Se un volo è cancellato, in linea di massima i passeggeri hanno diritto eventualmente a un risarcimento e ad altre forme di assistenza.
In caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea deve:
- dare la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto o un’altra forma di trasporto fino alla destinazione finale
- provvedere a pasti e bevande, adeguati ai tempi di attesa. Se il volo è rimandato al giorno successivo (cambio di data) occorre, se necessario, organizzare una sistemazione in albergo (compresi i trasferimenti). Devono inoltre essere offerti servizi di telecomunicazione.
In alcuni casi la compagnia aerea è tenuta ai seguenti risarcimenti:
- 250 € per voli di distanza fino a 1'500 km
- 400 € per voli di distanza tra 1'500 km e 3'500 km
- 600 € per voli di distanza superiore a 3'500 km
Se il ritardo non supera, a seconda della distanza, rispettivamente 2, 3 o 4 ore, il risarcimento può essere dimezzato.
Deroghe al diritto di risarcimento:
Se la cancellazione del volo viene comunicata al passeggero almeno 14 giorni prima della partenza, decade il diritto al risarcimento («compensazione pecuniaria»).
Allo stesso modo, la compagnia aerea non è tenuta a risarcire il passeggero se dimostra che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali.
Anche in caso di circostanze eccezionali, le compagnie aeree sono tenute a fornire assistenza.
Ulteriori informazioni
Contatto
Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC
Diritti dei passeggeri
3003 Berna
+41 58 465 95 96
(giorni feriali dalle 14 alle 16)