Diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta

*

Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta che desiderano viaggiare in aereo non devono essere svantaggiate rispetto agli altri viaggiatori. Il regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo è entrato in vigore in Svizzera il 1. novembre 2009.

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica in Svizzera, in tutti i paesi della Comunità europea e in Norvegia e in Islanda a

  • gli aeroporti di tali paesi, e
  • tutte le compagnie aeree in partenza da questi paesi

Le disposizioni relative al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta così come all'assistenza a terra (articoli 3, 4 e 10 del regolamento UE) si applicano anche alle compagnie aeree della Svizzera, di un paese dell'UE, della Norvegia e dell'Islanda che sono partiti al di fuori di questi paesi ma che hanno come destinazione uno di questi paesi.

Ulteriori informazioni

Contatto

Numero di telefono dell'UFAC a disposizione dei passeggeri:

+41 58 465 95 96
(giorni feriali dalle 14 alle 16)

Stampare contatto

https://www.bazl.admin.ch/content/bazl/it/home/passagiere/rechte_personen_mit_behinderungen/diritti-dei-passeggeri-con-disabilita-o-a-mobilita-ridotta.html