Le imprese di trasporto aereo con sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) non necessitano di alcuna autorizzazione per effettuare voli tra lo Spazio economico europeo (SEE) e la Svizzera (regolamento CE n. 1008/2008).
Non sono più necessarie richieste di autorizzazione o notifiche di volo.
Informazione importante:
- Nel caso di voli charter nell'ambito della quinta e della settima libertà tra la Svizzera e uno degli Stati non membri dello SEE, si applicano le condizioni fissate per le imprese di trasporto aero di Stati non membri UE/AELS. È quindi necessaria un'autorizzazione specifica!
- I voli di cabotaggio in territorio svizzero non rientrano nell'accordo bilaterale sul trasporto aereo e possono essere effettuati solo con un'autorizzazione.
Ulteriori informazioni
Contatto
Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC
Diritti di traffico
Tel: +41 58 465 42 98
o +41 58 465 91 25
Fax: +41 58 465 53 66
Orari di apertura:
Lunedi a Venerdì
08.15 à 12.00 et 13.00 à 16.30
Le domande presentate al di fuori degli orari di apertura non potranno essere prese in considerazione.