Altri accordi sul trasporto aereo

Per operare su destinazioni estere, una compagnia aerea deve disporre dei diritti di traffico dello Stato in questione. Generalmente, i singoli Paesi si accordano reciprocamente questi diritti di traffico nell’ambito di accordi bilaterali sul trasporto aereo. La Svizzera ha stipulato accordi di questo genere con oltre 150 Stati.

Gli accordi bilaterali sul trasporto aereo contengono tra l’altro disposizioni in merito alla designazione delle compagnie aeree, ai rapporti di proprietà, agli aspetti relativi alla sicurezza, alle frequenze e alle capacità, nonché alle destinazioni su cui le compagnie estere possono operare. A causa del grande dinamismo che contraddistingue il settore aeronautico e dei frequenti cambiamenti a livello di imprese di trasporto aereo, gli accordi sono soggetti a continue modifiche.

Ulteriori informazioni

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