L'obiettivo della compensazione ecologica negli aerodromi è da ricondurre agli articoli 18 e 18b della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) nonché dalla ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 13, 14 e 15 OPN) L'obiettivo è fissato come principio nel Piano settoriale dei trasporti, Parte aeronautica (PSIA) e nella Concezione «Paesaggio Svizzero».
Il presente opuscolo illustra i potenziali di salvaguardia e di promozione della biodiversità come pure le modalità di rivalutazione ecologica delle superfici degli aerodromi non destinate all’aviazione. Le diverse misure possibili sono in prevalenza incentrate su un’utilizzazione più estensiva rispetto a quella attuale, tenendo tuttavia conto dei rischi legati alla fauna e della gestione a lungo termine delle superfici di compensazione ecologica. Il testo descrive le basi legali su cui si fonda la compensazione ecologica, il procedimento di pianificazione e di attuazione del pacchetto di misure nel rispetto delle regole della sicurezza aerea e le varie possibilità di finanziamento.
Elaborato congiuntamente dall’ Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), questo aiuto all’esecuzione è destinato in primo luogo all’esercente dell’aerodromo e li aiuta a pianificare e realizzare superfici di compensazione ecologica.
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