Se il volo, a seconda della distanza, ritarda 2, 3 o 4 ore, i passeggeri hanno diritto a determinate forme di assistenza.
Un ritardo rientra nel campo di applicazione del regolamento se soddisfa i seguenti criteri:
- 2 ore per voli di distanza fino a 1 500 km
- 3 ore per voli di distanza tra 1 500 km e 3 500 km
- 4 ore per voli di distanza superiore a 3 500 km
In caso di ritardi prolungati la compagnia aerea deve provvedere a pasti e bevande, adeguati ai tempi di attesa. Se il volo è rimandato al giorno successivo (cambio di data) occorre, se necessario, organizzare una sistemazione in albergo (compresi i trasferimenti). Devono inoltre essere offerti servizi di telecomunicazione.
Se il ritardo è pari o superiore a 5 ore e il passeggero decide di rinunciare all’imbarco o al proseguimento del volo, la compagnia aerea deve rimborsare anche il prezzo del biglietto.
Risarcimento
Il testo del regolamento (CE) n. 261/2004 non prevede risarcimenti in caso di ritardo. Alcune sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) giudicano tuttavia che a partire da 3 ore di ritardo sull’arrivo a destinazione in taluni casi sussiste il diritto a un risarcimento (ulteriori informazioni: Question and Answers). Se il ritardo è da ricondurre a un evento eccezionale, decade il diritto a un risarcimento. In assenza di una base legale, in caso di non risarcimento di un ritardo l’UFAC non può sanzionare la compagnia aerea.
Ulteriori informazioni
Contatto
Ufficio federale dell'aviazionie civile UFAC
Diritti dei passeggeri
3003 Berna
+41 58 465 95 96
(giorni feriali dalle 14 alle 16)