Danneggiamento, perdita o ritardo del bagaglio

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L’impresa di trasporto (vettore) è responsabile per i danni al bagaglio dovuti a distruzione, perdita o danneggiamento. Con la modifica entrata in vigore il 28 dicembre 2019, la responsabilità può andare fino a un importo di 1288 DSP (*). Ciò vale in tutto il mondo, se il volo è effettuato da una compagnia aerea svizzera o dell’Ue.

Danneggiamento del bagaglio

Se il bagaglio viene danneggiato su un volo effettuato da una compagnia aerea svizzera o dell’Ue:

  • a seconda della gravità del danno, è possibile chiedere fino a 1288 DSP (*) di indennizzo per passeggero.

L’impresa di trasporto risponde dei danni al bagaglio non registrato e agli oggetti personali causati dall’impresa stessa, da un suo collaboratore o da un suo incaricato. I danni al bagaglio registrato devono essere denunciati per iscritto entro 7 giorni dal ricevimento.

Perdita del bagaglio

Se l’impresa di trasporto riconosce la perdita del bagaglio registrato o se il bagaglio non è ancora giunto a destinazione 21 giorni dopo la data in cui avrebbe dovuto arrivare:

  • a seconda della gravità del danno, è possibile chiedere fino a 1288 DSP (*) di indennizzo per passeggero.

La perdita del bagaglio deve essere denunciata entro 7 giorni dal momento in cui è stata rilevata.

Ritardo del bagaglio

Se il bagaglio giunge a destinazione in ritardo:

  • a seconda della gravità del danno, è possibile chiedere fino a 1288 DSP (*) di indennizzo per passeggero.

I ritardi del bagaglio registrato devono essere denunciati per iscritto dal destinatario all’impresa di trasporto entro 21 giorni dal momento della registrazione del bagaglio stesso.

Se l’impresa di trasporto ha agito intenzionalmente o con grave negligenza, l’obbligo di risarcimento non è limitato a 1288 DSP (*).

Il vostro caso coincide con uno di quelli descritti?

Chiedete immediatamente che un rappresentante della compagnia aerea che effettua il volo si prenda carico della questione. Se poi continuate a ritenere di non essere stati indennizzati in modo adeguato, potete adire le vie legali rivolgendovi al competente tribunale civile.

Queste controversie non rientrano nelle competenze dell’Ufficio federale dell’aviazione civile. L'ombudsman del ramo viaggi svizzero può esservi d'aiuto soltanto se il viaggio è stato organizzato da un'agenzia di viaggi.

Osservazione: In caso di controversia, qualsiasi passo legale deve basarsi esclusivamente sui pertinenti testi di legge.

(*) I diritti speciali di prelievo (DSP) sono stati creati nel 1969 dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) come unità internazionale di conteggio e di pagamento. Il valore di un DSP viene calcolato quotidianamente sulla base di un paniere delle principali divise internazionali (Dollaro, Euro, Yen giapponese, Sterlina britannica). Un DSP corrisponde a circa 1,15 franchi svizzeri (febbraio 2020).

Ulteriori informazioni

Nota: Alcuni Paesi e compagnie aeree applicano norme ancora più restrittive ai bagagli. In caso di dubbi, rivolgetevi alla vostra compagnia aerea o all'aeroporto.

https://www.bazl.admin.ch/content/bazl/it/home/passagiere/bagaglio-dei-passeggeri/danneggiamento--perdita-o-ritardo-del-bagaglio.html