- il luogo del lancio si trova a una distanza di oltre 5 km in linea d'aria dalla pista di un aerodromo civile o militare;
- il carico utile è inferiore a 2 kg;
- la capacità della lanterna volante è inferiore ai 30 m3.

In alcune regioni della Svizzera le lanterne volanti non sono più permesse (ad es. a Zurigo e Berna, in un raggio di 12 km attorno all'aeroporto di Basilea-Mulhouse e pertanto in tutto il Cantone Basilea Città, così come nei Cantoni Basilea-Campagna, Vallese e Ginevra). Per il lancio delle lanterne in prossimità di aerodromi con servizio di sicurezza aerea è necessaria un'autorizzazione di Skyguide. In un raggio di 5 km attorno agli aeroporti di Zurigo e Berna, il lancio di lanterne volanti verrà unicamente accordato dopo la chiusura del servizio operativo.
- altre condizioni che non riguardano la sicurezza aerea devono essere richieste alle autorità cantonali/comunali e/o ai vigili del fuoco del luogo del lancio (art. 34 Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili);
- in caso di sorvolo di un confine nazionale dev’essere garantito il rispetto delle norme in vigore nello Stato interessato; si raccomanda pertanto di rispettare una distanza minima di 5 km dal confine nazionale;
- è necessaria l’autorizzazione del proprietario del fondo su cui avviene il lancio della lanterna volante.
Un'autorizzazione dell'UFAC, soggetta a pagamento, è necessaria quando:
- la capacità della lanterna volante supera i 30 m3
- il carico utile supera i 2 kg
La richiesta deve essere inoltrata all'UFAC per E-mail al più tardi 20 giorni lavorativi prima della manifestazione.
- Un'autorizzazione di Skyguide è necessaria se il luogo del lancio si trova a meno di 5 km in linea d'aria dalla pista di un aerodromo civile o militare con servizi di controllo della sicurezza aerea.
Vogliate utilizzare la carta aerodromi e il contatto di Skyguide (SFO Tool, al più tardi 10 giorni lavorativi prima della manifestazione) riportati in fondo a questa pagina sotto "Informazioni complementari". - Un'autorizzazione del capo d'aerodromo è necessaria se il luogo del lancio si trova a meno di 5 km in linea d'aria dalla pista di un aerodromo militare o civile senza servizi di controllo della sicurezza.
Vogliate utilizzare la carta aerodromi e i contatti dei capi d'aerodromo riportati in fondo a questa pagina sotto "Informazioni complementari".
Di norma le lanterne volanti devono essere fatte volare in modo che i rischi per persone, oggetti o altri aeromobili siano minimi; vanno inoltre rispettate le condizioni stabilite nell’allegato 2 del regolamento d'esecuzione (UE) n. 923/2012 (SERA.3140) e all'articolo 24 dell'ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili.
Cartina degli aerodromi svizzeri situati nel raggio di 5 km attorno alla pista
La mappa interattiva mostra solo le restrizioni per il lancio di lanterne volanti presso gli aerodromi svizzeri. Cliccate sulla zona colorata che vi interessa per visionare le informazioni sulle restrizioni in vigore e sulle autorità di decisione comptenti. Altre condizioni che non riguardano la sicurezza aerea devono essere richieste alle autorità cantonali/comunali e/o ai vigili del fuoco del luogo del lancio.
Ulteriori informazioni
Contatto
Ufficio federale dell’aviazione civile
3003 Bern
Tel: +41 58 465 80 39