Revisione dell'ordinanza sulla radioprotezione

Nell'ambito della revisione della legislazione svizzera sulla radioprotezione, il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova ordinanza sulla radioprotezione (ORaP). La revisione aveva lo scopo di armonizzare le disposizioni svizzere alle norme europee. I cambiamenti riguardano anche l'aviazione civile; alcune disposizioni della nuova ordinanza mirano infatti a proteggere il personale di volo dalle radiazioni cosmiche. L'UFAC è incaricato di controllare il rispetto di queste disposizioni mentre le informazioni relative alla dosimetria devono essere comunicate all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

L’obbligo di dosimetria (accertamento della dose di radiazione) incombe agli operatori di aeromobili che hanno impiegato personale di volo in un rapporto di lavoro secondo il diritto svizzero, il quale ha ricevuto durante il volo a bordo di un aeromobile una dose efficace superiore a 1 mSv all’anno attraverso la radiazione cosmica.

Se sono impiegati aeromobili con una quota di volo massima (quota massima operativa) inferiore a 6'000 m o 20'000 piedi, si può presupporre che la dose efficace annua di 1 mSv non sia raggiunta. In questo caso le dosi di radiazione non devono essere sorvegliate. 

Ref Scheda informativa UFSP: Dosimetria del personale di volo

 
 
 
 
https://www.bazl.admin.ch/content/bazl/it/home/flugbetrieb/allgemeine-themen/radioprotezione.html