2 del 19 marzo 2004 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (OIMA, RS 748.127.4).
La Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale è l’atto di riferimento per l’aviazione civile internazionale. Essa è completata da allegati tecnici e rappresenta l’accordo di base in materia di aviazione internazionale. La Convenzione è stata ratificata il 6 febbraio 1947 dalla Svizzera e costituisce anche la base della legislazione nazionale in materia di aviazione civile.
A livello europeo, in virtù dell’Accordo bilaterale sul trasporto aereo fra la Svizzera e la Comunità europea, la Svizzera ha recepito nel diritto interno le prescrizioni comunitarie rilevanti per l’aviazione civile. In uno degli allegati all’Accordo è riportato un elenco completo dei regolamenti trasposti nelle ordinanze svizzere.
Notizie su Brexit (vedi anche registrare CH - UK)
Nell'ambito della strategia "mind the gap", nel dicembre 2018 è stato negoziato e firmato un nuovo accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e il Regno Unito. Questo è pubblicato qui a scopo informativo. L'accordo non è ancora applicabile. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, l'accordo sarebbe applicato in via provvisoria e senza soluzione di continuità, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, e pubblicato di conseguenza nella Raccolta sistematica delle leggi federali.
Ulteriori informazioni
CH - UE
The European Commission has communicated to Switzerland, under Article 1 Paragraph 2 of the Agreement between the European Union and Switzerland on air transport, lists of aviation-related rulings and decisions of the European Courts of Justice and the European Commission given after the date of signature of the Agreement. These lists can be obtained by e-mail from the Federal Office of Civil Aviation. They are available for information only. The lists do not bind the Swiss authorities nor do they have any legal effect.
OACI