Lesioni personali o morte in seguito a un incidente aereo

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L’impresa di trasporto è civilmente responsabile in caso di morte o di lesioni personali di un passeggero in occasione di un incidente a bordo di un aereo o durante le operazioni di imbarco o di sbarco.

In caso di morte o di lesioni personali di un passeggero in seguito a un incidente durante un volo a bordo di un aereo svizzero o dell’Ue, la compagnia aerea è civilmente responsabile, in modo illimitato, nei confronti dei passeggeri morti o che hanno subito lesioni. La compagnia aerea, per contro, non risponde se è in grado di dimostrare che il danno non si è verificato per colpa propria o di terzi. Se ciò può essere dimostrato, la responsabilità dell’impresa di trasporto è limitata a 113 100 DSP (*) per passeggero.

In caso di incidenti aerei con morte o lesioni personali di passeggeri
  • avete diritto ad un versamento anticipato per coprire le esigenze economiche immediate. Questo anticipo deve essere versato entro 14 giorni dal momento in cui viene stabilita l’identità della persona in questione.
  • In caso di morte, l’indennizzo non può essere inferiore a 16 000 DSP(*).
Un’azione di responsabilità contro l’impresa di trasporto deve essere avviata entro due anni dalla data in cui il volo è giunto o avrebbe dovuto giungere a destinazione, o dalla data in cui l’impresa di trasporto stessa ha sospeso la propria attività.

Laddove la Convenzione di Montreal è applicabile, l’azione di responsabilità può essere avviata presso i tribunali dei seguenti luoghi:
  • Il luogo dove l’impresa di trasporto ha la propria sede
  • oppure il luogo dove l’impresa ha il proprio principale campo di attività
  • oppure il luogo dove l’impresa dispone di un ufficio (che ha stipulato il contratto)
  • oppure il luogo di destinazione del viaggio
  • oppure il luogo dove il passeggero ha la sua residenza principale.

Il vostro caso coincide con uno di quelli descritti?

Fate immediatamente valere i vostri diritti presso un rappresentante della società responsabile.

Se, in seguito, continuate a ritenere di non essere stati indennizzati in modo adeguato, potete adire le vie legali rivolgendovi al competente tribunale civile.

Queste controversie non rientrano nelle competenze dell’Ufficio federale dell’aviazione civile.

Osservazione: In caso di controversia, qualsiasi passo legale deve basarsi esclusivamente sui pertinenti testi di legge.

(*) I diritti speciali di prelievo (DSP) sono stati creati nel 1969 dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) come unità internazionale di conteggio e di pagamento. Il valore di un DSP viene calcolato quotidianamente sulla base di un paniere delle principali divise internazionali (Dollaro, Euro, Yen giapponese, Sterlina britannica). Un DSP corrisponde a circa 0,98 Franchi svizzeri (settembre 2015).

Ulteriori informazioni

https://www.bazl.admin.ch/content/bazl/it/home/passagiere/weitere_themen/koerperverletzung-oder-tod-als-folge-eines-flugzeugunfalls.html