Dal 6 novembre 2006 sono in vigore anche in Svizzera le regole dell'Unione europea (UE) concernenti il trasporto di sostanze liquide nel bagaglio a mano. Esse si applicano ai passeggeri in partenza da o in transito negli scali svizzeri.
Dal 31 gennaio 2014 sono in vigore regole leggermente modificate per i liquidi. Per il momento, tuttavia, le novità non modificano in maniera sostanziale la situazione per i passeggeri. Nel bagaglio a mano sono consentiti:
- Contenitori con liquidi, aerosol o gel aventi una capacità massima di 100 ml (1 dl). I contenitori (tubetti, vasetti, flaconi) devono poter essere inseriti agevolmente in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile (per es. un sacchetto per congelare i cibi) di capacità non superiore a 1 litro. Per ogni passeggero (bambini e neonati compresi) è consentito il trasporto di un solo sacchetto di plastica.
- Contenitori di tutte le dimensioni contenenti liquidi necessari durante il viaggio per ragioni mediche o dietetiche (per es. alimenti per lattanti).
- Articoli duty-free di ogni dimensione acquistati in un aeroporto svizzero/UE/AESA o a bordo di un aeromobile di una compagnia aerea svizzera/UE/AESA, a condizione che siano inseriti in un sacchetto di plastica antimanomissione sigillato e che si disponga dello scontrino d'acquisto.
Il sacchetto di plastica deve essere aperto solamente al termine del volo!
Queste regole si applicano dal 31 gennaio 2014 ai passeggeri in partenza dagli aeroporti dei Paesi membri dell'UE (nonché di Svizzera, Norvegia e Islanda), degli Stati Uniti, del Canada e dell'Australia, oppure che transitano in tali aeroporti.
Tutti i liquidi trasportati devono essere presentati al controllo di sicurezza dell'aeroporto.