Conformemente all’articolo 4 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla legge in questione e provvedono a un’adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio.