Autorizzazioni speciali per aeromobili militari e di Stato stranieri

Un’autorizzazione speciale per l’utilizzazione dello spazio aereo svizzero, secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), deve essere richiesta per gli aeromobili militari e di Stato stranieri che: sono esercitati da imprese svizzere, non svolgono missioni operative, quali esercitazioni tattiche, missioni di combattimento, di ricognizione o di trasporto e non sono titolari di un certificato di navigabilità civile.

Rientrano in questa categoria in particolare i voli sperimentali, i voli di familiarizzazione e d'istruzione su un tipo d'aeromobile e i voli di trasporto («ferry-flight») effettuati sotto la responsabilità operativa dell'impresa di manutenzione o di produzione svizzera.

Non sono tuttavia rilasciate autorizzazioni speciali per i voli effettuati sotto la responsabilità operativa di uno Stato straniero (in particolare se al comando vi sono i loro piloti) e/o nel quadro di missioni operative. In questi casi, è richiesta l'autorizzazione «Diplomatic Clearance». Se il certificato di navigabilità civile non soddisfa i requisiti minimi dell'allegato 8 della convenzione dell'OACI, il rilascio dell'autorizzazione speciale secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge federale sulla navigazione aerea è retto da una procedura particolare. Per questi casi, per favore consultare i link a destra. 

L'autorizzazione speciale è rilasciata a condizione che i voli previsti abbiano un legame con l'attività economica di un'impresa aeronautica svizzera.

L'autorizzazione speciale deve essere richiesta per iscritto. Per il rilascio devono essere soddisfatte le condizioni seguenti e gli allegati devono essere firmati in modo legalmente valido dai richiedenti. La richiesta deve essere corredata degli allegati menzionati qui di seguito.

Quali sono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione speciale?

  1. Occorre fornire un mandato di diritto privato emesso da uno Stato straniero che prevede, tra l'altro, l'esecuzione dei voli oggetto dell'autorizzazione.
  2. L'impresa dispone dell'esperienza necessaria per eseguire il mandato.
  3. È vietato lo svolgimento di voli operativi sotto la copertura di un mandato tecnico.
  4. Durante i voli, l'aeromobile non deve essere armato, non può trasportare munizione e mettere in funzione sistemi di ricognizione militare.
  5. I piloti impiegati sono qualificati e in grado di garantire un esercizio dell'aeromobile sicuro.
  6. Il PIC (pilot-in-command) è un pilota di un'impresa di manutenzione o di produzione svizzera e titolare di una licenza di pilota civile con la qualifica (rating) per il tipo di aeromobile civile corrispondente.
  7. L'aeromobile è messo in circolazione soltanto quando sono definite le configurazioni e le procedure necessarie per garantire la sicurezza delle operazioni di volo e quando è possibile assicurare un esercizio dell'aeromobile sicuro. L'impresa dispone di procedure adeguate per autorizzare la messa in circolazione dell'aeromobile.
  8. I voli si svolgono nel rispetto delle regole aeronautiche generali sancite dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012 (SERA) e dall’ordinanza del DATEC del 20 maggio 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11) e conformi alle regolamentazioni che figurano nelle pubblicazioni aeronautiche ufficiali svizzere (AIP, VFR Manual, NOTAM).
  9. Occorre fornire un attestato d'assicurazione con una copertura sufficiente. L'attestato d'assicurazione per il velivolo in questione deve coprire, al pari di un attestato per un aeromobile civile immatricolato, le pretese di responsabilità civile per i danni causati a terzi al suolo, secondo l'articolo 123 ONA segg. L'attestato d'assicurazione deve contenere anche la seguente clausola: 
    «Con la presente l'assicuratore, nel quadro delle condizioni generali applicabili e delle disposizioni applicabili della polizza, rinuncia espressamente a fare valere un rischio o un pericolo particolare per i voli effettuati in seguito al rilascio di un'autorizzazione speciale in virtù dell'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge federale sulla navigazione aerea». Tale clausola non compromette in nessun modo l'eventuale diritto di regresso nei confronti dell'assicurato.

Quali documenti sono da allegare alla richiesta?

  • Richiesta debitamente compilata e firmata (luoghi di decollo e atterraggio, data e ore di volo previste, programma di volo, equipaggiamento speciale).
  • Coordinate dell'equipaggio e relative qualifiche(incl. copie delle licenze di pilota).
  • Attestato d'assicurazione, ai sensi del punto 9.

Procedura

  • La richiesta di rilascio di un'autorizzazione speciale e la relativa documentazione devono essere inoltrate al indirizzo alla destra nei contatti.
  • Le richieste devono essere redatte in una lingua ufficiale; le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente in una delle tre lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano).
  • Le richieste sono evase, di regola, entro dieci giorni lavorativi dal momento dell'inoltro della documentazione completa.
  • Nell'intento di rendere più efficiente la procedura, la documentazione può essere trasmessa previamente anche via e-mail, all'indirizzo requestsasma@bazl.admin.ch. Per il rilascio dell'autorizzazione speciale è tuttavia indispensabile che la richiesta originale, debitamente firmata, venga inviata per posta all'indirizzo summenzionato. 

Ulteriori informazioni

Contatto

Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC

Normalizzazione e sanzioni
3003 Berna
Tel: +41 58 465 80 39

 

 

requestsasma@bazl.admin.ch

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