L'UFAC ha ricevuto numerosi rapporti su lavori di selleria eseguiti in modo improprio o con un livello di qualità insufficiente. Spesso la documentazione o i giustificativi dell'esecuzione di questi lavori sono incompleti. Con il presente SAND l'UFAC vuole richiamare l'attenzione su questa problematica. Le Certification Specifications for Standard Changes and Standard Repairs (CS-STAN) e le CS-STAN issue 3 (ED Decision 2019/014/R) hanno ridotto l'onere normativo cui è soggetta l'aviazione generale. Diversamente da prima, quando erano richieste approvazioni DOA (Design Organization Approval), le CS-STAN permettono di effettuare modifiche e riparazioni semplici senza ricorrere a un'organizzazione DOA.
FOCA SAND 2020-002
Applicazione
I lavori di selleria sono descritti tra l'altro nelle sottoparti B (Standard Changes) e C (Standard Repairs) delle CS-STAN.
In ogni caso, devono essere rispettate tutte le esigenze relative alle modifiche standard (Standard Changes, SC) e/o alle riparazioni standard (Standard Repairs, SR) (scopo, applicabilità, metodi, tecniche e pratiche raccomandati, restrizioni, manuali e riammissione in servizio).
I prodotti e i materiali utilizzati o installati, nonché i dati autorizzati (manuali, IPC, SRM, diagramma elettrico, disegni, risultati di test ecc.) devono essere riportati sul modulo 123 dell'AESA (EASA Form 123).
Struttura delle CS-STAN (sottoparti A, B e C) e del modulo 123 dell'AESA
La sottoparte A delle CS-STAN concerne temi di validità generale come pure le restrizioni di applicazione delle stesse e specifica la documentazione richiesta per la riammissione in servizio dell'aeromobile. Per una SC o una SR, deve essere compilato il modulo 123 dell'AESA, in generale da un'impresa di manutenzione di aeromobili certificata (Parte 145, Parte CAO, Parte M / capitolo F) o da personale indipendente autorizzato a certificare o, dove permesso, dal pilota-proprietario. L'AMC.M.A.801 della Parte M e l'AMC1 ML.A.801 della Parte ML (ED Decision 2020/002/R) descrivono dettagliatamente come deve essere compilato il modulo 123 dell'AESA.
La sottoparte B delle CS-STAN descrive le SC.
Le SR sono invece descritte nella sottoparte C.
Conseguenze per gli esercenti di aeromobili e per le CAMO
In qualità di esercente di aeromobili o di impresa addetta alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (Continuing Airworthiness Management Organisations, CAMO), siete tenuti ad accettare esclusivamente le modifiche che sono state eseguite conformemente alle CS-STAN e documentate mediante il modulo 123 dell'AESA o quelle che hanno ottenuto una DOA.
Dopo aver apportato le modifiche all'aeromobile, dovete completare o adeguare le istruzioni relative al mantenimento dell'aeronavigabilità nel programma di manutenzione. Il contenuto deve corrispondere al modulo 123 dell'AESA o ai documenti approvati del DOA. L'elenco delle modifiche all'aeromobile deve essere aggiornato in seguito a ogni modifica, poiché deve fare riferimento al modulo 123 dell'AESA o alla documentazione DOA.
Conseguenze per le imprese di manutenzione di aeromobili
In qualità di impresa di manutenzione di aeromobili, di personale indipendente autorizzato a certificare o di pilota-proprietario, siete responsabili della corretta esecuzione della modifica o della riparazione cui si riferisce il modulo 123 dell'AESA. Va da sé che le esigenze applicabili della Parte M o Parte ML per i «Light Aircraft» devono essere rispettate.
Le imprese di manutenzione di aeromobili sono tenute a descrivere nel capitolo 2.12 del Maintenance Organisation Exposition (MOE), nel capitolo 4.9 del Maintenance Organisation Manual (MOM) o nel capitolo C.5 (CAE) l'applicazione delle CS–STAN.
Esempio di giustificativi
Ulteriori giustificativi richiesti:
- disegni con numeri di riferimento;
- giustificativi di materiale (tappeto, filo, colla, ecc.);
- test d'infiammabilità corrispondenti.
Osservazione
Il presente descrittivo vale per analogia anche per gli «aeromobili non AESA»; occorre tuttavia utilizzare il modulo 123 dell'UFAC (FOCA Form 123).
Per qualsiasi domanda rivolgersi all'ispettore UFAC di riferimento.
Ultima modifica 17.08.2022