Viaggi "tutto compreso"

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Se, nell’ambito di un viaggio"tutto compreso", non sono state fornite le prestazioni concordate, avete diritto a chiedere un risarcimento al tour operator o all’agenzia di viaggio (intermediario) presso cui avete acquistato tale viaggio. Questo diritto vale indipendentemente dalla destinazione del viaggio, a condizione che quest’ultimo sia stato prenotato in Svizzera o in un Paese dell’Ue.

L’importo dell’indennizzo può essere limitato per contratto, fatta eccezione per il caso di lesioni personali. Secondo la direttiva 90/314 dell’Ue, tuttavia, queste limitazioni non devono essere «irragionevoli». La legislazione svizzera precisa la direttiva europea affermando che l’indennizzo non può essere superiore al doppio del prezzo del viaggio "tutto compreso".

Il tour operator e/o l’agenzia di viaggio possono essere dispensati dai loro obblighi, se le manchevolezze sono da attribuire alle seguenti cause:

  • a voi stessi,
  • a un terzo, a condizione che fossero imprevedibili e inevitabili, oppure
  • a cause di forza maggiore o a un evento che il tour operator o l’agenzia di viaggio non potevano né prevedere, né evitare.

Negli ultimi due casi, il tour operator e/o l’agenzia di viaggio sono tenuti a fornirvi assistenza.

Se, prima della vostra partenza, il tour operator e/o l’agenzia di viaggio sono costretti a modificare una parte importante del contratto, avete diritto ad esserne informati e deve esservi data la possibilità di scegliere se recedere dal contratto senza il pagamento di penali o accettare un accordo supplementare che descriva con esattezza le modifiche e le conseguenze sul prezzo del viaggio.

Se, dopo la vostra partenza, il tour operator e/o l’agenzia di viaggio non forniscono una parte rilevante delle prestazioni concordate, essi sono tenuti a fornirvi assistenza e a proporre una soluzione alternativa, senza che per questo dobbiate sostenere costi supplementari. Ciò include anche il trasporto gratuito fino all’alternativa proposta.

Il termine entro il quale potete eventualmente presentare reclamo deve essere indicato nel vostro contratto.

 

 

Il vostro caso coincide con uno di quelli descritti?

Chiedete immediatamente che un rappresentante del tour operator e/o dell’agenzia di viaggio si prenda carico della questione. Se non si giunge ad una soluzione, potete rivolgervi all’Ombudsman del ramo viaggi.

Se, pur avendo presentato il vostro caso all’Ombudsman, continuate a ritenere di non essere stati indennizzati in modo adeguato, potete adire le vie legali rivolgendovi al competente tribunale civile.

Queste controversie non rientrano nelle competenze dell’Ufficio federale dell’aviazione civile.

Osservazione: In caso di controversia, qualsiasi passo legale deve basarsi esclusivamente sui pertinenti testi di legge.

Ulteriori informazioni

Contatto

Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC

Diritti dei passeggeri
3003 Berna

+41 58 465 95 96
(giorni feriali dalle 14 alle 16)

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