Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta che desiderano viaggiare in aereo non devono essere svantaggiate rispetto agli altri viaggiatori. Il regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo è entrato in vigore in Svizzera il 1. novembre 2009.
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica in Svizzera, in tutti i paesi della Comunità europea e in Norvegia e in Islanda a
- gli aeroporti di tali paesi, e
- tutte le compagnie aeree in partenza da questi paesi
Le disposizioni relative al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta così come all'assistenza a terra (articoli 3, 4 e 10 del regolamento UE) si applicano anche alle compagnie aeree della Svizzera, di un paese dell'UE, della Norvegia e dell'Islanda che sono partiti al di fuori di questi paesi ma che hanno come destinazione uno di questi paesi.
L'obbligo per gli aeroporti di fornire assistenza comprende il diritto delle persone con disabilità e a mobilità ridotta all'assistenza gratuita negli aeroporti (partenza, arrivo e transito).
L'obbligo per le compagnie aeree di fornire assistenza comprende il diritto delle persone con disabilità e a mobilità ridotta all'assistenza gratuita a bordo.
Se non sono stati rispettati i diritti previsti dal presente regolamento, le parti interessate devono prima contattare la compagnia aerea o l'aeroporto in questione. In mancanza di accordo, gli organi di ricorso possono essere informati attraverso questo formulario. Essi verificano se e in quale misura l'aeroporto o la compagnia aerea non abbia adempiuto ai propri obblighi. L'Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC è l'organo di reclamo e di esecuzione per incidenti negli aeroporti svizzeri, con compagnie aeree svizzere o con compagnie aeree di un paese terzo (ad eccezione di Norvegia e Islanda) in partenza da aeroporti svizzeri.
L'UFAC può imporre sanzioni agli aeroporti e alle compagnie aeree, ma le richieste di risarcimento dei danni da parte degli interessati devono essere fatte valere secondo il diritto civile. L'UFAC non può obbligare le compagnie aeree e gli aeroporti a pagare i danni. Il telefono per i passeggeri dell'UFAC è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00 per informazioni preliminari e domande generali: +41 58 465 95 96.
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Contatto
Numero di telefono dell'UFAC a disposizione dei passeggeri:
+41 58 465 95 96
(giorni feriali dalle 14 alle 16)