Regolamento per il personale aeronavigante

Dal 1° marzo 2021 è in vigore la nuova ordinanza del DATEC concernente le licenze e le abilitazioni del personale aeronautico non disciplinate a livello europeo (OLAPA), che sostituisce la precedente ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello europeo (RPA). L’UFAC ha già provveduto a informare i soggetti direttamente interessati da questa modifica.

Di cosa si tratta?
L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) emana le disposizioni concernenti tutti gli aeromobili che non sono elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1139. L’esercizio degli aeromobili indicati in tale allegato sottostanno al diritto nazionale. Si tratta, ad esempio, di ecolight, ultraleggeri, aeromobili autocostruiti e aeromobili sperimentali, ma anche di aeromobili storici. Anche i requisiti per le licenze dei piloti di queste categorie speciali di aeromobili sono disciplinati dal diritto nazionale.

Perchè?
Già da tempo urge una revisione della vecchia ordinanza RPA. Tuttavia, siccome negli ultimi anni il diritto nazionale e internazionale in materia di licenze per il personale aeronavigante si è evoluto rapidamente, la revisione ha potuto essere conclusa solo l’anno scorso. 

La nuova ordinanza consente fondamentalmente agli aeromobili dell’allegato I di volare con le licenze AESA tradizionali. Ciò vale tuttavia solo se l’aeromobile corrisponde all’abilitazione (rating) contenuta nella licenza. Diverso è il caso per gli aeromobili che rientrano nell’allegato I a causa del loro peso ridotto, vale a dire gli ecolight e gli ultraleggeri.

Una nuova licenza
In tale caso le nuove disposizioni prevedono una licenza svizzera per ultraleggeri rilasciata sulla base di una licenza AESA PPL o LAPL già esistente. Oltre alla classe dell’aeromobile (ad es. aereo monomotore ad ala fissa), la nuova licenza contiene anche l’abilitazione per il tipo di propulsione (motore a pistoni, elettrico o turbina) nonché le abilitazioni supplementari per il rimorchio di alianti e di striscioni pubblicitari (il secondo è consentito solo all’estero). La nuova ordinanza disciplina anche i principi della formazione e le licenze per la categoria degli autogiri ultraleggeri. In Svizzera gli aeroplani ultraleggeri con motore e senza comandi aerodinamici continuano invece a sottostare alle limitazioni finora in vigore.

La nuova OLAPA disciplina anche le procedure e le abilitazioni per gli aeromobili che non rientrano necessariamente nell’allegato I e che non sono regolamentate dall’AESA. Si tratta degli atterraggi in montagna con elicottero e della procedura per l’attraversamento delle nubi con elicotteri e palloni nonché delle licenze per alianti e palloni fino all’entrata in vigore delle disposizioni dell’AESA. 

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