Il 25 agosto 2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni (Regolamento UE n. 965/2012 della Commissione) per gli operatori di trasporti aerei non commerciali e di trasporti con aeromobili a motore non complessi (qui di seguito operatori NCO), con sede o domicilio in Svizzera oppure in un altro Stato membro dell’AESA.
Per la richiesta, l'annullamento o la modifica di un'approvazione EASA Part-ORO, Part-SPA o altre modifiche che devono essere trattate con l'UFAC in conformità ai regolamenti EASA applicabili al tipo di operazione, vedere Changes at Aircraft Operator.
Per soddisfare le disposizioni in vigore, tutti gli operatori NCO devono rispettare i regolamenti (Part/Annex) e le relative Subpart nonché Acceptable Means of Compliance (AMC), la Certification Specification (CS) e il Guidance Material (GM):
EASA Air Operations
- Annex VII Part-NCO, integralmente
- Annex V Part-SPA, se è disponibile o richiesta un’autorizzazione per l’esercizio specifica
EASA Part Air Crew nell’Annex, ove pertinente
Informazioni: il regolamento (UE) 2016/1199 introduce modifiche che concernono in particolare i seguenti ambiti:
- utilizzo di ossigeno;
- requisiti in materia di cinghie per le spalle;
- impiego di aeromobili a biturboelica leggeri.
UFAC Guidance Material / informazioni sulla Part-NCO
Cliccare sul link qui di seguito per scaricare le informazioni dell’UFAC GM/INFO destinate agli operatori NCO. Il sito GM/Info fornisce sostegno agli operatori nell’ambito dell’attuazione dei Regolamenti EASA applicabili.
Compendio EASA Part-NCO
Operatori di trasporti aerei non commerciali con aeromobili a motore non complessi, con sede o domicilio in Svizzera o in un altro Stato membro dell’EASA:
- con un aeromobile registrato in Svizzera o in un altro Stato membro dell’EASA, o
- con un aeromobile registrato in uno Stato non membro dell’EASA.
Osservazione: la disposizione non interessa gli operatori commerciali (detentori AOC) che effettuano trasporti aerei non commerciali con aeromobili registrati nel proprio AOC.
Sì, dal 1 luglio 2023 la Parte NCO si applica anche ad alcuni aeromobili della Annex I in Svizzera. Se un requisito di equipaggiamento non può essere soddisfatto, questo deve essere dichiarato all'UFAC. Ulteriori dettagli sono disponibili nell'ordinanza SR 748.127.7 e nella presentazione di seguito sul tema dell'equipaggiamento minimo secondo la Parte NCO.
Un aereo:
- con un peso massimo al decollo (MTOM) di oltre 5700 kg, oppure
- ammesso per una configurazione massima di sedili passeggeri superiore a 19, oppure
- ammesso per l’esercizio con un equipaggio di almeno due piloti, oppure dotato di motore(i) Turbojet o di più motori Turboprop.
Osservazione: la Commissione europea e il Comitato EASA hanno approvato una deroga che ammette trasporti non commerciali con aerei Twin Turboprop con un MTOM di 5700 kg o inferiore, secondo le regole della Part-NCO e non della Part-NCC.
Un elicottero:
- ammesso per un peso massimo al decollo di oltre 3175 kg, oppure
- ammesso per una configurazione massima di sedili passeggeri superiore a 9, oppure
- ammesso per l’esercizio con un equipaggio di almeno due piloti.
Un convertiplano con rotore basculante
Prima di ogni volo, sulla base dello stato operativo dell’equipag-giamento installato, il Pilot in Command deve decidere se il volo richiesto può essere eseguito.
L'equipaggiamento minimale per un volo particolare è determinato da diversi elementi. Da un lato ci sono i requisiti della certificazione originale o modificata dell'aeromobile (TCDS, STC, AD), dall'altro i requisiti operativi della Parte NCO. Informazioni dettagliate e una sequenza decisionale per il PIC in caso di equipaggiamento non operativo sono riportate nella presentazione seguente.
Marginal Activity
Ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 4bis lettera c del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione alcune attività lucrative specifiche possono essere condotte secondo le disposizioni della Part-NCO:
(c) introductory flights, parachute dropping, sailplane towing or aerobatic flights performed either by a training organisation having its principal place of business in a Member State and approved in accordance with Regulation (EU) No 1178/2011, or by an organisation created with the aim of promoting aerial sport or leisure aviation, on the condition that the aircraft is operated by the organisation on the basis of ownership or dry lease, that the flight does not generate profits distributed outside of the organisation, and that whenever non-members of the organisation are involved, such flights represent only a marginal activity of the organisation.
Conformemente a quanto stabilito in AMC1 ARO.OPS.300 Introductory flights, le condizioni per i voli introduttivi sono descritte dall'UFAC nel seguente Guidance Material:
Documento | Titolo |
---|---|
Guidance Material | GM/INFO - Marginal Activity (PDF, 589 kB, 01.12.2023) |
Formulario | Modulo di notifica UFAC: Marginal Activity (PDF, 233 kB, 25.02.2021) |
Le seguenti condizioni si applicano ai voli per il lancio di paracadutisti considerati come attività marginale:
- I voli per il lancio di paracadutisti sono considerati come attività marginale se «meno del 20% dei paracadutisti che, nel corso dell’anno civile, si sono lanciati dagli aeromobili utilizzati dall'organizzazione hanno effettuato il loro lancio in tandem».
- La supervisione dei voli è affidata a una persona designata
L'organizzazione deve designare una persona responsabile della sicurezza dei voli. - I voli possono essere effettuati esclusivamente all'interno della Svizzera
I voli devono essere effettuati entro i confini della Svizzera e del Liechtenstein (le operazioni transfrontaliere sono soggette alle condizioni applicabili nello Stato membro interessato). - Devono essere utilizzati solo aeromobili a motore non complessi
- I piloti devono soddisfare determinati requisiti
I piloti devono essere titolari di una licenza CPL/ATPL o PPL e devono:
> aver effettuato almeno 100 ore di volo e un minimo di 20 voli per il lancio di paracadutisti nell'ultimo anno civile sul tipo o sulla classe di aeromobile utilizzati nell’ambito dell'attività «lancio di paracadutisti»; oppure
> aver effettuato una formazione e un volo di controllo sul tipo o sulla classe di aeromobile utilizzati nell’ambito dell'attività «lancio di paracadutisti» in presenza di un istruttore di volo dell’organizzazione qualificato per il lancio di paracadutisti. - I piloti devono aver seguito una formazione teorica e pratica e sono tenuti a effettuare un volo di controllo annuale
l piloti devono provare di aver seguito una formazione teorica (basata sulle informazioni qui fornite ovvero le condizioni applicabili alle attività marginali) e una formazione pratica (standard operating procedure [SOP] specifica per il lancio di paracadutisti, anomalie, ecc.) impartite dalla persona designata. Inoltre, sono tenuti a effettuare un volo di controllo annuale in presenza della persona designata. - I voli non devono essere finalizzati all’ottenimento di crediti per il conseguimento di una licenza o di una qualifica
- Ogni anno l’organizzazione è tenuta a informare l’UFAC delle attività effettuate e di quelle previste
L'organizzazione deve annunciare le attività di lancio di paracadutisti previste per l'anno in cui intende effettuare voli a tale scopo come attività marginale e deve anche comunicare l'attività svolta, facendo pervenire all’UFAC uno dei seguenti moduli:
Documento | Titolo |
---|---|
Formulario | Modulo di notifica UFAC: Marginal Activity (PDF, 233 kB, 25.02.2021) |
Il modulo concernente l’attività marginale deve essere compilato alla fine di ogni anno e deve indicare quanti lanci di paracadutisti soli o in tandem sono stati effettuati nell’anno in corso, quanti lanci si intende effettuare l'anno successivo e quanti di questi ultimi possono essere considerati come attività marginale. Le informazioni fornite vengono esaminate ogni anno dall'UFAC e controllate durante ispezioni in loco almeno ogni quattro anni.
- Tasse
L'articolo 45 dell’ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11) stabilisce che per un'autorizzazione, conferma o verifica aziendale di operazioni non commerciali con aeromobili a motore non complessi e per loro modifiche, limitazioni o ritiri.
Informazione importante: siccome l'ordinanza per l’introduzione del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione non è ancora stata fissata nella legge svizzera, non sono escluse modifiche.
Ambito d’impiego dell’aeromobile
L’entrata in vigore della parte NCO modifica le prescrizioni specifiche relative all’equipaggiamento per le varie operazioni di volo (VFR, VFR notte, IFR).
Le operazioni possibili non dipendono più dal tipo di impiego dell’aeromobile (scope of utilization of the aircraft), come precedentemente stabilito dall’UFAC, ma sono ora definite direttamente nelle disposizioni IDE della parte NCO (nuova base giuridica in materia) e dai TCDS/AFM/AFMS (cfr. Guidance Material).
Invitiamo quindi gli esercenti di aeromobili a rinviare il documento relativo al tipo di impiego dell’aeromobile alla Matricola svizzera degli aeromobili.
Mille grazie!
Indirizzo:
Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC
Aircraft Registry
CH-3003 Berna
Tel: +41 58 465 35 35
Fax: +41 58 465 80 48
aircraftregistry@bazl.admin.ch
Ulteriori informazioni
Links
Legislation
Modulistica
Incident Reporting
Questionario UFAC «Form Incident Reporting» - Aeroplane
Il presente questionario deve essere compilato dai piloti solo su richiesta dell'UFAC e in seguito inviato via e-mail a sbfl@bazl.admin.ch. Il documento serve a contestualizzare la dinamica in caso di incidenti o inconvenienti; non sostituisce in alcun modo il portale di notifica di eventi ufficiale e non esonera dall'obbligo di notificare gli eventi, gli inconvenienti gravi o gli incidenti all'UFAC.
Contatto
Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC
Sezione Scuole di volo e aviazione leggera
Tel: +41 58 466 70 07
Sezione Operazioni di volo elicotteri
Tel: +41 58 464 62 93