L'UFAC ha preso la recente revisione parziale dell'Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA, RS 748.411) come un'opportunità per adattare la struttura della sorveglianza nel settore delle merci pericolose alle circostanze attuali e in particolare, per ridefinire la sorveglianza delle imprese che figurano come speditori, nel documento di trasporto delle merci pericolose.
Le entità che sono elencate come speditori sul documento di trasporto di merci pericolose in conformità alla Parte 5, Capitolo 4 delle Istruzioni Tecniche (TI) dell’ICAO Annesso 18 sono tenute, a partire dal 1° Aprile 2023, a presentare una dichiarazione all'UFAC prima di inviare la loro prima spedizione di merci pericolose al punto di accettazione merci.
Con questa dichiarazione, l'azienda soggetta all'obbligo di dichiarazione conferma all'UFAC di essere conforme a tutte le normative sulle merci pericolose applicabili a livello nazionale e internazionale.
L'obbligo di dichiarazione per gli speditori di merci pericolose entrerà in vigore il 1° aprile 2023. Tuttavia, secondo il Sezione III, Numero 2 dell'ordinanza sul trasporto aereo (OTrA, RS 748.411), si applica un periodo transitorio di 7 mesi fino alla fine di ottobre 2023.
Tutte le aziende con sede o filiale in Svizzera che sono elencate come speditori sul documento di trasporto di merci pericolose in conformità alla Parte 5, Capitolo 4.1.4 del TI dell’ICAO (= "Dangerous Goods Shipper's Declaration") devono fare una dichiarazione.
Le imprese che spediscono merci pericolose solo per via aerea e per le quali non deve essere emesso alcun documento di trasporto di merci pericolose (= "Dangerous Goods Shipper's Declaration") oppure, se l’impresa coinvolta nella catena di trasporto aereo di merci pericolose non è elencata come speditore sul documento di trasporto, non deve dichiarare.
A partire dal 1° aprile 2023, l'UFAC metterà a disposizione uno strumento sulla piattaforma di eGovernment del DATEC (www.uvek.egov.swiss) con cui presentare e aggiornare gratuitamente la dichiarazione. Le dichiarazioni possono essere presentate solo online tramite questo strumento.
Le relative istruzioni sono disponibili nella pagina di informazioni dettagliate per il servizio "Registrare e gestire la dichiarazione" sulla piattaforma eGovernment DATEC.
La dichiarazione dello speditore di merci pericolose deve essere presentata da un rappresentante dell’azienda con diritto di firma. Questa persona agisce da referente e punto di contatto per l'UFAC per il periodo di tempo in questione.
La dichiarazione contiene informazioni sull'azienda (nome, indirizzo, partita IVA, località di spedizione), sulla persona con diritto di firma (nome, funzione nell'azienda) e sulle classi di merci pericolose da trasportare.
Le aziende soggette all'obbligo di dichiarazione sono tenute a mantenere sempre aggiornati i dati trasmessi. Essi vengono richiesti dall'UFAC a intervalli regolari (365 giorni dopo la registrazione iniziale o l'ultimo aggiornamento) per confermare i dati trasmessi. Se questa conferma non viene fornita, la validità della dichiarazione scade automaticamente dopo un determinato periodo.
Tutti gli uffici di accettazione merci sul territorio svizzero sono tenuti a verificare, durante la procedura di accettazione merci, che l'azienda soggetta all’obbligo di dichiarazione ha dichiarato. Per questo scopo gli uffici di accettazione merci potranno accedere alla banca dati online fornita dall'UFAC sulla piattaforma eGovernment del DATEC a partire dal 1° aprile 2023.
Le relative istruzioni sono disponibili nella pagina di informazioni dettagliate per il servizio "Verificare le dichiarazioni" sulla piattaforma eGovernment DATEC.
Se non è stata presentata alcuna dichiarazione all'UFAC entro il 1° novembre 2023, il punto di accettazione merci è obbligato, durante la procedura di accettazione merci, a respingere la partita di merci pericolose in questione.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 23.03.2023
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Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC
Sezione operazioni di volo aerei complessi SBOC